Ti è stata proposta la mansione di amministratore unico di una srl e non conosci tutti i tuoi doveri e quali sono i rischi di questo ruolo? Hai appena trasformato una ditta individuale in una srl unipersonale e sei diventato amministratore unico senza conoscere quali sono i tuoi obblighi e quali i tuoi poteri?

In questa guida ti spiego chi è esattamente l’amministratore unico srl, quali sono i poteri che può esercitare in azienda, quali sono i compiti che gli spettano, quali sono i rischi di questo ruolo, qual è il compenso mediamente, come dare le dimissioni e cosa succede successivamente alla morte dello stesso. Ecco cosa devi sapere.

Chi è

L’amministratore di una s.r.l. é colui che ha poteri generali di direzione, gestione e rappresentanza della società. Può essere anche un non socio, quindi un soggetto esterno (co. 1, art. 2475 c.c.) se l’atto costitutivo lo prevede. Lo stesso vale anche per le srl semplificate o unipersonali: può essere un esterno (D.L. 76/2013).

Quindi in questo caso l’amministratore é:

  • Un dipendente assunto in qualità di amministratore unico; riceve quindi una busta paga e ha diritto al pagamento dei contributi INPS;
  • Un libero professionista che lavora con partita IVA (collaboratore esterno) e si occupa autonomamente della tassazione del suo compenso e dei contributi INPS.

Come viene nominato

Il primo amministratore viene nominato nell’atto costitutivo della srl. Quest’ultimo prevede la procedura di nomina per gli amministratori in futuro: può quindi stabilire che sia nominato dall’unanimità dei soci, da un gruppo ristretto di essi.

Può prevedere un amministratore unico oppure un numero minimo di amministratori e uno massimo. Le regole dell’atto costitutivo sono quindi molto importanti per la nomina: in mancanza infatti, tutti i soci sono automaticamente ritenuti amministratori della s.r.l.

Poteri

L’amministratore unico concentra nella sua persona tutti i poteri di direzione, amministrazione e rappresentanza (art. 2475 del codice civile). Nello specifico l’amministratore unico ha il potere di:

  • Direzione: compie gli atti giuridici inerenti all’oggetto sociale, si occupa dell’organizzazione interna;
  • Firma: l’amministratore unico ha il potere di firma degli atti inerenti all’impresa. L’atto costitutivo può comunque specificare i tipi di atto e il valore per i quali ha potere di firma o meno. Non sono rari infatti statuti societari che impongono limiti dettagliati limiti di firma in capo all’amministratore;
  • Rappresentanza: manifesta all’esterno la volontà dell’assemblea (art. 2475-bis codice civile).

Compiti

L’amministratore ha precisi doveri e responsabilità nei confronti dei soci e della società:

  • Dà impulso all’attività dell’assemblea: convoca l’assemblea dei soci, fissa l’ordine del giorno e attua le delibere;
  • Tiene i libri contabili: cura la redazione del bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea (art. 2478 e 2478 bis codice civile);
  • Vigila sull’andamento generale della società, previene atti pregiudizievoli e cerca soluzioni quando si verificano.

Attenzione

Non rientrano tra i suoi compiti gli atti in grado di modificare la struttura della srl e non inerenti all’oggetto sociale (Cass. Civ. n. 5152 del 03/03/2010), non può per esempio modificare l’oggetto sociale (se la srl vende auto non può decidere di vendere gioielli). Tali atti e decisioni sono infatti riservati all’assemblea (art. 2475-bis codice civile).

I compiti dell’amministratore sono quindi separati da quelli dell’assemblea: egli opera in totale autonomia nel rispetto dell’oggetto sociale e può prendere iniziative importanti senza dover chiedere l’autorizzazione preventiva dell’assemblea.

Come contrappeso però, i soci hanno diritto di controllare l’operato dell’amministratore (co. 2 art. 2476 codice civile): possono infatti chiedergli anche informalmente, notizie sulla gestione o consultare scritture contabili e libri sociali. Possono anche procedere a vere e proprie ispezioni, personalmente o tramite professionisti di fiducia.

Rischi

Uno dei principali vantaggi della srl (che ordinaria, semplificata o unipersonale) é che risponde dei debiti sociali solo con il suo capitale: il denaro dei soci non si tocca, i creditori non possono aggredirlo. Questo aspetto però non é categorico: vi sono alcuni casi in cui l’amministratore unico (o gli amministratori) risponde dei debiti della srl.

Sebbene l’articolo 2476 del codice civile non preveda un’esplicita un’azione di responsabilità verso gli amministratori da parte dei creditori sociali, questi ultimi possono proporre all’assemblea dei soci un’azione di responsabilità verso l’amministratore unico che ha agito in modo fraudolento, con colpa o dolo in violazione dei propri doveri e compiti (Cass. Civ. sez. I 03/06/2010, n. 13465).

Esempio

L’amministratore presenta volutamente falsi bilanci che indicano un patrimonio sociale superiore a quello reale. In questo caso ha agito con colpa e risponde dell’illecito commesso, sia nei confronti della società che dei soci. In tale caso l’amministratore risponde con il suo patrimonio, solidalmente a a quello della società (Cass. Civ. sentenza n. 27036/2007). Per il pagamento dei danni causati si può persino procedere con il pignoramento dei suoi beni personali.

Infine, l’organo amministrativo (o amministratore unico) risponde dei debiti sociali con il suo patrimonio personale nei casi previsti dagli art. 2485 e 2486 del codice civile, quindi:

  • Per i danni subiti per omissione o ritardo di accertamento di causa di scioglimento della srl;
  • Per violazione dell’obbligo di gestire la srl solo ai fini di conservare il patrimonio, nel momento in cui si verifica una causa di scioglimento della srl.

Attenzione

Per aggredire il patrimonio personale dell’amministratore é comunque necessario provare il dolo, la mala fede, la mala gestione.

Compenso

L’amministratore unico percepisce un compenso per l’attività svolta. tale compenso può essere previsto in misura fissa, in base agli utili, oppure misto (quota fissa + variabile in base ai risultati di gestione). Il compenso viene deciso al momento della nomina, concordato con l’assemblea dei soci ed é pagato mensilmente, trimestralmente o annualmente.

Attenzione

La delibera di nomina può prevedere che l’amministratore operi senza compenso. Tale delibera deve essere confermata per iscritto dall’amministratore.

Deducibilità

Il compenso pagato all’amministratore é deducibile dal reddito dell’impresa, purché:

  • Sia erogato nel corso dell’anno in cui si intende dedurre. Se quindi il compenso é pagato nel 2018, può essere dedotto dal reddito di impresa del 2018, indipendentemente dalla competenza del compenso stesso.
  • Non sia eccessivo. Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 3243 del 11/02/2013 e la n. 9036 del 15/04/2013 é stabilito che l’Agenzia delle Entrate può contestarne la deducibilità dal reddito di impresa se ritenuto eccessivo e non supportato da evidente necessità. Lo scopo é quello di evitare atti di elusione fiscale.

Tassazione

Il compenso dell’amministratore é tassato in base al tipo di contratto che egli ha con l’azienda: se quindi é assunto come subordinato (a tempo determinato o indeterminato) o para-subordinato si applicherà l’IRPEF corrispondente allo scaglione del reddito.

L’impresa pagherà anche i contributi INPS, nella gestione ordinaria o separata. Se invece l’amministratore é un libero professionista con partita IVA si occuperà egli stesso del pagamento delle tasse e dei contributi INPS.

Dimissioni

L’amministratore unico può dare le sue dimissioni in ogni momento, sia alla scadenza del suo mandato previsto all’atto della nomina, sia prima della scadenza.

L’amministratore deve comunicare le sue dimissioni tramite una lettera raccomandata A/R. Successivamente l’amministratore deve convocare l’assemblea dei soci con il seguente ordine del giorno:

  • Dimissioni amministratore unico;
  • Nomina nuovo amministratore.

Scarica subito il modello fac simile compilabile WORD della lettera di dimissioni da amministratore unico srl.

Durante l’assemblea i soci possono accettare subito le dimissioni, che quindi hanno efficacia immediata, oppure richiedere un periodo (non eccessivo) in cui l’amministratore dimissionario continua a espletare la normale amministrazione, in modo tale da cercare un sostituto (periodo di prorogatio).

Se la srl non nomina entro tempi ragionevoli un novo amministratore, si può presentare istanza al tribunale affinché il giudice nomini un amministratore sostitutivo.

Morte

Al decesso dell’amministratore unico gli eredi non subentrano alla carica di amministratore (che é personale), ma hanno diritto solo a percepire la quota di reddito maturata dal deceduto. Se l’amministratore unico era anche socio, essi hanno diritto a ottenere le quote della società e in tal caso quindi diventano soci della srl.

In caso di morte dell’amministratore unico, i soci (o il socio in caso di srl unipersonale) devono procedere senza indugio alla convocazione dell’assemblea e alla nomina di un nuovo amministratore. Se non vi é accordo tra i soci per la nomina del nuovo amministratore, é possibile presentare istanza al Tribunale affinchè un giudice nomini un amministratore provvisorio che compia gli atti più urgenti.