Il bilancio consolidato è un prospetto contabile che somma i bilanci di tutte le società facenti parte di un gruppo, come se fosse il bilancio di un’unica società più grande. Lo scopo è di dare rilievo al gruppo come ente unico, unito sotto il punto di vista contabile e gestionale.

In questa guida completa sul bilancio consolidato ti spiego cos’è e come si fa, i principi di redazione e le tecniche di consolidamento, il metodo integrale, quali sono le aziende obbligate e quelle esonerate, cosa deve contenere la nota integrativa ed infine come funziona il bilancio consolidato degli enti locali.

Cos’è e come si fa

Definizione

Il bilancio consolidato è un’attestazione annuale che fotografa, nel suo insieme, la situazione contabile di un gruppo di imprese. È quindi un bilancio di esercizio riferito non a una sola entità aziendale, ma a un gruppo di due o più aziende. Sono obbligate a redigerlo le imprese capogruppo private ma anche gli enti pubblici economici (art. 2201 codice civile).

Il codice civile non fornisce una definizione del bilancio consolidato, ma si limita a regolarne vari aspetti: l’obbligo, l’area di consolidamento e altri aspetti di redazione.

Enti locali

Il bilancio consolidato degli enti locali è lo strumento che sintetizza la realtà contabile di un gruppo di enti locali. Esso è redatto dall’ente locale capogruppo, ossia quello che esercita controllo sugli altri.

Obbligo

Gli enti locali (regione, provincia, comune…) sono obbligati a redigere il bilancio consolidato in modo da rappresentare la situazione contabile di tutti gli organi controllati.

Scadenza e termini di approvazione

Entro il 31 dicembre di ogni anno, l’amministrazione dell’ente capogruppo deve riunirsi e identificare tutti gli organi che fanno parte del gruppo. Deve farlo annualmente perché durante l’anno delle modifiche interne o nuove normative potrebbero avere cambiato la situazione.

Dopodiché, nell’anno successivo, ecco le scadenze da rispettare:

  • Entro il 31 luglio: ogni ente deve approvare il proprio bilancio;
  • Entro il 20 agosto: ogni ente deve inviare i propri dati al capogruppo;
  • Entro il 31 agosto (stimato): la giunta deve approvare lo schema di rendiconto e inviarlo ai revisori contabili);
  • Entro il 20 settembre: i revisori rilasciano apposita relazione sul rendiconto;
  • Entro il 30 settembre: termine di approvazione del bilancio consolidato;
  • Entro il 30 ottobre: invio dei dati alla BDAP (Banca dati amministrazione pubblica).

Obbligo

Ai sensi del nuovo art. 27 del D.Lgs. 127/1991, sono obbligare a comporre il bilancio consolidato i gruppi che per due anni consecutivi hanno almeno due di questi requisiti dimensionali:

  • Un attivo dello stato patrimoniale di almeno 20 milioni di euro;
  • Un fatturato di almeno 40 milioni;
  • Un numero di dipendenti annuo medio di almeno 250.

È importante notare che, ai fini dell’obbligo, è necessario che:

  • Sussistano almeno due delle tre condizioni;
  • I due esercizi siano consecutivi.

Esempio

Nell’anno x, l’azienda Alpha registra 50 milioni di fatturato, un attivo di 30 milioni e ha 100 dipendenti (quindi ha due requisiti); nell’anno x + 1, registra 30 milioni di fatturato, un attivo di 10 milioni e ha 100 dipendenti -> non è obbligata a redigere il bilancio consolidato.

È importante notare che la capogruppo deve provvedere a redigere il bilancio consolidato già dal primo anno in cui supera i requisiti, questo perché se poi li supera anche l’anno successivo, l’obbligo vale sia per quell’anno che per quello precedente. Se poi al secondo anno non supera i requisiti, allora non è obbligata a farlo. Sullo stesso ragionamento, le capogruppo devono redigerlo anche per il primo esercizio, sempre se si superano i limiti.

Attenzione

Banche, assicurazioni, società di risparmio e investimento, devono redigere il bilancio consolidato anche se non raggiungono questi importi.

Esonero

Non sono obbligati i gruppi che per due anni consecutivi non raggiungono almeno due dei limiti dimensionali (D. Lgs n. 139/2015):

  • Attivo dello stato patrimoniale di 20 milioni di euro;
  • Fatturato di 40 milioni;
  • Numero di dipendenti annuo medio di almeno 250.

I suddetti limiti si riferiscono al totale dell’intero gruppo, quindi alla somma dei singoli bilanci delle aziende facenti parte del gruppo.

Subholding

Sono esonerate dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, anche le capogruppo che a loro volta fanno parte di un gruppo di livello più alto. In questo caso sarà la capogruppo di livello più alto a redigere il bilancio consolidato.

Attenzione

Se l’azienda ha emesso prodotti finanziari in Borsa, deve comunque redigere il bilancio consolidato, anche se fa parte di un gruppo di livello superiore.

Tecniche di consolidamento

Le tecniche di consolidamento sono i principi contabili da applicare redigere il bilancio del gruppi. Tali principi sono:

  1. I Principi contabili del CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili);
  2. I principi contabili internazionali IAS.

Le tecniche di consolidamento principali sono tre:

  1. Metodo integrale; secondo questa teoria il gruppo rappresenta una entità unica, quindi attività e passività, costi e ricavi vanno sommati completamente;
  2. Metodo proporzionale; le società controllate sono di proprietà della capogruppo in percentuale alle quote che essa ne detiene. Dunque, crediti e debiti, costi e ricavi devono entrare nel bilancio nei limiti di questa percentuale: il bilancio consolidato è il bilancio della capogruppo a cui si aggiungono le quote di bilancio delle aziende controllate;
  3. Metodo del patrimonio netto; è un consolidamento piuttosto ristretto poiché unisce solo il patrimonio netto delle componenti del gruppo, lasciando fuori crediti e debiti, costi e ricavi.

Il D.Lgs. n. 127/91 prevede l’applicazione del metodo integrale (art. 31), il metodo del patrimonio netto per le partecipazione in imprese escluse dal consolidamento ed infine il metodo proporzionale in caso di controllo congiunto, ossia quando ci sono altre società che esercitano controllo su quella partecipata (art. 32).

Metodo integrale

Il metodo integrale prevede di:

  1. Sommare gli elementi dei bilanci di ogni impresa che fa parte del gruppo, quindi sommare le singole attività della capogruppo con le singole attività delle controllate, sommare le singole passività della capogruppo con le singole passività delle controllate e così via (nello specifico, ricavi con ricavi, crediti con crediti, costi del personale con costi del personale, immobilizzazioni con immobilizzazioni, ecc.), dunque giungere alla creazione di un unico bilancio.
  2. Eliminare la misura contabile delle partecipazioni nel bilancio della capogruppo e il patrimonio netto della controllata. La motivazione è chiara: si tratta di elementi che verranno nuovamente generati dal bilancio consolidato, per cui bisogna evitare che vengano conteggiati una doppia volta. Se tra valore contabile della partecipazione e patrimonio netto della controllata c’è una differenza, bisogna evidenziarla come “differenza di consolidamento”.
  3. Se la capogruppo possiede una quota non totalitaria della controllata (quindi ci sono altre aziende che vi partecipano) bisogna attribuire a queste aziende terze la quota di patrimonio netto e di utile/perdita di loro competenza.

Nota integrativa

Nel bilancio consolidato, la nota integrativa è obbligatoria. La sua redazione deve seguire:

  1. I criteri generali di redazione del bilancio;
  2. Informazioni di dettaglio su stato patrimoniale e conto economico;
  3. L’elenco delle imprese facenti parte del gruppo;
  4. Un quadro di raccordo tra bilancio della controllante e bilancio consolidato;
  5. Un quadro delle movimentazioni nei conti del patrimonio netto consolidato;
  6. Il rendiconto finanziario consolidato;
  7. Altre informazioni utili.