L’arrivo di un bambino é sempre una gioia, ma purtroppo per le mamme lavoratrici dipendenti può rappresentare un enigma da risolvere, poichè non sempre é facile conciliare l’attività lavorativa e quella di madre, al punto che alcune mamme decidono di dare le dimissioni in maternità. Sia chiaro: ogni donna ha il diritto di mantenere il proprio posto di lavoro, sia durante la gravidanza che dopo; lo stato italiano infatti, prevede una normativa apposita per le mamme lavoratrici.
Cosa dicono le leggi italiane in merito all’astensione facoltativa dal lavoro per maternità? Secondo le leggi vigenti in Italia, la mamma lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo generale non superiore agli 11 mesi.
A partire dal 1° gennaio 2007, le donne lavoratrici dipendenti e parasubordinate, possono avvalersi di un congedo parentale di 3 mesi entro i primi 12 mesi di vita del bambino. Anche le lavoratrici autonome possono usufruire di questo congedo parentale pari a 3 mesi, ma hanno l’obbligo di rinuncia lavorativa. il tempo massimo della durata del congedo della mamma è pari a 6 mesi. Se la madre è single ha diritto a 10 mesi di astensione facoltativa.
Come funziona la retribuzione durante il congedo parentale?
– Durante i primi 30 giorni di astensione la retribuzione é totale.
– In seguito la retribuzione é pari al 30% (per un massimo di sei mesi di astensione e fino ai tre anni del bambino).
– In caso di superamento dei sei mesi di astensione (e fino agli 8 anni del bimbo), l’indennità al 30% spetta alla mamma a condizione che il suo reddito non superi due volte e mezzo l’importo della pensione minima in vigore a quella data (attualmente circa 14.000/15.000 euro).
Come fare domanda di congedo parentale? Per usufruire del congedo parentale occorre dare un preavviso al datore di lavoro almeno di 15 giorni. La domanda va fatta su apposito modulo reperibile presso gli uffici Inps o sul sito nella sezione moduli. Va quindi presentata sia all’Inps che al datore di lavoro. Chi paga le indennità? Le indennità possono essere pagate dall’INPS direttamente, oppure dal datore di lavoro che le anticipa e poi ottiene il rimborso dall’INPS.