La Legge 68/1999 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” riconosce degli incentivi a favore delle aziende che assumono lavoratori con disabilità fisica o psichica. Il chiaro scopo, è quello di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro a queste categorie svantaggiate (dette “categorie protette”)..

Vediamo di seguito quali agevolazioni e sgravi contributivi sono previsti per le imprese che assumono personale disabile, procedura per aderirvi e a quanto ammontano in ciascun caso i benefici per l’azienda.

Contratto

Le categorie protette

Rientrano nelle categorie protette, i seguenti soggetti:

  • i disabili con riduzione della capacità lavorativa maggiore del 45%;
  • gli invalidi da lavoro con invalidità maggiore del 33%;
  • ipovedenti e sordomuti identificati dalle leggi n. 38 e 381 del 1970;
  • invalidi di guerra e invalidi civili di guerra;
  • vittime (e loro familiari) di attacchi terroristici e delle organizzazioni criminali.

Questi soggetti devono inoltre essere iscritti nelle liste di collocamento presso gli uffici competenti della loro zona.

Obbligo per l’azienda e part time

Sono obbligate ad assumere personale disabile, le imprese:

  • con oltre 15 dipendenti, devono impiegare almeno un lavoratore disabile;
  • con oltre 35 dipendenti, devono impiegare almeno 2 lavoratori disabili;
  • con oltre 50 dipendenti,devono impiegare almeno il 7% di lavoratori disabili e almeno l’1% di vedove, orfani, profughi.

Il disabile assunto part-time vale come:

  • una unità se supera il 50% dell’orario sancito contrattualmente.
  • In proporzione all’orario svolto se non supera il 50% dell’orario contrattuale.
  • Una unità e senza tener conto dell’orario di lavoro, nelle imprese con massimo 35 dipendenti e se la sua percentuale di invalidità supera il 50%.

Il datore di lavoro deve inoltrare la domanda di assunzione presso gli uffici competenti entro due mesi dalla data in cui nasce l’obbligo di assunzione.

Gli incentivi

Con l’entrata in vigore del Decreto Lgs. n. 151/2015 il contributo a cui ha diritto l’impresa datrice di lavoro è pari al:

  • 35% della busta paga mensile lorda, per assunzione a tempo indeterminato di disabili con riduzione della capacità lavorativa tra il 67% ed il 79%. Il bonus spetta per un massimo di 36 mesi.
  • 70% della busta paga mensile lorda, per assunzione a tempo indeterminato di disabili con riduzione della capacità lavorativa oltre il 79%. Il bonus spetta per un massimo di 36 mesi.
  • 70% della busta paga mensile lorda, per assunzione a tempo indeterminato o determinato (di almeno 12 mesi) di disabile con riduzione della capacità lavorativa oltre il 45%. L’agevolazione spetta per 60 mesi.

Le modalità di accesso al contributo sono molto semplici: l’impresa che assume il disabile deve inoltrare una domanda all’INPS e, se accettata, usufruirà dell’incentivo conguaglio contributivo mensile.