Sono migliaia in Italia gli inquilini che non pagano l’affitto e, il proprietario di casa, oltre a dover fare i conti con l’inquilino moroso, in primavera si trova di fronte al problema della dichiarazione dei redditi: i canoni di affitto non percepiti vanno dichiarati nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico)?
La normativa in caso di canoni di locazione non pagati, è costituita principalmente dall’art. 8 della L. n. 431/98. la quale pone in esame la fattispecie e ne valuta i riflessi ai fini Irpef in fase di dichiarazione dei redditi.
Il suddetto articolo, prevede che i canoni di locazione ad uso abitativo non percepiti non debbano essere inseriti in dichiarazione dei redditi, solo se, entro il termine di presentazione di quest’ultima, é stato convalidato lo sfratto per morosità del conduttore. Per non dichiarare i canoni non ricevuti quindi, occorre aver avviato il processo di sfratto e che questo si sia concluso a favore del proprietario (lo sfratto é stato convalidato). In questo caso quindi, non andranno dichiarati i canoni di locazione, ma va comunque dichiarata la rendita catastale dell’immobile.
La disciplina interviene anche in caso di canoni non pagati nei pregressi periodi d’imposta per cui si è già presentata la dichiarazione dei redditi: quando finalmente la morosità dell’inquilino viene accertata e riconosciuta giudizialmente con convalida dello sfratto, il proprietario avrà diritto a un credito d’imposta e che potrà usare nella dichiarazione dei redditi successiva. In questo modo, se il proprietario ha avviato il procedimento di sfratto, ma questo non si é ancora concluso, dovrà dichiarare i canoni anche se non percepiti ma, nell’anno in cui il giudice convaliderà lo sfratto, potrà far valere i crediti relativi agli anni precedenti nella prossima dichiarazione dei redditi (art. 26 del DPR 917/86 TUIR). Questo DPR riconosce quindi che il proprietario si trova comunque ad anticipare delle imposte su canoni non percepiti e grazie a questo istituto, dopo la sentenza di sfratto del giudice, prevede il rimborso di quanto anticipato.
In conclusione quindi, fin quando lo sfratto non viene convalidato, occorre dichiarare tutti i canoni di affitto e quindi pagare la relative imposte (IRPEF o cedolare secca) ma, una volta ottenuto lo sfratto, si potrà ottenere un credito d’imposta anche per quanto pagato negli anni precedenti.