Il significato della parola “aspettativa” in ambito lavorativo, è l’abbandono dell’attività stessa per un certo periodo di tempo, senza perdere il posto di lavoro a tempo indeterminato, durante il quale si può continuare a percepire la retribuzione, oppure no. Si distinguono infatti due tipi di aspettativa: quella retribuita e quella non retribuita.
Nella maggior parte dei casi l’aspettativa è non retribuita e, durante il periodo di astensione al lavoro, non vengono neanche versati i contributi INPS (tuttavia il lavoratore può colmare questa lacuna, come vedremo di seguito, con la contribuzione volontaria). Vediamo di seguito i motivi per cui il lavoratore può chiedere l’aspettativa, quando è un diritto che non può essere rifiutato e quando invece l’azienda può concederla solo a sua discrezione.
Come funziona
Il dipendente, pubblico o privato, deve presentare la richiesta di aspettativa all’Ufficio personale (o alla sua amministrazione se dipendente statale). L’ufficio del personale fornirà tutte le indicazioni relative alla richiesta dell’aspettativa, nonchè sui requisiti, sulla durata, in base al proprio CCNL di riferimento, poichè tempi e requisiti possono differire in base al contratto collettivo.
Conviene quindi prima recarsi presso l’ufficio del personale, per fare una “chiacchierata” nella quale comunicare la propria intenzione di chiedere l’aspettativa, nonchè chiedere maggiori informazioni. Dopodichè, una volta ottenute tutte le informazioni, si potrà procedere a scrivere la lettera di richiesta dell’aspettativa, in cui occorrerà indicare esattamente la durata del periodo di congedo e le motivazioni. L’azienda risponderà a sua volta con una lettera.
Motivazioni
L’aspettativa può essere richiesta sia dai dipendenti pubblici che privati, nei seguenti casi:
- Motivi personali: si può chiedere l’aspettativa per particolari motivi personali e/o familiari, per esempio per assistere un familiare infermo. Ovviamente in questo caso occorre presentare l’apposita documentazione attestante l’infermità del familiare.
- Formazione: se hai almeno 5 anni di anzianità lavorativa presso l’azienda (o la PA), puoi chiedere l’aspettativa per concludere la scuola dell’obbligo, un titolo di studio di secondo grado, un diploma universitario o una laurea. Puoi chiederla anche per altre attività formative diverse da quelle proposte dal datore di lavoro.
- Elezione di cariche pubbliche. Se vieni eletto in Parlamento, in qualità di sindaco, assessore, etc, in questo caso hai diritto a conservare il posto di lavoro, ma non sarai retribuito.
- Ricongiungimento: se il tuo coniuge lavora all’estero, se la tua azienda non può darti il trasferimento in quel luogo, puoi chiedere l’aspettativa.
- Volontariato: puoi chiedere l’aspettativa per prestare soccorso e assistenza in casi di calamità, catastrofi. Puoi chiederla anche per partecipare alle relative attività di formazione. In questo caso l’aspettativa è retribuita (ma il datore di lavoro può chiedere il rimborso allo stato).
- Tossicodipendenza: i lavoratori tossicodipendenti possono chiedere l’aspettativa per accedere a terapie e riabilitazioni.
Dipendenti pubblici
I dipendenti pubblici possono chiedere l’aspettativa anche in questi due casi
- Dottorato di ricerca. Puoi chiedere l’aspettativa se vieni ammesso a un corso di dottorato presso un’università. In questo caso l’aspettativa viene concessa ai dipendenti pubblici già dottori di ricerca o iscritti a corsi di dottorato almeno annuali. In merito alla retribuzione, occorre fare un distinguo:
– dottorato con borsa: il lavoratore non percepirà lo stipendio, in quanto avrà quello da dottorato;è retribuito dalla PA di appartenenza;
– dottorato senza borsa: l’amministrazione presso cui lavoro erogherà lo stipendio. - Avvio attività professionale o imprenditoriale. L’aspettativa può durare al massimo 12 mesi (anche frazionati). Al ritorno al lavoro, potrà mantenere la sua seconda attività solo se lavora presso la pubblica amministrazione con un contratto di lavoro part time. L’aspettativa non è retribuita.
Maternità
La madre lavoratrice, ha diritto al congedo di maternità, obbligatorio, pari a 5 mesi e facoltativo, pari a ulteriori 6 mesi. Successivamente, ha diritto anche a un periodo di aspettativa per maternità, pari a 3 mesi, che la madre può chiedere per assistere il figlio fino ai 3 anni di età. Si tratta però di un’aspettativa che l’azienda non è obbligata a concedere, poichè può respingere la richiesta in caso di documenti o motivazioni incomplete o inadeguate.
Inoltre, ciascun genitore, può chiedere l’aspettativa (denominata sempre “per maternità) fino a 8 anni di età del figlio, per sostenerlo in una fase cruciale della sua crescita.