Sei andato in banca a ritirare il pagamento in assegno ma allo sportello hanno spento le tue aspettative comunicandoti che non ci sono i soldi sul conto? Un tuo creditore ti ha comunicato di averti segnalato per emissione di assegno scoperto? In tutti questi casi l’assegno diventa protestato ed è meglio sanare la propria posizione.
In questa guida sull’assegno protestato ti spiego come funziona, cos’è l’atto di precetto, come compilare una liberatoria, come ottenere un decreto ingiuntivo di pagamento, quando il reato può andare in prescrizione, quali sono le conseguenze per debitore e creditore, dunque come riabilitarsi e quali sono i costi.
Indice
Cosa significa
Un assegno protestato é un assegno (bancario o postale) che é stato trovato scoperto e su cui la Prefettura apre un procedimento sanzionatorio, che prevede il pagamento di una sanzione amministrativa, che va da 516 a 6.197 euro (art. 2 L. 386/90).
L’emissione di un assegno scoperto comporta anche:
- L’iscrizione al CAI (Centrale di Allarme Interbancaria);
- La procedura di protesto a carico della persona che ha emesso l’assegno.
Attenzione
Un assegno scoperto non é automaticamente protestato: se il soggetto procede al più presto al pagamento dell’assegno può cancellare il protesto, la sanzione e l’iscrizione al CAI. Ecco quali sono i termini di pagamento per evitare tutto ciò:
- Entro 8 giorni dall’emissione, se si tratta di un assegno “su piazza”;
- Entro 15 giorni dall’emissione se si tratta di un assegno “fuori piazza”.
Chi ha ricevuto il tuo assegno scoperto, ha infatti gli stessi termini di scadenza per avanzare il protesto, superati i quali non può più farlo. È quindi facile immaginare che il tuo creditore ti contatti per chiederti di pagare al più presto. Entro 8/15 giorni (a partire dall’emissione) dovrai provvedervi.
Trascorsi questi termini, hai comunque 60 giorni per provvedere al pagamento tardivo, ma dovrai pagare al tuo creditore, oltre la somma dovuta:
- Una penale del 10% sulla somma facciale dell’assegno;
- Gli interessi al tasso legale;
- Le spese di protesto se é già stato levato.
Precetto
L’atto di precetto é una comunicazione scritta dal creditore al debitore per intimargli di adempiere entro un preciso termine. Tale comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 480 c.p.c., deve contenere:
- Dati anagrafici di creditore e debitore;
- Trascrizione completa dell’assegno (data di emissione, importo, banca trattaria o Poste italiane se l’assegno é postale, estremi dell’assegno);
- Un domicilio ove ricevere le comunicazioni, ubicato nello stesso Comune del Giudice di competenza dell’esecuzione (artt. 18 e ss. del c.p.c.); se non é possibile inserire tale domicilio, le comunicazioni andranno alla cancelleria del Tribunale;
- La sottoscrizione.
Attenzione
Gli elementi suddetti sono indispensabili, pena la nullità dell’atto di precetto.
Attenzione
Al creditore non puoi dare un termine di pagamento inferiore a 10 giorni.
Al precetto devi allegare:
- Una copia dell’assegno;
- Il certificato di conformità dell’assegno. Puoi ottenere tale certificato dall’Ufficiale Giudiziario.
Metti quindi tutto in una busta e invia la lettera al debitore, tramite raccomandata A/R.
Scarica subito il modello fac simile compilabile WORD dell’atto di precetto.
Scarica subito il modello fac simile compilabile PDF dell’atto di precetto.
Liberatoria
Se il debitore procede al pagamento, seppur tardivo, il creditore deve rilasciargli apposita “quietanza liberatoria”, ossia una dichiarazione scritta in cui:
- Conferma che il debitore ha provveduto a saldare il suo debito (somma dovuta, penale del 10%, interessi legali ed eventuali spese di protesto);
- Lo libera dal suo obbligo.
Il creditore deve autenticare la quietanza presso il Comune, apponendo la sua firma dinanzi all’ufficiale preposto. Successivamente la consegna al debitore, che a sua volta la consegna alla sua banca, per dimostrare di aver prestato fede ai suoi obblighi ed evitare così la sanzione amministrativa e l’iscrizione al CAI come cattivo pagatore.
Scarica subito il modello fac simile compilabile WORD della quietanza di pagamento.
Scarica subito il modello fac simile compilabile PDF della quietanza di pagamento.
Titolo esecutivo
Il beneficiario di un assegno scoperto, può levare protesto verso il suo debitore. L’assegno protestato infatti (che sia bancario o postale), rappresenta titolo esecutivo a tutti gli effetti. Il creditore quindi, per far valere i propri diritti può innanzitutto inviare al debitore un atto di precetto.
Con l’atto di precetto gli intima a pagare entro uno specifico termine. Scopri tutti i dettagli sulla validità dell’assegno protestato come titolo esecutivo, come redigere un atto di precetto, sottoscriverlo, inviarlo e i termini di prescrizione.
Decreto ingiuntivo
Se hai ricevuto un assegno impagato (scoperto), la prima cosa da fare é quella di inviare al tuo debitore un atto di precetto, ossia una comunicazione scritta in cui gli intimi di pagare entro un preciso termine. Hai sei mesi di tempo per effettuare questa notifica, conteggiati a partire dal giorno in cui hai presentato l’assegno in banca per l’incasso. Quindi dal giorno in cui l’assegno é risultato scoperto.
Se invece sono passati più di sei mesi da quando l’assegno é risultato scoperto non puoi più procedere con l’atto di precetto, ma puoi far valere i tuoi diritti con un decreto ingiuntivo (quindi coinvolgendo il Tribunale), procedura che però prevede costi e tempi maggiori, purtroppo.
Prescrizione
Il creditore ha due possibilità per far valere i suoi diritti:
- Con l’atto di precetto, ossia una comunicazione scritta in cui intima al debitore di adempiere al suo obbligo. L’atto di precetto va inviato al debitore entro sei mesi, conteggiati dal giorno in cui l’assegno é risultato scoperto. Questa comunicazione interrompe il termine di prescrizione.
Esempio
L’assegno é stato emesso il 10 aprile, ma presentato in banca per l’incasso il 15 aprile. I sei mesi si conteggiano quindi a partire dal 15 aprile.
- Con il decreto ingiuntivo. Se sono trascorsi più di sei mesi e non hai inviato nessun atto di precetto, non puoi più farlo. Devi rivolgerti al Tribunale e chiedere un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore.
Conseguenze
L’emissione di un assegno che poi risulta scoperto, rappresenta una noia non solo per il creditore, che non può incassare il denaro che gli spetta, ma anche per il debitore, che va incontro a conseguenze legali non di poco conto. Per importi e reati più gravi si sconfina persino nel penale.
Cosa succede al creditore
Se hai ricevuto un assegno che poi é risultato impagato, vai incontro alle seguenti conseguenze:
- Non puoi incassare il tuo denaro;
- Sei costretto ad avviare le varie procedure burocratiche per la tutela dei tuoi diritti: dal semplice atto di precetto, per finire al più lungo e costoso decreto ingiuntivo (se il tuo debitore continua a non pagare).
Ci sono poi le conseguenze “collaterali”. Ad esempio, avevi programmato di incassare l’assegno, supponiamo per un importo pari a 10.000 euro e con quel denaro dovevi pagare dei fornitori. La mancata riscossione dell’assegno quindi, se non disponi di altra liquidità, puoi metterti in serie condizioni nei confronti dei tuoi creditori.
Cosa succede al debitore
Se hai emesso un assegno scoperto, le conseguenze principali sono tre:
- Sanzione amministrativa. A tuo carico viene aperto un procedimento amministrativo con l’addebito di una multa da 516 a 6.197 euro (art. 2 L. 386/90);
- Iscrizione al CAI. La banca ti segnala alla Centrale d’Allarme Interbancaria) come cattivo pagatore. Tutte le banche possono visionare questo elenco e gli iscritti rappresentano una sorta di “black list”: persone poco affidabili economicamente a cui nessun a banca concederà prestiti o nuovi libretti di assegni;
- Protesto. In caso di mancato pagamento, per far valere i suoi diritti, il creditore può levare un protesto nei tuoi confronti. Il tuo nome verrà iscritto nel Registro dei Protestati tenuto presso la CCIA (Camera di Commercio Industria e Artigianato). Il procedimento può portare al pignoramento dei tuoi beni, al fine di soddisfare il tuo creditore.
Per evitare tutto questo bisogna pagare il tuo creditore al più presto possibile, farti rilasciare una quietanza liberatoria (ossia un’attestazione di avvenuto pagamento) e consegnarla alla banca per dimostrare che, seppur in ritardo, hai onorato i tuoi impegni.
Riabilitazione
Sei hai subìto un protesto vieni iscritto nel “Registro Informatico dei Protesti” tenuto dalla Camera di Commercio. Se però hai effettuato il pagamento tardivo dell’assegno, ai sensi dell’art. 17 L. 108/96 e successive modifiche, puoi chiedere la “riabilitazione”, ossia la cancellazione da tale registro.
Come fare
La richiesta di riabilitazione va fatta al Tribunale del tuo luogo di residenza. Dovrai presentare:
- La quietanza liberatoria di avvenuto pagamento, che ti ha rilasciato il tuo (ormai ex) creditore;
- La visura camerale da cui risulta che non hai altri protesti in essere;
- L’assegno protestato, in originale. Se non riesci a procurarlo, puoi chiederne una copia al notaio che ha levato il protesto oppure alla Banca d’Italia se si tratta di un assegno postale.
- La domanda di riabilitazione.
Attenzione
Rivolgiti al tuo tribunale di residenza per maggiori informazioni, potrebbero infatti essere necessari ulteriori documenti aggiuntivi. Sempre presso il Tribunale (o il sito internet) puoi reperire il modello di richiesta di riabilitazione.
Costi
Per la richiesta di riabilitazione devi pagare:
- 98 euro di contributo unificato;
- 27 euro di imposta di bollo.
Cosa succede
Entro al massimo un mese, il Tribunale esamina i documenti ed emette il decreto di riabilitazione. Presso la Cancelleria del Tribunale potrai ritirare la copia del decreto, che dovrai portare alla Camera di Commercio.
Qui dovrai infine compilare un’ulteriore domanda di cancellazione dal registro dei protestati. Entro circa 10 giorni la Camera di Commercio provvederà alla cancellazione e il protesto sarà come se non fosse mai stato levato (Lgs. 108/96 e 235/2000, art. 17 co. 6 bis)