Il cane del tuo vicino di casa abbaia giorno e notte senza darti tregua? Trovi sempre escrementi e accusi cattivo odore nelle aree comuni a causa dei gatti appartenenti al condominio del piano di sopra? Qualsiasi sia il tuo caso, esistono specifiche leggi che disciplinano il mantenimento di animali nel condominio.

In questa guida ti spiego cosa dicono le leggi riguardanti la tenuta di cani in condominio, quali sono le norme che ne disciplinano il comportamento, quando è possibile bloccarne la detenzione, quali poteri ha il regolamento condominiale, quali sono i diritti e i doveri dei proprietari e infine ti fornisco esempi di sentenze a riguardo.

Legge

La nuova legge (Riforma del Condominio Legge 220/2012) ha modificato in maniera importante la normativa che concerne il possesso di animali domestici all’interno di un condominio. Innanzitutto, dopo la riforma, i regolamenti condominiali non devono più vietare ai singoli condòmini di tenere un pet nel proprio appartamento (nuovo articolo 1138 del codice civile, ultimo comma).

L’inserimento dell’ultimo comma nel suddetto articolo del codice civile, fu fortemente voluto dal ministro Brambilla, da sempre impegnata nella tutela degli animali: lo scopo della nuova legge é quello di non inibire la scelta personale di chi vuole coabitare con un animale domestico, quale vero e proprio componente della propria famiglia.

Detenzione

Chiarito che non si può precludere il possesso di animali negli appartamenti dei singoli condòmini, occorre comunque sottolineare che la loro presenza non può essere senza regole: bisogna rispettare gli spazi e i diritti altrui ovviamente.

Il condominio può chiederne l’estromissione solo in specifiche circostanze (quali la mancanza di igiene o patologie dell’animale) appositamente documentate (da ASL ma anche da veterinari privati).

Un aspetto che la nuova legge non prende in considerazione riguarda infine il significato dei termini “animale domestico”. Sicuramente non ci sono dubbi per cani e gatti, ma potrebbero sorgere per quanto riguarda furetti, cincillà, conigli e persino serpenti, ragni, ratti e altri tipi di animali meno comuni.

Il regolamento condominiale, anche dopo la riforma, può quindi opporsi agli animali esotici, perciò sicuramente al possesso di serpenti e iguane. Anche furetti e cincillà sono considerati animali esotici ma non ci sono riferimenti chiari nella legge, la quale si limita appunto a parlare di “animali domestici”.

Attenzione

C’è un unico caso in cui é ammesso il divieto di detenzione animali domestici: in un contratto di locazione. Il proprietario di casa può specificatamente vietare al conduttore (inquilino) il possesso di animali, purché ovviamente tale clausola sia indicata nel contratto di affitto.

Regolamento

La consentita coabitazione con gli animali non é esente da ogni regola. Ovviamente occorre rispettare anche gli altri condòmini e non arrecare loro fastidio. Sicuramente quindi, il proprietario é tenuto a vigilare sul suo cane affinché non arrechi danni agli altri e non sporchi (occorre sempre portare con sé busta e paletta per i bisogni).

Il cane che circola libero negli spazi comuni (per esempio nel giardino) deve sempre indossare il guinzaglio corto (non più lungo di 1,50 metri).

Per quanto riguarda la museruola invece, il padrone deve portarla sempre con sé e farla indossare al cane in caso di necessità, per esempio in ascensore va messa sempre (Ministero della Salute ordinanza 6.8.3023 Gazzetta Ufficiale 6.09.13).

Qualsiasi delibera condominiale che imponga restrizioni all’animale (che per esempio impedisca al cane di usare l’ascensore) é annullabile dal giudice: l’interessato deve presentare ricorso al tribunale entro un mese, conteggiato a partire dalla delibera se era contrario, a partire dalla ricezione della comunicazione della decisione se assente.

Attenzione

Se nell’assemblea sono stati introdotti limiti sulla libertà del cane, senza che l’argomento fosse inserito nell’ordine del giorno (per esempio comprendendolo come “varie ed eventuali”), la delibera é già nulla e non bisogna neanche ricorrere al giudice per farla annullare: basta inviare una lettera tramite raccomandata A/R all’amministratore, per ricordargli (visto che se n’è dimenticato) dell’illiceità della decisione.

Diritti e doveri

Grazie alla riforma ogni condomino può avere un cane o un gatto in casa propria e il regolamento condominiale non può vietarlo. Il cane può anche girare nelle parti comuni (ascensore e giardino) purché ovviamente siano adottati tutti gli accorgimenti volti a rispettare la libertà, l’incolumità e la tranquillità altrui.

Ecco spiegato il motivo per cui il cane debba essere tenuto al guinzaglio e negli opportuni casi equipaggiarlo anche con la museruola.

L’assemblea condominiale e il regolamento non devono andare contro la legge: sono quindi annullabili le delibere che limitano la libertà del cane (per esempio il divieto di usare l’ascensore o di andare in giardino).

Le delibere sono invece già nulle se si é discusso dell’argomento senza inserirlo nell’ordine del giorno, oppure se lo si é inserito come “varie ed eventuali” (va infatti specificato).

Dal diritto di detenere un cane, sorgono quindi per il proprietario diversi obblighi volti a tutelare sicurezza e salute propria e degli altri condomini:

  • Registrazione. Il cane deve essere registrato all’anagrafe canina e quindi dotato di microchip.
  • Vaccinazione. Cani e gatti vanno vaccinati contro le patologie per cui sono a rischio. Bisogna inoltre procedere con la sverminazione ed infine l’applicazione di antiparassitario. Ogni animale domestico deve essere in possesso del suo libretto sanitario rilasciato dal veterinario di fiducia.
  • Comportamento. I cani che passano per gli spazi comuni devono essere sempre portati al guinzaglio. Il padrone deve portare con sé sempre la museruola e farla indossare al cane quando opportuno. Inoltre il proprietario deve dotarsi di apposita paletta e busta per la pulizia degli escrementi. Un deodorante da spruzzare in caso di cattivi odori é be accetto.

Problemi

Tra i problemi principali che si riscontrano in un condominio dove sono ospitati amici a quattro zampe, ci sono sicuramente i rumori e gli odori: cani che abbaiano durante il giorno perché il padrone non c’è, schiamazzi anche durante la notte, puzza in ascensore o in altre parti comuni.

Per quanto riguarda gli escrementi occorre essere sempre dotati di busta e palette. In caso di odori sgradevoli bisogna dotarsi di un deodorante da spruzzare in caso di bisogno (per esempio in ascensore).

Vanno puliti anche le cucce del cane (per esempio sul terrazzo privato), in modo che non arrivino cattivi odori ai vicini. In caso di odore intollerabile infatti, il proprietario del cane può incorrere nel reato di “getto pericoloso di cose” (articolo 674 del codice penale, cfr. sentenza Cassazione 45230/14 del 3 novembre 2014).

Il vicino disturbato dalla puzza può ricorrere al giudice solo se supera la normale tollerabilità: inutile quindi intraprendere una causa, che sarà irrimediabilmente persa, se si tratta di poche volte e di una puzza non intollerabile.

Lo stesso vale per i rumori: i cani sono esseri viventi e si esprimono con l’abbaio. Anche in questo caso occorre essere pazienti e ammettere che anche il cane ha diritto di usare il suo linguaggio e non ha la capacità di leggere l’orologio per rispettare alcuni orari. Il padrone da parte sua deve cercare di tenere tranquillo il cane durante le ore di riposo.

Se un cane abbaia di continuo giorno e notte, non permettendo un attimo di riposo ai vicini di casa o se dalla casa vengono emanati continui e sgradevolissimi odori, prima di sporgere querela la procedura da seguire é la seguente:

  1. Contattare il proprietario del cane e cercare di arrivare a un accordo comune. Se necessario parlarne anche in assemblea condominiale.
  2. Se i disturbi continuano, contattare l’ASL, che potrà verificare e dichiarare lo stato di abbandono dei cani e rilascerà apposito verbale.
  3. Il verbale vale come prova. Con questo occorre recarsi presso le autorità e sporgere denuncia.

Sentenze

Tantissime sono le sentenze della Corte della Cassazione a tutela degli animali, ma ci sono anche quelle dove il proprietario viene condannato per aver causato danni o disagio ai vicini di casa o a terzi. Tra le più importanti da segnalare le seguenti sentenze:

Tutela degli animali

  • Chi trova un cane senza riferimenti e senza microchip e se ne appropria non commette reato (Corte di cassazione n. 11700/2012);
  • I cani non possono essere trasportati nel bagagliaio dell’auto (Corte di Cassazione sentenza n. 21744/2005);
  • Utilizzare corde o collare di natura elettrica sul cane é reato (Corte di Cassazione sentenza n. 21932/2016);
  • Tenere il cane in macchina e/o al sole é reato, non va lasciato stanzionare (Corte di Cassazione sentenza n. 175/2008, sentenza n. 44902/2012).

Diritti dei vicini di casa e di terzi

  • Per il continuo abbaio del cane durante la notte é responsabile il proprietario, anche se il disturbo intollerante arriva a un solo vicino di casa (Corte di Cassazione sentenza n. 36241/2004, sentenza n. 38034/2013).
  • Il cane non può girovagare senza guinzaglio nel giardino condominiale (Corte di Cassazione sentenza n. 4672/2009).
  • Il proprietario é responsabile di ciò che fa il cane (Corte di cassazione sentenza n.36461/2014).
  • ASL e comune rispondono per i danni provocati dai randagi (Corte di Cassazione n. 2741/2014).