La girata é l’operazione attraverso cui il titolare o il beneficiario dell’assegno, ordina che l’assegno stesso venga pagato a un altro soggetto (detto giratario). La girata di un assegno può essere fatta più volte: basta apporre una firma nello spazio dedicato collocato sulla parte posteriore dell’assegno, indicando il nome del giratario (ossia colui a cui si vuole far riscuotere l’assegno).
Prima della nuova normativa del 2007, il correntista otteneva dalla banca un libretto di assegni ordinario, i cui assegni potevano essere girati (su ogni assegno c’era lo spazio bianco apposito per apporre la girata). Alcuni anni fa, il d.lgs. 21/11/2007, n. 231 ha cambiato le regole, stabilendo che i libretti di assegni in Italia fossero emessi con la dicitura “non trasferibile”: adesso quini, le banche consegnano al correntista un libretto di assegni personali e non trasferibili. Alcuni si chiedono se esista comunque una possibilità di girare l’assegno non trasferibile per l’incasso.
La risposta é no. La nomenclatura stessa dell’assegno, sottolinea come sia completamente esclusa la possibilità di girata. Il d.lgs. 21/11/2007, n. 231 ha stabilito che tutti gli assegni bancari e postali di importo uguale o superiore a 1.000 euro devono essere obbligatoriamente non trasferibili, negando quindi ogni tipo di girata per l’incasso. Tali assegni devono anche indicare il nome del beneficiario.
I vecchi libretti di assegni trasferibili quindi, non esistono più? I vecchi libretti esistono ancora, ma per ottenerli occorre fare apposita richiesta alla propria banca. Inoltre, possono essere usati solo per importi inferiori a 1000 euro e comportano una imposta di bollo di 1,5 euro per ogni modulo di assegno, da versare alla banca, che poi si occupa di versarla allo Stato.