Quello della nascita di un bambino è un momento magico e in qualità di neo mamma hai tutto il diritto di goderti pienamente sia il periodo immediatamente precedente che quello successivo al parto, proprio per questo la legge impone l’astensione obbligatoria, ossia un periodo di tempo di 5 mesi in cui non devi recarti al lavoro. Dopodiché puoi chiedere la facoltativa.

In questa guida completa sull’astensione facoltativa ti spiego cos’è e come funziona sia per i dipendenti pubblici che privati, se e quando può farne richiesta il padre, per esempio in caso di ladre lavoratore e madre casalinga, come chiedere l’astensione frazionata, come chiedere il prolungamento e in quali casi è possibile, infine come usufruire dell’aspettativa non retribuita.

Cos’è e come funziona

L’astensione facoltativa, conosciuta anche come maternità facoltativa o congedo parentale, è un intervallo che ti spetta dopo l’obbligatoria. In pratica, in qualità di mamma lavoratrice hai diritto a:

  1. Astensione obbligatoria al lavoro, da 2 mesi prima della nascita e fino a 3 mesi dopo (i cosiddetti 2+3), quindi dal periodo finale della gravidanza a 3 mesi dopo l’arrivo del bebé. Se il medico lo permette non essendoci pericoli e la gravidanza procede bene, puoi decidere di andare al lavoro fino al nono mese e quindi fare i 5 mesi dopo la nascita. Durante questo periodo non puoi andare a lavoro, è obbligatorio rimanere a casa. Inoltre percepisci la tua retribuzione al 80%.
  2. Astensione facoltativa. Una volta terminata l’obbligatoria, se lo ritieni opportuno puoi prolungare il tuo periodo di astensione grazie alla maternità facoltativa, che è pari a 180 giorni, ossia circa 6 mesi. Durante questo periodo percepisci la tua retribuzione al 30%.

Devi chiedere l’astensione, sia obbligatoria che facoltativa, all’INPS, tramite il servizio online oppure tramite patronato. Chiaramente, chiedi il congedo con un congruo preavviso, sia all’INPS che al tuo datore di lavoro: un mesetto prima della scadenza dell’obbligatoria è sufficiente.

Una volta fatta la domanda, è il tuo datore a pagarti lo stipendio: in pratica lo anticipa l’azienda e poi se la vede con l’INPS, a te non cambia nulla.

Dipendenti pubblici

Hai diritto all’astensione facoltativa ovunque lavori, sia nel settore pubblico (docenti di scuola, personale ATA, Comune, Regione, enti locali) che nel settore privato.

Quindi che tu sia una dipendente pubblica o privata, se lo desideri puoi richiedere il congedo parentale. La nota interessante è che non sei obbligata a usarlo tutto e subito: puoi chiederlo anche in modo frazionato, per esempio rientrando al lavoro e usando solo 4 ore al giorno, oppure ogni due mesi puoi prenderti un mese.

Retribuzione al 100%. Se lavori in una scuola, come docente o personale ATA, sei fortunata: il Contratto Scuola infatti prevede per il primo mese di facoltativa il 100% dello stipendio e per i successivi cinque mesi il 30%, purché tu usufruisca del congedo entro gli 8 anni del bambino.

Non retribuita

L’astensione facoltativa è retribuita al 30% dello stipendio. Quindi per sei mesi sei “coperta” da questa somma che, seppur piccola rispetto allo stipendio, almeno è qualcosa. Se al termine della facoltativa non te la senti di rientrare al lavoro, puoi chiedere l’aspettativa non retribuita per maternità (art. 4 Legge n. 53/2000).

Devi inviare una lettera (o una mail) al datore di lavoro con cui richiedi ulteriore tempo di aspettativa, fino a massimo l’anno di età del bambino. Quindi se per esempio tuo figlio ha nove mesi, puoi chiedere altri tre mesi di aspettativa non retribuita, ossia fino al compimento di un anno di età del piccolo.

C’è un aspetto non proprio felice: il datore di lavoro non è obbligato a concedertela, è a sua completa discrezione. Tuttavia, se stai chiedendo l’aspettativa per gravi motivi di salute o esigenze molto particolari e alla tua richiesta alleghi idonea documentazione, è molto probabile che il datore di lavoro accetti, anche se ripetiamo che non è mai obbligato.

Padre

Può chiedere l’astensione facoltativa anche il padre. L’INPS parla molto chiaramente: ne hanno diritto sia il padre che la madre. Con questo non si intende che possono usufruirne entrambi contemporaneamente: significa che di questi sei mesi può usufruirne un po’ il padre e un po’ la madre, ma in maniera alternativa.

Oppure, può usufruire di tutti i sei mesi interamente il padre. A maggior ragione può usufruirne un padre single. Riassumendo, il padre ha diritto a usufruire dell’astensione obbligatoria nei seguenti casi:

  1. La madre preferisce tornare a lavorare e non se ne avvale;
  2. Il padre è unico affidatario;
  3. La madre è deceduta o gravemente inferma;
  4. La madre non è una lavoratrice dipendente.

Padre lavoratore e madre casalinga o disoccupata

Questo è un caso molto particolare, ma anche molto diffuso. Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4293/08 si espresso in maniera favorevole: quello della casalinga è un lavoro a pieno titolo anche se non retribuito e quindi come tutte le lavoratrici è distolta dalla cura dei figli, quindi il padre può chiedere la facoltativa.

Di diverso avviso è stata un’altra sentenza del Consiglio di Stato, la n. 4993/17, secondo cui la madre casalinga fa sì un lavoro, ma tale che le permette di ritagliarsi spazi di tempo e gestirli come meglio crede, quindi può benissimo occuparsi della cura del bimbo. Di conseguenza il padre non ha diritto all’astensione obbligatoria.

Richiesta

Presenta la richiesta prima dell’inizio del congedo, ti conviene attivarti un mesetto prima della scadenza dell’obbligatoria. La domanda devi presentarla all’INPS tramite uno di questi canali:

  • Online, sul sito INPS (devi essere in possesso di PIN dispositivo;
  • Call center INPS che risponde al 803 164 se chiami da telefono fisso e al 06 164 164 se chiami da cellulare. Il numero per i fissi è gratis, mentre quello per i cellulari è a pagamento (conteggiato in base al tuo profilo tariffario, non c’è quindi una tariffa specifica per tutti i gestori);
  • Patronati.

Sempre presso call center, patronato o online, quando lo desideri puoi controllare lo stato di avanzamento della tua richiesta.

Frazionata

Non sei obbligata a usufruire della maternità facoltativa subito, dopo l’obbligatoria. Puoi usufruirne entro i 12 anni di età di tuo figlio. Grazie alla Legge n. 228/2012, puoi frazionare il congedo parentale anche a ore, quindi per esempio dopo la facoltativa puoi tornare a lavoro, ma al posto di 8 ore di lavoro farne solo 4 e le altre 4 chiederle come maternità facoltativa.

Per conoscere bene regole e criteri di applicazione dell’astensione facoltativa frazionata devi consultare il tuo CCNL, infatti la legge suddetta rinvia ai CCNL il compito di stabilirne le modalità. Se il tuo CCNL non dice nulla in merito e neanche il tuo contratto personale di lavoro si esprime, il D. Lgs. n. 80/2015 ti permette di fruire del congedo parentale per metà dell’orario di lavoro giornaliero.

Ferie

Maturazione ferie e permessi. Durante i congedo parentale non maturi né ferie, né permessi né tanto meno tredicesima. Al contrario dell’astensione obbligatoria in cui maturi tutto: permessi, ferie e tredicesima.

L’astensione facoltativa infatti, è vista come un periodo dovuto, ma solo se la lavoratrice desidera usufruirne. Nessuno può obbligare la donna a tornare al lavoro dopo l’obbligatoria, ma la lavoratrice deve comunque essere cosciente del fatto che durante la facoltativa ha solo il 30% dello stipendio e non matura i diritti di cui sopra.

Prolungamento

Come detto poc’anzi, l’astensione facoltativa è pari a sei mesi. Tuttavia, se hai un figlio affetto da gravi disabilità minore di 12 anni, puoi chiedere un prolungamento (art. 33 Legge 104/92 e art. 33 D.Lgs. 151/2001). Ecco i requisiti per ottenere il prolungamento:

  1. Stato riconosciuto di grave handicap di tuo figlio;
  2. Età non superiore a 12 anni del bambino; in caso di adozione i dodici anni si calcolano a partire dal giorno in cui il minore è entrato nel nucleo familiare e fino ai 18 anni;
  3. Il bambino non è ricoverato 24 ore su 24 presso strutture specifiche oppure, se è ricoverato, i medici hanno espressamente richiesto la presenza del genitore.

Prolungamento astensione facoltativa Legge 104

Quanto dura. Puoi prolungare il congedo parentale di due anni e mezzo (in tutto quindi sei mesi di congedo classico + due anni e mezzo, per un totale di tre anni).

Non è obbligatorio usufruire di tutto il periodo: puoi chiederne anche meno e anche in maniera frazionata (per esempio due mesi in un anno, altri cinque mesi l’anno successivo, ecc.). Inoltre possono ottenere il prolungamento sia il padre che la madre, chiaramente alternandosi.

Retribuzione. Durante tutto questo periodo hai diritto a una retribuzione pari al 30% del tuo stipendio. Non maturi né ferie né tredicesima.