Anche i contribuenti minimi per l’acquisto e la vendita di beni e servizi in nazioni dell’Unione Europea, hanno l’obbligo di presentare i modelli INTRASTAT. Lo ha chiarito la risoluzione 75/E 28/98/2015 dell’Agenzia delle Entrate, con la quale ha anche permesso ai minimi di optare per il regime MOSS (mini one stop shop) per l’applicazione dell’IVA alle fatture verso i clienti privati esteri.

Attualmente in Italia convivono due regimi agevolati:

  • Il vecchio regime dei minimi previsto dal D.L. 98/2011;
  • Il nuovo regime forfettario previsto dalla L. 190/2014.

Tasse

Entrambi non applicano l’IVA alla vendita di beni o servizi, non pagano IRPEF ma pagano un’imposta sostitutiva.

Con la circolare n. 36/E/2010 l’Agenzia delle Entrate aveva sottolineato, per i contribuenti minimi, la non obbligatorietà di compilazione dell’INTRASTAT per la vendita di beni o prestazione di servizi erogata a soggetti in altre nazioni europee. Gli acquisti di beni e servizi da nazioni europee andavano invece riepilogati in INTRASTAT.

In seguito, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 75/E/2015 ha disposto diversamente per le prestazioni di servizi. La risoluzione del 2010 viene quindi definitivamente superata e sostituita con le nuove regole:

  • Il contribuente minimo (o forfettario) che presta un servizio a un cliente intracomunitario compie un’operazione in regime di inversione contabile. L’operazione è quindi fuori campo IVA, che viene assolta dal cliente comunitario nel suo Paese;
  • Il contribuente minimo (o forfettario), in fattura deve inserire solo l’imponibile (ovviamente senza IVA) e indicare la dicitura “operazione in inversione contabile – reverse charge”;
  • Ogni tre mesi il contribuente minimo (o forfettario) deve compilare il modello INTRASTAT per indicare i servizi prestati.

Attenzione: per quanto riguarda gli acquisti, essi erano già soggetti agli obblighi INTRASTAT, obblighi che non subiscono mutamenti.

NB: ricordiamo che chi compie operazioni comunitarie (di acquisto e/o vendita) deve anche iscriversi all’elenco VIES.