Hai vinto un concorso pubblico per diventare insegnante, finalmente hai ottenuto il tuo posto a tempo indeterminato. Non è ancora finita qui: c’è l’ultimo step che ti manca, per confermare il tuo ruolo in maniera definitiva e quindi proseguire la tua carriera scolastica.
In questa guida completa sull’anno di prova docenti ti spiego cos’è, in cosa consiste, come funziona, quanto dura, come funziona per gli insegnanti di sostegno, l’affidamento di un tutor, come funziona in caso di lavoro part time a scuola, i motivi di non superamento dell’anno di prova e infine come ottenere il rinvio.
In cosa consiste
Se sei un docente neo immesso in ruolo, ossia neoassunto a tempo indeterminato, devi superare l’anno di prova. Esso consiste in un periodo di tempo pari a circa un anno scolastico, nel quale dimostri di saper svolgere il tuo ruolo, di saper applicare le tue competenze. Una volta superato questo anno di prova, ottieni la conferma in ruolo.
Formazione
Contemporaneamente all’anno di prova, devi seguire 50 ore di formazione, allo scopo di potenziare le tue competenze professionali. Per questa ragione, l’anno di prova è detto anche anno di prova e formazione.
Come iniziare
Una volta assunto, il dirigente scolastico ti informa dello svolgimento dell’anno di prova, delle caratteristiche del percorso, dei tuoi doveri, dei criteri di valutazione e ti assegna un tutor di riferimento.anno di formazione?
Cosa rientra nei 180 giorni
Nei 180 giorni rientrano tutte le attività correlate al ruolo, quindi anche:
- Le domeniche e i festivi, purché cadano durante un periodo di lavoro effettivo. Quindi per esempio, una domenica che ricade in un mese normale, si conteggia. Una domenica che cade durante le vacanze di Natale non si conteggia;
- Il periodo che va dal 1° settembre all’avvio delle lezioni, ma solo se il docente effettivamente lavora (per esempio per programmare le lezioni);
- Le vacanze di Pasqua e di Natale;
- I periodi di sospensione delle lezioni;
- I giorni dedicati agli esami;
- I giorni dedicati a scrutini ed esami di stato;
- I giorni di chiusura della scuola per servizi di pubblica utilità (per esempio per le elezioni);
- I giorni dedicati alla formazione, seguita sia presso enti esterni che presso lo stesso istituto dove il docente insegna;
- La prima mensilità di astensione per maternità per importanti complicanze;
- I giorni prestati in qualità di dirigente incaricato, oppure di membro delle commissioni in un concorso a cattedra;
- I periodi di aspettativa per mandato parlamentare.
- I giorni dedicati a ogni altro impegno collegato al ruolo.
Nei 180 giorni non si conteggiano invece:
- I giorni di ferie;
- Le assenze per malattia;
- I periodi di aspettativa (a meno che si tratti di un’aspettativa che la legge fa entrare di diritto nel periodo di prova);
- Le vacanze estive.
Quanto dura
Il periodo di prova dura almeno 180 giorni, di cui almeno 120 dedicati a didattica. Per semplificare quindi, dura poco meno di un anno scolastico (art. 1, co. 116 della Legge n. 107/2015).
Sei tenuto a svolgere l’anno di prova se appartieni a una di queste categorie:
- Docente neo assunto a tempo indeterminato;
- Docente che ha ottenuto il prolungamento del periodo di prova;
- Docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo.
Cosa succede dopo
Al termine dell’anno di prova, il dirigente scolastico valuta il tuo servizio (art.1, co. 117), attenendosi ai criteri delineati dal MIUR (art.1, co. 118).
A questo punto possono succedere due cose:
- La valutazione del dirigente scolastico è positiva. Sei quindi confermato in ruolo, a pieno titolo;
- La valutazione del dirigente scolastico è negativa. Non tutto è perduto: hai diritto ad una seconda possibilità, ossia un altro periodo di formazione e di prova. Stavolta però dovrai mettercela tutta, perché il periodo di prova non sarà rinnovabile una terza volta.
Motivi non superamento
I piccoli rilievi non danneggiano l’esito del tuo anno di prova, le situazioni più gravi invece, possono farti rischiare.
Anno di prova non superato: esito negativo
Anche se si tratta di un evento poco frequente, può succedere che il docente non superi l’anno di prova. I motivi sono in genere i seguenti:
- Richiami scritti per gravi motivi;
- Contestazioni documentabili;
- Gravi inadempienze da parte del docente.
In caso di mancato superamento dell’anno di prova, non c’è alcun licenziamento: puoi chiedere di ripeterlo, puoi chiedere una proroga (ai sensi dell’art. 1, co. 119 della L. n. 107/2015). Se non lo superi neanche questa volta, allora sì, subentra il licenziamento oppure il docente torna al ruolo di provenienza.
Tutor
In qualità di docente in anno di prova, la scuola ti assegna un tutor. Si tratta di un docente che ti segue durante tutto il tuo percorso: è quindi un punto di riferimento.
Generalmente è della tua stessa classe di concorso e lavora nel tuo stesso istituto. Ogni tutor può avere al massimo tre docenti, non di più.
Sostegno
L’insegnante di sostegno, è un docente che si occupa della formazione degli allievi che hanno particolari disturbi. Stabilisce quindi un metodo formativo individuale, prepara le lezioni e usa strategie idonee per supportare gli alunni con difficoltà.
Se sei stato immesso in ruolo in qualità di insegnante di sostengo, sei soggetto anche tu allo svolgimento del periodo di prova.
Part time
Se sei un docente in part time:
- Devi frequentare le 50 ore di formazione. Le ore di formazione non vengono ricalcolate in proporzione al tuo orario, devi svolgerle comunque tutte.
- I 180 giorni di servizio e i 120 di didattica vengono invece ricalcolate in proporzione alle tue ore effettive di lavoro.
Rinvio
Nei passi precedenti abbiamo parlato del mancato superamento dell’anno di prova e della possibilità di ottenere un secondo anno di prova. Diverso è invece il caso del rinvio: in questo caso non c’è stato alcun esito negativo, semplicemente hai bisogno di un rinvio per motivi giustificabili.
Rimandare l’anno di prova è possibile
Se ti trovi in particolari situazioni, puoi rimandare l’anno di prova. Se sei in prova e subentra per esempio la maternità, oppure sei malato, oppure chiedi un periodo di aspettativa, puoi ottenere il rinvio dell’anno di prova, senza limiti temporali. Quindi non è obbligatorio rientrare l’anno dopo, puoi rientrare anche dopo due anni per esempio.