Ricevere un avviso esecutivo di accertamento decisamente non è un momento felice. Significa che l’Agenzia delle Entrate ha fatto dei controlli sul tuo conto e ha riscontrato delle incongruità nelle tasse che hai pagato, oppure ha ravvisato un’omessa dichiarazione.
In questa guida completa sull’avviso di accertamento ti fornisco la definizione, ti spiego cos’è e ti chiarisco se si tratta di un atto esecutivo o no, i requisiti necessari della notifica, come chiedere la rateizzazione e come fare il calcolo delle rate ed infine come presentare istanza di annullamento in autotutela. Non mancheranno esempi e fac simile.
Indice
Cos’è e definizione
Cosa significa. L’avviso di accertamento è una lettera che ricevi al tuo domicilio con cui l’Agenzia ti avvisa di aver scoperto che non hai pagato delle tasse oppure ne hai pagate meno di quanto dovuto (art. 41 bis del D.P.R. 600/1973). L’avviso è quindi un atto di diritto tributario
Cosa deve contenere
Per essere valido, l’avviso di accertamento deve contenere tutti questi elementi:
- Il motivo per cui lo hai ricevuto (per esempio “non hai pagato l’IVA”, “non hai pagato il bollo auto”, “l’IRPEF che hai pagato è inferiore a quella dovuta”, ecc.
- L’imponibile e l’aliquota, ossia la tassa che hai evaso e l’aliquota da applicare per calcolare quanto devi pagare;
- L’ufficio dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgerti per chiedere info e spiegazioni;
- Il nome del funzionario presso l’Agenzia delle Entrate a cui potrai chiedere info;
- Modalità e scadenza per il pagamento;
- Il Tribunale o altro organo a cui rivolgerti se decidi di opporti all’accertamento.
Esecutivo
L’avviso di accertamento è titolo esecutivo. Significa che l’Agenzia delle Entrate, se non paghi o non fai opposizione, può procedere direttamente a recuperare la somma, per esempio espropriandoti dei beni. Dunque, se hai ricevuto un avviso di accertamento, fare finta di nulla o non pagare non sono delle mosse molto intelligenti. Certo, se sei nullatenente, non hai reddito, se l’Agenzia delle Entrate tenta di espropriarti qualcosa non trova un bel niente.
Se l’avviso di accertamento che hai ricevuto riguarda una di queste tasse, sappi che costituisce titolo esecutivo:
- Imposte dirette (IRPEF, IRES, IRI);
- IRAP;
- IVA;
- Ritenute;
- Imposte sostitutive;
- Sanzioni sulle suddette imposte (artt. 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997).
Se invece hai ricevuto un accertamento relativo a una di queste tasse, esso è titolo NON esecutivo:
- Contributi INPS;
- Imposta di registro;
- Imposta sulle successioni e donazioni;
- Tributi locali (TARI, ecc.);
- Altre entrate non tributarie.
Gli avvisi relativi alle suddette imposte infatti non rappresentano titolo per l’espropriazione. Per espropriarti dei tuoi beni (chiaramente solo se non paghi) l’Agenzia delle Entrate deve prima iscriverli a ruolo, ossia dopo averti inviato l’avviso di accertamento deve inviarti anche una cartella di pagamento. Quando invece il titolo è già esecutivo, allora la successiva cartella di pagamento non serve.
Se ritieni che l’Agenzia delle Entrate abbia sbagliato a fare i suoi calcoli, allora contatta il responsabile del procedimento (trovi i suoi dati e recapito sull’avviso stesso e se non ci sono allora l’avviso è NULLO!). Se il responsabile continua a dire che quella somma non è corretta ma tu sai per certo che si sbaglia, allora puoi presentare opposizione (in tribunale o comunque presso l’organo citato nell’avviso stesso).
In caso di opposizioni, il procedimento di riscossione si sospende fino a quando il tribunale risolve il tuo caso. Quindi l’Agenzia delle Entrate in questo frangente non espropria né vende i tuoi beni.
Notifica
La notifica è l’atto con cui il fisco ti fa conoscere l’esistenza dell’avviso di accertamento. La notifica può avvenire in due modi:
- Tramite ufficiale giudiziario, che consegna l’avviso nelle tue mani (mani del contribuente moroso) presso la tua abitazione (art. 137 c.p.c.) oppure nei comuni della circoscrizione (art. 138 c.p.c.);
- A mezzo posta, quindi consegnata dal postino tramite plico postale (art. 149 c.p.c.). Il postino ti consegna l’avviso e ti fa firmare l’avvenuta consegna. In tua assenza può consegnarla a un tuo familiare, a un addetto alla casa (anche colf, domestico, ecc.) oppure, in assenza, al portinaio dell’edificio (art. 149 c.p.c.; Legge n. 890/1982).
Perfezionamento
Anni fa, il postino che recapitava a persona diversa dall’effettivo contribuente, era obbligato anche a inviare al legittimo destinatario una lettera raccomandata A/R per avvisarlo di aver consegnato il plico a quella specifica persona. La Legge n.205/2017 ha annullato questo obbligo: il postino che consegna il plico a persona diversa dell’interessato non ha più l’obbligo di avvisare il contribuente.
Ne deriva che il destinatario si intende già venuto a conoscenza dell’avviso, già nel momento in cui il postino lo consegna a persona diversa: la consegna è quindi perfezionata. Chiaramente, il postino è tenuto a consegnare il plico solo a persone che hanno un rapporto diretto con il contribuente, quindi familiari, addetti alla casa o al portinaio (art. 149 c.p.c.). Se una di queste persone ha chiari disturbi mentali, non deve consegnargliela.
Calcolo rateizzazione
Se hai ricevuto un avviso di accertamento, sappi che puoi chiederne la rateazione con rate trimestrali, secondo questo schema:
- Importo dovuto fino a 5.000 euro: puoi chiedere fino a 8 rate;
- Importo dovuto oltre 5.000 euro: puoi chiedere fino a 20 rate.
Per scoprire se hai diritto alla rateizzazioni, puoi usare il servizio online dell’Agenzia delle Entrate. Nella pagina dell’Agenzia devi inserire i dati richiesti (codice fiscale, dati della comunicazione, ecc.) e poi cliccare su “Calcola”.
A questo punto il sistema ti restituisce le modalità di rateizzazione proposte dall’Agenzia. Non solo, sempre tramite questa applicazione puoi stampare i singoli modelli F24 di ogni rata e quindi alla scadenza indicata procedere al pagamento. Negli F24 che stampi infatti, in alto a destra trovi scritta la scadenza entro cui pagare quella rata.
Rata rateizzazione pagata in ritardo
Sicuramente ti stai chiedendo cosa succede se paghi una rata in ritardo.
Quando ricevi l’avviso di accertamento, di solito hai 30 giorni per provvedere al pagamento della prima rata (90 giorni se si tratta di un avviso telematico). Chiaramente sta tutto scritto nell’avviso, quindi ti consiglio di leggerlo bene perché potrebbero esserci indicazioni diverse. Se non paghi entro questo termine (30, 90 o i giorni indicati nell’avviso), allora la rateizzazione decade: sei costretto a pagare il tuo debito per intero, non puoi più pagare con ulteriore ritardo e a rate.
Per quanto riguarda invece le rate seguenti, per pagarle hai tempo fino alla scadenza del pagamento rata successiva.
Esempio
Oggi 4 novembre scade la terza rata; il 4 febbraio scade la quarta rata. Tu hai tempo fino al 4 febbraio per pagare la terza rata. Se rispetti questi termini allora la rateizzazione non decade e poi continuare a pagare le rate successive alle scadenze prefissate).
Attenzione
Se paghi la rata oltre tali termini, il beneficio della rateizzazione decade, quindi non puoi più pagare le rate successive ma devi pagare il debito residuo tutto insieme + interessi + sanzioni.
Lieve inadempimento
La rateizzazione non decade se:
- Versi la prima rata in ritardo, ma non oltre 7 giorni dalla scadenza;
- Versi una rata pagando un importo minore di quello dovuto, purché la differenza non sia maggiore del 35 della rata stessa e in ogni caso non sia maggiore di 10.000 euro.
Esempio
Oggi devi pagare una rata di 8.000 euro. Per sbaglio versi 7.990 euro. Hai commesso un errore di soli 10 euro, quindi minore del 3% della rata stessa. Questo piccolo errore non ti fa perdere il beneficio della rateizzazione. Chiaramente, appena te ne accorgi, provvedi a versare l’importo rimanente (10 euro nell’esempio).
Tieni comunque presente che l’Agenzia delle Entrate iscriverà a ruolo quella differenza che non hai versato subito e vi applicherà sanzione e interessi. Per evitare l’iscrizione a ruolo, devi pagare la differenza entro la scadenza della rata successiva; se si tratta dell’ultima rata, hai tempo fino a 90 giorni dalla scadenza per pagare e quindi evitare l’iscrizione a ruolo della somma.
Attenzione
Pagando entro la rata successiva (o 90 giorni dalla scadenza) eviti l’iscrizione a ruolo, ma non il pagamento di sanzioni e interessi, che devi comunque pagare, sempre tramite F24.
Quindi, ricapitolando devi pagare l’importo (ossia la differenza che non hai pagato alla scadenza, nel nostro esempio 10 euro) con un unico modello F24 dove indicare:
- Importo e codice tributo dell’imposta (è lo stesso codice tributo del modello F24 rata che hai pagato con importo inferiore);
- Importo e codice tributo degli interessi sull’imposta;
- Importo e codice tributo della sanzione.
Trovi tutti i codici tributo da usare per sanzione e interessi nella risoluzione n. 132/E/2011.
Modello
Un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, comprende i seguenti elementi:
- Riferimento della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate che lo ha emesso;
- Imposte omesse ed analiticamente motivate;
- Termine di pagamento;
- Termini di ricorso.
Ecco di seguito un fac simile esempio avviso di accertamento che invia l’Agenzia delle Entrate.
Scarica subito il fac simile avviso di accertamento che invia l’Agenzia delle Entrate.
Ricorso avverso
Se hai ricevuto un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate e ritieni che sia non corretto o presenti informazioni sbagliate, puoi avviare un ricorso presso la Commissione tributaria.
Calcolo termini per impugnare avviso di accertamento. Se intendi presentare ricorso devi farlo entro 60 giorni calcolati a partire dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D. Lgs. n. 546/1992). Ricorda che i termini sono sospesi per tutto agosto, quindi se per esempio ricevi un avviso di accertamento il 20 luglio, allora puoi presentare ricorso entro il 19 ottobre, proprio perché agosto non devi conteggiarlo.
Di seguito puoi scaricare una guida dettagliata, redatta proprio dall’Agenzia delle Entrate, su come presentare ricorso.
Scarica subito la guida redatta dall’Agenzia delle Entrate su come presentare ricorso, termini, contributo unificato e pubblicità.
Annullamento
Se l’Agenzia delle Entrate ammette di aver commesso un errore, può annullare l’avviso di accertamento: questo atto di autocorrezione si chiama “autotutela”.
L’Agenzia può annullarlo:
- D’ufficio, quando si accorge autonomamente di aver sbagliato e quindi blocca tutto;
- Su richiesta del contribuente. Quindi se hai ricevuto un avviso e ritieni che ci sia un errore, puoi presentare all’Agenzia delle Entrate (allo stesso ufficio che ha emesso l’atto), una richiesta in carta semplice in cui dichiari i motivi per cui l’atto è illegittimo.
Di seguito puoi scaricare un fac simile modello istanza autotutela da spedire all’Agenzia delle Entrate per chiedere il provvedimento di annullamento dell’avviso:
Scarica subito il modulo fac simile editabile per presentare richiesta di esercizio dell’autotutela all’Agenzia delle Entrate editabile.
I motivi più frequenti per cui si chiede l’autotutela sono per esempio errore di persona (noti che l’Agenzia ti ha inviato un avviso che era per qualcun altro), richiesta di pagamento di tasse regolarmente pagate e di cui possiedi le ricevute, sussistenza di requisiti per cui hai diritto ad agevolazioni fiscali, ecc.