Fiumi che straripano ed allagano la città, terremoti che dissestano gli edifici e causano danni irreversibili, foreste incendiate che gravano sulle case, queste sono solo alcune delle calamità naturali che si possono abbattere sul condominio in cui vivi. L’assicurazione condominio può coprire le spese di riparazione causate da esse.
In questa guida sull’assicurazione condominio ti spiego come funziona, che cosa copre realmente, in quali casi è obbligatoria, quali sono i costi e che cosa prevedono, quali condomini devono pagare e quale misura, come avviare una richiesta di risarcimento danni in seguito all’azione di una calamità naturale.
Cos’è
L’assicurazione condominio, conosciuta anche come Polizza Globale Fabbricati, è una specifica polizza pensata per gli edifici condominiali.
Occorre innanzitutto chiarire che non é obbligatoria: non vige alcuna norma che imponga al condominio di stipulare una polizza assicurativa, per cui si tratta di una facoltà lasciata ai proprietari dell’edifico.
Come funziona
La polizza assicurativa ha un duplice scopo, che é quello di risarcire i danni:
- Che si abbattono sull’edificio (sia sulle parti comuni che sulle abitazioni private).
- Causati dall’edificio e che si abbattono su terzi, intesi sia come danni personali sia come danni ad altre proprietà); un esempio é quello di un
Attenzione
Anche se la polizza assicurativa non é obbligatoria, il regolamento dell’immobile può comunque prevedere che venga stipulata.
Cosa copre
La Polizza Globale Fabbricati copre l’edificio in due casi:
- Per i danni che si abbattono sull’edificio. Tra questi i danni causati da una calamità naturale come ad esempio l’allagamento.
- Per i danni causati dall’edificio su terze persone o cose. Per esempio il crollo di un muro che danneggia il muro di un altro edificio.
Come per tutte le polizze assicurative, anche quella condominiale offre:
- Una copertura essenziale, ossia quella base solitamente offerta da tutte le compagnie;
- Delle coperture aggiuntive a seconda delle esigenze dei proprietari.
In generale, per quanto riguarda la polizza base, l’assicurazione condominio copre:
- Incendio, che di regola copre anche i danni causati da fulmine, scoppio, implosione e altri danni connessi a questi eventi.
Esempio
Un fulmine si abbatte sul palazzo e rompe i vetri di un appartamento. In questo caso le spese per il rifacimento dei vetri saranno coperte dall’assicurazione e non dal condomino.
- Responsabilità civile (R.C.), ossia i danni causati a terzi (R.C.T.), i danni causati ai lavoratori che prestano la loro opera sull’edificio (R.C.O.) e altri danni causati da altri eventi.
Esempio
Un incendio nell’edificio danneggia anche il giardino di una casa a fianco. In questo caso verrà risarcito sia il condominio per i danni causati dall’incendio all’edificio stesso; inoltre sarà risarcito anche il proprietario del giardino a fianco.
Garanzia aggiuntive
La polizza globale fabbricati, oltre a coprire i danni derivanti da incendio e i danni causati a terzi (che appunto rappresentano la copertura base), può prevedere anche delle garanzie aggiuntive, a scelta del condominio, ad esempio:
- Danni idrici;
- Inflitrazioni di acqua;
- Rottura dei pannelli solari, termici e fotovoltaici;
- Rottura di tubi;
- Ricerca guasti, una garanzia molto interessante perché copre le spese da sostenere per la ricerca di un guasto (quando occorre la consulenza di un professionista). Tuttavia questa clausola é valida solo per la R.C., quindi solo se occorre ricercare un guasto che provoca danni a terzi e non solo all’immobile;
- Tutela legale, questa garanzia copre le spese legali che il condominio deve affrontare per vertenze su parti comuni dell’immobile (non copre le liti tra condomini);
- Chiamata per assistenza, si tratta di una garanzia che permette ai condomini di chiamare l’assicurazione per ottenere tempestivamente l’intervento di idraulici, vetrai, elettricisti, ecc. L’aspetto interessante di questa garanzia é che può essere attivata dai singoli condomini: non é necessario che sia l’intero condominio a sottoscriverla: il singolo conduttore (quindi sia il proprietario che l’inquilino), può attivarla o meno.
Attenzione
La polizza sui condominii non copre solamente i danni alle parti comuni, ma anche quelli sulle singole abitazioni, chiaramente che rientrino nella copertura assicurativa. L’assicurazione non copre i danni causati da trascuratezza o distrazione del condominio.
I massimali
Nella creazione della polizza adatta alle proprie esigenze é bene non soffermarsi solo su cosa copre la polizza, ma anche su quanto la copre. E’ molto importante verificare sempre i massimali, i quali devono essere tali da poter coprire gli eventi più gravi, quali per esempio la morte di una persona, del condominio o terza.
Obbligatoria
La normativa italiana nulla dice in merito, non é quindi obbligatorio stipulare una polizza globale fabbricati. L’obbligo può comunque essere imposto dal regolamento condominiale che può indicare espressamente la necessità di una polizza volta a coprire i danni all’edificio e quelli causati a persone e cose terze.
Se neanche il regolamento dispone nulla in merito, la decisione può comunque essere presa dai condomini riuniti in assemblea (Cassazione 15872 06/07/2010).
La decisione può essere presa con la maggioranza dei presenti che costituiscano almeno la metà del valore del condominio sia in prima che in seconda convocazione (art. 1136 c. c.), fermo restando il quorum costitutivo pari a:
- La maggioranza dei condomini e i 2/3 del valore dellimmobile intero (in prima convocazione);
- 1/3 dei condomini e 1/3 del valore dellimmobile intero (in prima convocazione);
Una volta deliberata dall’assemblea, l’amministratore provvede a sottoscrivere l’assicurazione.
Attenzione
L’amministratore non ha alcun potere di stipulare un’assicurazione di sua spontanea volontà, può essere imposta solo dal regolamento condominiale o dall’assemblea (Cassazione 8233 03/04/2007).
Costo
Non é possibile quantificare quanto costa in generale una polizza per un condominio. Si possono fare delle presunzioni molto aleatorie sul prezzo, per esempio per un condominio piccolo composto da otto condomini e che opta per la sola copertura base, il costo potrebbe aggirarsi intorno ai 30 euro l’anno ognuno.
Si tratta tuttavia di un calcolo molto irrisorio perché il costo dipende dai seguenti fattori:
- Copertura e garanzia aggiuntive;
- Massimale;
- Superficie dell’intero edificio;
- Numero di appartamenti;
- Anno di costruzione;
- Anno dell’ultima ristrutturazione;
- Numero totale dei piani e di quelli interrati;
- Presenza di cantine e/o box;
- Eventuali sinistri già avvenuti in passato;
- Presenza di attività commerciali che svolgono attività pericolose.
Chi paga
Il premio assicurativo va pagato ogni anno. Il costo va ripartito tra i condomini non in parti uguali ma in ragione delle tabelle millesimali.
L’amministratore di condominio (oppure il referente in caso di condominio senza amministratore), si occupa della raccolta delle singole quote e poi del pagamento del premio, di cui rilascerà copia della ricevuta ai condomini.
Proprietario o inquilino
Se l’appartamento é dato in locazione, chi paga il premio assicuratore tra proprietario e conduttore? Il premi assicurativo non rientra tra le spese da addebitare al conduttore (art. 9 Legge 392/78) per cui, essendo quello assicurativo un costo a conservazione dell’edificio esso va pagato dal proprietario.
Ovviamente nel contratto di affitto le parti possono accordarsi diversamente e per esempio prevedere che il costo sia posto:
- Totalmente a carico dell’inquilino;
- Una parte dall’inquilino e una dal locatore.
Richiesta risarcimento danni
Nel momento in cui cose o persone subiscono dei danni, l’amministratore é persona che deve provvedere a richiedere il risarcimento alla compagnia assicurativa. All’amministratore può essere inviata una lettera di richiesta per il risarcimento dei danni subiti.
Scarica subito il modulo fac simile compilabile WORD della lettera di risarcimento danni del condominio.
Ricevuta la lettera, l’amministratore verifica il danno e deve quindi occuparsi di:
- Inviare richiesta all’assicurazione;
- Rispettare il limite temporale richiesto dall’assicurazione. Per esempio la compagnia può imporre che la richiesta venga inviata entro tot tempo dall’evento che ha causato il danno.