A tutti capita di aver bisogno di prendersi un periodo di pausa dal lavoro per dedicarsi a qualcosa di importante come: gravi problemi di salute, cura di un parente con handicap, maternità facoltativa oppure per tornare allo studio. In tutti questi casi puoi richiedere un periodo di aspettativa al tuo datore di lavoro.
Il periodo di aspettativa ti permette di allontanarti dal tuo lavoro senza però perdere la tua posizione e può essere di due tipi: retribuita oppure non retribuita. In questa guida ti spiego come funziona, quali sono i motivi per cui è possibile richiederla, come fare la richiesta e infine quando e come può essere interrotta.
Cos’è e come funziona
L’aspettativa dal lavoro (detta anche congedo) è la possibilità, per il dipendente, di assentarsi dal posto di lavoro per un certo periodo di tempo. Durante questo arco temporale il lavoratore non perde il suo posto di lavoro, ma non percepisce alcuno stipendio. La normativa italiana prevede due tipi di aspettativa dal lavoro:
- Retribuita;
- Non retribuita.
Il significato del termine aspettativa si riferisce quindi all’abbandono dell’attività lavorativa e il fatto che tale periodo sia retribuito o meno dipende dai motivi per cui si chiede.
Motivi
La Legge 53/2000 prevede per il dipendente abbia la possibilità di chiedere l’aspettativa per una serie di motivazioni qui di seguito elencate:
- Gravi motivi familiari;
- Assistere un familiare con handicap;
- Motivi di salute;
- Motivi personali;
- Dopo la maternità facoltativa;
- Formazione/studio;
- Ricongiungimento con il coniuge all’estero;
- Volontariato;
- Per ricoprire cariche pubbliche elettive;
- Dottorato di ricerca;
- Avvio di un’impresa o un’attività professionale.
Attenzione
Non è possibile chiedere l’aspettativa per provare un altro lavoro, se il tuo primo lavoro è già full time. Se invece sei part time e il secondo lavoro è in orari diversi dal primo, allora puoi chiedere l’aspettativa. Ma servirebbe a poco perché potresti già iniziare il secondo part time continuando a lavorare nella prima azienda essendo in orari diversi.
Retribuita
La legge prevede tre motivi per cui è possibile richiedere l’aspettativa retribuita. E’ quindi possibile mantenere non solo il posto di lavoro, ma anche la piena retribuzione spettante, nei seguenti casi:
- Assistenza familiari con handicap;
- Volontariato;
- Dottorato di ricerca.
Assistenza familiari con handicap
La Legge n. 388/2000 e il D. Lgs. n. 151/2001 offrono al lavoratore la possibilità di chiedere un periodo di aspettativa retribuito (detto anche “congedo straordinario“), della durata massima di due anni, per assistere un familiare affetto da handicap.
L’handicap deve essere grave (ai sensi della Legge 104/92) e deve essere riconosciuto dall’apposita Commissione medica della ASL. Inoltre l’aspettavia è frazionabile anche a giorni (interi), mentre non è possibile usufruirne a ore
Attenzione
La retribuzione viene pagata dall’INPS, per cui occorre fare richiesta all’istituto previdenziale (via web, tramite call center o tramite patronati).
Volontariato
L’aspettativa retribuita per volontariato è disponibile solo per servizio prestato presso associazioni facenti parte della lista dell’Agenzia di protezione civile. È possibile usufruire del congedo per i seguenti periodi:
- fino a 30 giorni di seguito e 90 giorni all’anno, raddoppiabili solo in caso di emergenza nazionale;
- fino a 10 giorni di seguito e 30 giorni all’anno, per attività formative relative a situazioni di emergenza.
Attenzione
In questo caso la retribuzione è anticipata dall’azienda e viene poi rimborsata dalla protezione civile.
Dottorato di ricerca
Il lavoratore che viene ammesso a un dottorato di ricerca può chiedere l’aspettativa ma viene retribuito solo se è un dipendente pubblico e solo se il dottorato non prevede alcuna retribuzione o borsa di studio. La durata del congedo è direttamente pari alla durata del dottorato di ricerca.
Non retribuita
I motivi per cui è possibile chiedere l’aspettativa senza retribuzione sono previsti dalla legge n. 53/2000 e sono rispettivamente:
- Gravi motivi familiari;
- Motivi personali;
- Formazione;
- Ricongiungimento con il coniuge all’estero;
- Cariche pubbliche elettive;
- Avvio di un’impresa o un’attività professionale.
Gravi motivi familiari
L’art.4 della Legge 53/2000 permette di usufruire dell’aspettativa non retribuita per una durata massima di due anni nell’arco di tutta la vita lavorative. Tale aspettativa può essere usufruita anche in maniera frazionata: per esempio sei mesi in un anno e altri sei mesi un altro anno. Questo tipo di congedo può essere usufruito solo nei seguenti casi:
- Problemi derivanti dalla morte di un familiare. Per familiari si intendo anche i famigliari anagrafici: sono quindi compresi i conviventi (famiglie di fatto);
- Cura e assistenza di un familiare;
- Grave disagio personale del lavoratore (diverso dalla malattia).
Come richiedere l’aspettativa: questa aspettativa va richiesta direttamente al datore di lavoro, il quale non è obbligato a concederla. In caso di rifiuto deve però adeguatamente motivare le motivazioni.
Motivi personali
Questo tipo di aspettativa è disciplinata dalla maggior parte dei CCNL. Non è retribuita e può durate al massimo 12 mesi nell’arco della vita lavorativa. Per i dipendenti pubblici invece, i dodici mesi sono computati in un triennio (può quindi essere chiesta più volte durante l’intera vita lavorativa).
Come chiederla: l’aspettativa va chiesta al datore di lavoro, che la concede a sua discrezione, compatibilmente con l’organizzazione e le esigenze di servizio.
Formazione
L’articolo 5 della Legge 53/2000, per i dipendenti pubblici e privati con almeno 5 anni di servizio (presso lo stesso datore di lavoro), prevede la possibilità di chiedere l’aspettativa per una durata di 11 mesi (anche frazionati) nell’arco della vita lavorativa.
Questo al fine di completare la scuola dell’obbligo, per conseguire il diploma, per conseguire la laurea o altro titolo universitario, oppure per partecipare ad attività formative non proposte dal datore di lavoro.
Come richiederla: la richiesta va fatta direttamente al datore di lavoro e i dettagli di fruizione e in caso di eventuale rifiuto sono disciplinati dal CCNL di riferimento.
Ricongiungimento con il coniuge all’estero
Questa possibilità è prevista solo per i dipendenti pubblici (scuole, enti locali, ecc) quando il coniuge lavora all’estero. Se l’amministrazione pubblica italiana non può trasferire il suo dipendente all’estero, allora concederà il congedo non retribuito.
Come richiederla: la richiesta va fatta al proprio ente.
Cariche pubbliche elettive
L’articolo 51 della Costituzione prevede che se il dipendente viene eletto a svolgere degli incarichi pubblici (deputato, senatore, sindaco, consigliere, ecc), ha diritto all’aspettativa non retribuita per tutto il periodo del suo mandato. Questo periodo, pur non prevedendo retribuzione, viene calcolato ai fini dell’anzianità di servizio e dei contributi INPS.
Avvio di un’impresa o un’attività professionale
Il Collegato Lavoro (art.18, L. 183/2010) offre, solo ai dipendenti pubblici che desiderano mettersi in proprio, la possibilità di chiedere l’aspettativa, per una durata massima di 12 mesi (frazionabili) nell’intera vita lavorativa.
Lavorare durante l’aspettativa. L’unico caso in cui è possibile lavorare durante l’aspettativa è quello appena accennato: ossia il dipendente pubblico che chiede il congedo per avviare un’attività in proprio.
Richiesta
Per mettersi in aspettativa è necessario fare domanda all’INPS solo nel caso di aspettativa retribuita per assistere i familiari con handicap. In tutti gli altri casi la domanda va fatta al datore di lavoro. Ecco un modello che puoi utilizzare per richiedere l’aspettativa nell’azienda in cui lavori.
Scarica subito il modello fac simile della domanda di aspettativa compilabile.
Interruzione
L’aspettativa può essere revocata nel momento in cui viene a mancare il motivo per cui era stata concessa. Ne è un esempio il caso di divorzio se l’aspettativa era per ricongiungimento con il coniuge; in caso di decesso del familiare disabile; ecc. L’aspettativa per motivi familiari può essere revocata per esigenze di servizio.
Altro esempio particolare è la donna lavoratrice che è in aspettativa e poi scopre di essere in gravidanza, la maternità interrompe l’aspettativa solo nel momento in cui diventa maternità anticipata o maternità obbligatoria.
Fino al settimo mese quindi, si rimane ancora in aspettativa, poi si interrompe per entrare in maternità obbligatoria. Se la gravidanza é a rischio e il medico opta per la maternità anticipata, l’aspettativa viene interrotta.
Ferie
Nel caso dell’aspettativa non retribuita non maturano ferie. In generale, non maturano neanche durante l’aspettativa retribuita, tuttavia, alcuni CCNL oppure il contratto privato tra dipendente e azienda, può prevedere una condizione di miglior favore e quindi la maturazione delle ferie durante l’aspettativa.
Suggerimento
Consulta l’ufficio del personale della tua azione, il tuo CCNL e il contratto di lavoro, per capire se hai diritto a qualche vantaggio.