Ogni anno, così come avviene per un’azienda, anche per il condominio l’amministratore deve redarre un documento che indichi i crediti e i debiti, le entrate e le uscite del periodo di riferimento. Si tratta quindi di una fotografia chiara della situazione economica del condominio.

In questo modo, l’amministratore, informa i singoli condòmini dello stato “di salute” dell’azienda, il condominio. Nello specifico, esistono due tipologie di bilancio, in base al periodo in cui viene redatto: il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

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Il bilancio preventivo viene redatto il primo periodo dell’anno, subito dopo la chiusura del periodo precedente e contiene tutte le entrate che si ipotizza di realizzare e le spese che si pensa di sostenere nell’anno successivo.

Il bilancio consuntivo, denominato anche rendiconto generale, è invece il bilancio che si riferisce al periodo trascorso (di solito si prende come riferimento un anno) e contiene tutte le entrate e le uscite effettive.

Per cassa o per competenza?

Per il bilancio preventivo, il problema non si pone, in quanto si tratta di entrate e uscite ipotizzate.

Per quanto riguarda il criterio contabile da applicare durante la redazione del bilancio consuntivo invece, considerando il silenzio in merito della legge, nella pratica ormai viene adottato un criterio a scelta tra quello per cassa e quello per competenza.

Ciò significa che, l’amministratore, può adottare indifferentemente il principio di cassa (ossia entrate e uscite effettive) o quello di competenza (ossia entrate e uscite solo relative a quell’anno, indipendentemente da quando si sono effettuate le entrate o le uscite di cassa),

L’amministratore quindi, adotterà o l’uno o l’altro, purchè non vada a ledersi il principio della comprensibilità da parte dei condomini, affinchè essi possano avere chiara la situazione economica del condominio e possano quindi procedere con l’approvazione durante l’assemblea.

Allegati

Dal 18 giugno 2013, in base al nuovo articolo 1130 bis del Codice civile il rendiconto dovrà essere composto da:

  • un registro della contabilità;
  • un riepilogo finanziario,
  • una nota sintetica nella quale vengono chiarite alcune voci del bilancio, vengono integrate o chiariti comunque degli aspetti che non rientrano nel bilancio, ma degni di nota.

La delibera di approvazione di un rendiconto che manca di uno di questi elementi, è annullabile.

La mancata presentazione del bilancio consuntivo, se va oltre 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, rappresenta una giusta causa per la revoca dell’amministratore.