Hai un debito che non riesci a pagare, la crisi ti attanaglia. Ma hai un paio di appartamenti a te intestati e temi che i tuoi creditori possano aggredirli. Così, stai seriamente pensando di intestarli a qualcun altro, oppure di venderli, oppure regalarli ai tuoi figli, prima che sopraggiungano i creditori. Non credere che sia così semplice.
In questa guida completa sull’azione revocatoria ti spiego cos’è e come funziona, quali sono i presupposti, le differenze tra revocatoria ordinaria, penale e fallimentare, come si tutela il terzo acquirente, cosa succede in caso di donazione ed infine i termini di prescrizione per l’azione.
Indice
Cos’è e come funziona
L’azione revocatore è una procedura che un creditore avvia in tribunale, per revocare vendite o donazioni dei beni del suo debitore.
Perché lo fa. Supponiamo che tu sia un creditore di Tizio, che deve ancora pagarti le fatture. Tizio non ti paga e non solo: inizia a vendere o donare i suoi beni. Legittimamente, ti viene il sospetto che li stia vendendo per evitare che in futuro, con il fallimento, tu creditore aggredisca i suoi beni. In pratica si sta muovendo per diventare nullatenente, o comunque per rimanere con poca roba.
Grazie all’azione revocatoria fallimentare, puoi revocare le vendite/donazioni del tuo debitore. Se egli ha venduto o regalato beni immobili o mobili, il tribunale ne ordina l’annullamento: i beni tornano indietro, quindi nella disponibilità del tuo debitore e tu hai la possibilità di aggredire il suo patrimonio, che furbescamente ti aveva sottratto.
Tutela del terzo acquirente
Supponiamo che tu sia il creditore di Tizio, il quale ha venduto tutti i suoi beni a Caio. Tu ottieni in tribunale la revocatoria e quindi tutti i beni tornano a Tizio in modo che tu possa aggredirli. Caio si ritrova senza i beni che ha comprato: la legge deve tutelarlo, essendo un terzo subacquirente, magari all’oscuro dei debiti di Tizio.
Il terzo acquirente è tutelato, perché il tribunale ordina la revoca della vendita/donazione, ma solo se sussistono determinati presupposti:
- Il danno. La vendita/donazione al terzo ha arrecato un danno al creditore. Per esempio, supponiamo che il creditore vanti un credito di 100.000 euro. Il debitore possiede un patrimonio di 1 milione di euro e ne vende solo la metà. Il rimanente è sufficiente a compensare il credito e quello di altri eventuali creditori. In questo caso la vendita non ha danneggiato il creditore, quindi non sussiste nessun danno.
- Consapevolezza del debitore. Il debitore era a conoscenza del fatto che la vendita arrecasse danno al suo stesso creditore. Questo non è difficile da dimostrare, perché se uno ha un debito da 100.000 euro e ha una sola proprietà e la vende è chiaro che arreca danno al suo creditore. In pratica per la legge, il semplice fatto di vendere il bene, è già consapevolezza del debitore, perché chi meglio di lui conosce la sua situazione debitoria.
- Consapevolezza del terzo. Questo presupposto vale solo in caso di vendita: la revocatoria è possibile solo se il terzo era a conoscenza del pregiudizio verso il creditore. Se non ne sapeva nulla, allora il suo diritto è tutelato. Diverso è il caso di donazione: il terzo non ha pagato nulla, non ha perso denaro, quindi la revocatoria è possibile anche se non ne sapeva nulla: non avendo sborsato denaro, la prima tutela va al creditore. In caso di vendita invece, siccome il terzo ha sborsato del denaro, allora la legge lo tutela, ma solo se non era a conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore di chi gli ha venduto il bene.
L’onere della prova
I primi due punti sono abbastanza scontati: se il debitore vende il bene e arreca danno al suo creditore, è chiaro che ne é consapevole, perché conosce i suoi debiti e sa benissimo quando e se la vendita di un bene potrebbe danneggiare un creditore. Diverso è il discorso del compratore del bene: qui il creditore deve dimostrare che costui era a conoscenza di tutto.
Il creditore può dimostrarne la consapevolezza anche tramite “presunzioni” ossia comportamenti o situazioni rivelatorie, per esempio:
- Rapporto di parentela tra debitore e compratore. In questo caso si presume che la vendita avesse proprio lo scopo di sottrarre il bene al creditore;
- Vendita a prezzo notevolmente inferiore al mercato. Se una casa del valore di 300.000 euro l’ha venduta a 100.000 euro, è chiaro l’intendo fraudolento. La legge, per prezzo notevolmente inferiore intende di almeno il 25% rispetto al valore reale;
- Vendita completa. Se il debitore vende insieme tutti i suoi beni a un unico soggetto, si presume un atto fraudolento.
A questo punto, dinanzi alle situazioni appena esposte, l’onere della prova passa al compratore: egli può difendersi dimostrando che in realtà non era assolutamente a conoscenza del danno al creditore. Per esempio:
- Nel primo caso (rapporto di parentela) può dimostrare di aver dovuto comprare l’immobile per esigenze non rimandabili (motivi di famiglia, lavoro);
- Nel secondo caso (prezzo notevolmente inferiore) può dimostrare di aver pagato ulteriore denaro in una data successiva;
- Nel terzo caso (acquisto da unico soggetto) può dimostrare di aver acquistato tutto tramite agenzia immobiliare e quindi di aver conosciuto il proprietario solo al momento del rogito.
Attenzione
Il creditore deve provare la consapevolezza del terzo solo in caso di compravendita. Se il terzo ha ricevuto il bene tramite donazione, non deve provare nulla: il tribunale ordinerà l’inefficacia della donazione, anche se il terzo non era a conoscenza del pregiudizio.
Ordinaria
L’azione revocatoria può essere di tre tipi:
- Ordinaria (artt. 2901 e ss. codice civile), è l’azione con cui il creditore chiede al tribunale l’inefficacia degli atti di vendita/donazione del suo debitore;
- Penale (art. 192-195 codice penale), in questo caso un soggetto ha un credito che deriva da un reato, e tale azione è tesa a ripristinare il patrimonio del debitore/autore del reato;
- Fallimentare (artt. 64-70 Legge Fallimentare – Legge 267/1942), è l’azione volta a reintegrare il patrimonio del soggetto fallito.
Ognuna delle tre fattispecie è quindi regolata singolarmente: il codice civile disciplina l’azione revocatoria ordinaria; la Legge fallimentare il disciplina l’azione revocatoria fallimentare; il codice penale disciplina l’azione revocatoria penale.
Penale
Nell’ambito di un processo penale, il P.M. e la parte civile possono chiedere al tribunale il sequestro dei beni dell’imputato, in modo che se il reato ha causato dei danni, si possano risarcire con la vendita di questi beni. Per esempio, in caso di bancarotta fraudolenta, il P.M può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell’ad della società.
Il tribunale quindi, verifica i singoli atti di intestazione, per capire se la revocatoria è possibile o no:
- Donazioni compiute dall’imputato dopo aver commesso il reato -> la revocatoria è sempre possibile;
- Donazioni compiute dall’imputato fino a un anno prima del reato -> la revocatoria è possibile solo provando l’intenzione truffaldina;
- Donazioni compiute dall’imputato oltre un anno prima del reato -> la revocatoria non è ammessa;
- Compravendite di straordinaria amministrazione compiuti dall’imputato dopo aver commesso il reato -> sono revocabili solo provando l’intenzione truffaldina del compratore;
- Compravendite di straordinaria amministrazione compiuti dall’imputato fino a un anno prima del reato -> sono revocabili provando la mala fede del compratore e dell’imputato/venditore.
L’imputato e la parte civile dovranno portare in aula tutte le prove possibili atte a dimostrare la sequestrabilità o meno dei beni.
Fallimentare
Ai sensi degli artt. 64-70 della Legge Fallimentare, il creditore del fallito può tutelarsi avviando l’azione revocatoria fallimentare: in pratica il creditore chiede al tribunale di annullare gli atti del fallito che hanno compromesso il suo patrimonio e l’onorabilità del suo credito. Gli atti che il tribunale può annullare sono quelli relativi a:
- Compravendita;
- Donazione.
Con l’azione revocatoria, i beni (mobili e/o immobili) non rientrano nella disponibilità dell’ex titolare, ma sono a disposizione del creditore che ha esperito la revocatoria. In questo modo il creditore può aggredirli.
Termini
Il creditore non può chiedere la revocatoria per tutti gli atti compiuti dall’imprenditore, ma solo quelli eseguiti entro un certo termine prima della dichiarazione di fallimento. Nello specifico:
- Fino a due anni prima della sentenza di fallimento -> Pagamenti anticipati di debiti che scadono alla data di sentenza del fallimento o dopo.
Attenzione
Solo in questo caso, non occorre neanche la revoca da parte del tribunale: la sentenza di fallimento revoca per legge tutti i pagamenti anticipati di debiti che scadono alla data della sentenza di fallimento o dopo. Questo perché si presume che il fallito abbia voluto pagare i crediti ancor prima della scadenza, proprio per “liberarsi” del denaro e darlo a una persona di “sua fiducia”.
- Fino a un anno prima della sentenza di fallimento -> Atti di vendita dove le prestazioni o le obbligazioni a carico dal fallito sono maggiori di oltre 1/4 rispetto a quanto egli ha ricevuto.
Esempio
Supponiamo che il debitore possegga una casa che vale 100.000 euro ma la venda a 70.000 euro. In questo caso 1/4 di 100.000 è 25.000 euro, quindi avrebbe dovuto venderla ad almeno 75.000 euro. Si presume quindi che la vendita sia fraudolenta, atta a sottrarre beni dai creditori.
- Fino a un anno prima della sentenza di fallimento -> Pagamenti di debiti in denaro, che però il fallito decide di pagare non in denaro o con altri mezzi classici di pagamento, ma con beni materiali (anche in questo caso si presume che lo faccia per sottrarre beni ai creditori);
- Fino a un anno prima della dichiarazione di fallimento -> Pegni, anticresi e ipoteche volontarie create per debiti accesi ma di cui ancora non è sopraggiunta la scadenza;
- Fino a sei mesi prima della dichiarazione di fallimento -> pegni, anticresi e ipoteche giudiziali o volontarie create per debiti di cui è già sopraggiunta la scadenza;
Attenzione
In tutti questi quattro casi (casi 2, 3, 4 e 5), si presume la conoscenza del terzo e quindi gli atti sono revocabili, a meno che il terzo riesca a provare che non era a conoscenza della drastica situazione del soggetto fallito (che è colui che gli ha venduto il bene).
- Fino a sei mesi prima della sentenza di fallimento -> oltre a questi quattro appena esposti, sono revocabili anche tutti i pagamenti di debiti effettuati entro sei mesi prima della sentenza di fallimento. In pratica la legge ritiene sospetto qualsiasi pagamento effettuato quasi a ridosso del fallimento ma, al contrario dei casi precedenti in cui l’onere della prova ricade sul terzo, in questo caso ricade sul creditore (o il curatore fallimentare): deve provare che il terzo era a conoscenza dell’imminente fallimento.
Competenza territoriale. Ai sensi dell’art. 24 della Legge fallimentare il tribunale a cui inviare richiesta di revocatoria fallimentare è quello che ha emesso la sentenza di fallimento.
Diverso è il discorso della donazione, che vedremo nei paragrafi successivi e che la legge pone un termine di un anno entro la data del fallimento.
Prima casa
Non è soggetta ad azione revocatoria la vendita al “giusto prezzo” di un immobile che il compratore destina a prima casa, per sé o per parenti entro il III grado (art. 67 co. 4 pr. c) della L. F.). Per evitare la revoca è quindi necessario che:
- L’acquirente trasferisca la sua dimora al più presto possibile in quell’immobile (entro 18 mesi dall’acquisto);
- Nell’atto di compravendita non abbia dichiarato un prezzo inferiore a quanto effettivamente pagato e soprattutto inferiore a 3/4 rispetto al valore di mercato dell’immobile. Esempio: se il valore della casa è di 100.000 euro, è salvo solo se lo compra ad almeno 75.000 euro.
Donazione
Se ti hanno dichiarato fallito ed entro un anno prima avevi effettuato una donazione, questa è automaticamente inefficace: non occorre neanche l’azione di revoca da parte dei creditori. Il creditore (o curatore fallimentare) che vuol pignorare il bene donato. può farlo senza dover chiedere revoca al giudice, purché trascriva il pignoramento nei registri pubblici immobiliari (art. 2929 bis c.c.).
Se quindi stai pensando di sottrarre un immobile dai creditori intestandoli ai figli ti sbagli di grosso: se il tribunale fallimentare ti dichiara fallito entro un anno dalla donazione, il bene torna a te e i creditori possono aggredirlo.
Se la donazione risale a più di un anno fa, i creditori hanno altri quattro anni di tempo per esperire l’azione di revoca. In questo caso la revoca non è automatica, ma occorre fare apposita domanda in tribunale.
Presupposti
Il creditore può chiedere al tribunale l’azione revocatoria di atti lesivi del patrimonio del debitore, solo se sussistono i seguenti presupposti, oggettivi e soggettivi:
- Valido rapporto di credito. Tra creditore che agisce in revocatoria e debitore deve esserci un valido rapporto di credito, per esempio documentato da fatture;
- Eventus damni (presupposto oggettivo). L’atto ha causato una perdita di patrimonio del creditore, al punto da rendere impossibile o difficile o incerta la sua soddisfazione (Cass. Civ. n. 2792/2002);
- Scientia damni (presupposto soggettivo). Il debitore è consapevole di arrecare danno al suo creditore (Cass.Civ. sez.III, n. 3546/2004). Il semplice fatto di aver venduto/donato il bene è già di per sé consapevolezza del danno che subirà il creditore, perché chiaramente il debitore conosce il suo patrimonio e i suoi debiti e sa cosa arrecherebbe pregiudizio.
In caso di vendita è necessaria anche la consapevolezza del terzo compratore. La sua consapevolezza è desumibile da fatti concreti: per esempio, se compra un immobile a un prezzo stracciato, è chiaro che si tratta di un’azione molto sospetta.
Prescrizione
L’art. 2903 del codice civile sottolinea che il creditore può chiedere la revocatoria ordinaria entro 5 anni dalla data dell’atto (vendita, donazione…). La data da prendere in considerazione è il giorno in cui l’atto è reso pubblico a terzi (Cass. Sez. VI Civ. n. 11816/2018).
Quindi, se per esempio hai un debito e vendi una casa, arrecando pregiudizio al tuo creditore, tale creditore può intraprendere azione revocatoria entro 5 anni dalla data di trascrizione dell’atto di compravendita nei pubblici registri.