L’Agenzia delle Entrate è l’ente preposto alla riscossione dei tributi, insieme agli enti locali quali regioni, province e comuni. Tra i vari compiti, anche quello di accertamento e verifica delle effettive imposte pagate: una tassa non pagata rappresenta per le casse dello stato, una minore entrata e un’inefficienza per l’intera società.
In questa guida sulla cartella di pagamento ti spiego cos’è, cosa vuol dire, cosa contiene, termini e modalità di notifica, quali sono i termini di prescrizione, quando rappresenta titolo esecutivo, come impugnarla, cosa succede se l’ente non ti invia un avviso bonario precedente, quando opera la sospensione feriale e infine quali sono le regole per una cartella di pagamento a seguito di sentenza.
Indice
Cos’è e cosa vuol dire
La cartella di pagamento è un atto che ti invia l’Agente della Riscossione, per invitarti al pagamento di tributi dovuti all’Agenzia delle Entrate, oppure a Regioni, Province, Comuni o enti previdenziali (INPS, INAIL…).
Ricapitolando: il fisco periodicamente controlla se hai pagato le tasse o i contributi previdenziali, attraverso vari sistemi (che non citiamo in questa sede). Una volta scoperti errori o mancati pagamenti, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, può inviarti una cartella di pagamento, ossia un invito a pagare quanto dovuto.
Cosa contiene
La cartella di pagamento inviata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione contiene:
- Nome del debitore;
- Tipo di imposta non pagata (IMU, TARI, bollo auto…);
- L’anno in cui non hai pagato quell’imposta;
- L’ente che richiede il pagamento (Agenzia delle Entrate, Regione, Comune…);
- Data di iscrizione a ruolo del tributo, ossia la data in cui l’ente richiedente (Provincia, Regione…) ha incaricato l’Agente della Riscossione per recuperare il credito;
- Importo da pagare + sanzioni + interessi + aggio (l’aggio sarebbe la commissione da pagare all’agente della riscossione per il suo lavoro);
- Termini e modalità per opporsi e fare ricorso alla cartella.
Notifica
La notifica di una cartella di pagamento è di estrema importanza: se non fatta correttamente non è neanche valida! Quindi l’Agente di Riscossione deve rispettare queste regole:
- Termini di notifica;
- Modalità di notifica;
1. I termini di notifica
La legge impone dei termini di notifica precisi che dipendono dal tipo di imposta e dal tipo di controllo effettuato. Trovi tutti i termini di notifica dei vari casi nell’art. 25 del D.P.R n. 602/73. Se l’ente ti invia la notifica oltre questi termini, la cartella non è valida!
2. Modalità di notifica
L’ente deve consegnarti la notifica attraverso uno di questi metodi (art. 25 del D.P.R n. 602/73):
- Posta (raccomandata A/R);
- Consegna a mano effettuata da ufficiali autorizzati, messi comunali o polizia municipale;
- PEC (se ne risulta una nell’INI-PEC, che sarebbe una sorta di “rubrica” nazionale degli indirizzi PEC).
Prescrizione
Anni fa hai ricevuto una cartella di pagamento che non hai né pagato né impugnato. L’hai lasciata lì, dimenticata, e ora ti chiedi che fine abbia fatto il tuo debito, se è andato in prescrizione. Ti dico subito che esiste un termine di prescrizione diverso a seconda del tipo di tributo (Cass. sent. n. 23397/16). Ecco i termini di prescrizione previsti:
- Crediti previdenziali (INPS e INAIL): 5 anni;
- IRPEF, IRAP, IVA e altri tributi dell’Agenzia delle Entrate: 10 anni;
- Multe stradali: 5 anni;
- Canone RAI: 10 anni;
- Tributi comunali (IMU, TARI…): 5 anni;
- Bollo auto: 3 anni.
Esempio
Supponiamo che tu abbia ricevuto una cartella per il mancato pagamento del bollo auto, 3 anni e mezzo fa. Siccome la prescrizione scatta dopo 3 anni, il tuo debito si è prescritto: non hai più l’obbligo di pagarlo.
Decorrenza: i termini di prescrizione decorrono dalla data in cui l’agente ti ha inviato la cartella. Se per esempio sei nel 2021 e la cartella te l’hanno inviata nel 2017, sono passati quattro anni, quindi la cartella è prescritta.
Attenzione
Se l’ente, oltre la cartella, in seguito ti ha inviato anche un avviso per ricordarti del pagamento, allora la prescrizione si calcola da quell’ultimo avviso. Quindi se per esempio hai ricevuto una cartella del 2017, poi un ulteriore avviso nel 2020, allora i tre anni si calcolano dal 2020, quindi la prescrizione scatta a partire dal 2023.
Sospensione feriale
Dal 1 al 31 agosto vige la sospensione feriale: tutto si ferma per le questioni burocratiche. Persino i tribunali fermano la loro attività: tutti hanno diritto al giusto riposo e alle ferie.
La sospensione feriale però non vige per il pagamento delle cartelle. Quindi se per esempio ti arriva una cartella il 1 luglio, puoi adempiere al tuo dovere entro fine agosto, se ha un termine di pagamento di 60 giorni.
Diverso è il discorso in caso di opposizione: la sospensione feriale è valida. Nella tua cartella di pagamento c’è scritto entro quanti giorni la puoi impugnare. Supponiamo ci sia scritto che puoi impugnarla entro 60 giorni. In caso di opposizione, la sospensione feriale è valida, quindi se per esempio ricevi una cartella il 1 agosto, puoi impugnarla entro il 30 ottobre, perché il mese di agosto non devi conteggiarlo. Se per esempio ricevi una cartella il 15 agosto, devi contare i 60 giorni a partire dal 1 settembre, quindi puoi impugnare la cartella entro il 30 ottobre.
Impugnazione
Puoi impugnare una cartella di pagamento entro:
- 60 giorni, se si tratta di un tributo dovuto a Agenzia delle Entrate, oppure Regione, Provincia, Comune;
- 40 giorni, se si tratta di un contributi INPS o INAIL;
- 30 giorni, se si tratta di una multa.
Nella cartella esattoriale, c’è scritto il termine e il giudice competente a cui fare ricorso. Se la cartella riguarda una somma minore di 2.582 euro, allora puoi presentarti alle udienze da solo, altrimenti, se maggiore, devi farti assistere obbligatoriamente da un avvocato.
Trovi il modulo per l’impugnazione presso la cancelleria del tribunale competente. Nel modulo dovrai indicare i vari dati (tue generalità, dati della cartella, importo, ecc.) e il motivo per cui ritieni la cartella illegittima. Al modello devi allegare copia della cartella e di un tuo documento.
Se il giudice ti darà ragione, dichiarando illegittima la cartella, quest’ultima viene annullata e, se hai già pagato qualcosa, hai diritto a ottenere lo sgravio entro 90 giorni dalla sentenza del giudice.
Senza avviso bonario
L’assenza di avviso bonario rende la cartella nulla solo se riguarda un controllo da cui sono emerse incertezze su elementi essenziali della dichiarazione (Cassazione, ordinanza n. 375/2019), In caso contrario, l’ente non è obbligato a inviare l’avviso bonario. Facciamo un esempio diffuso e che chiarisce bene le idee.
Esempio
Se tu oggi presenti una dichiarazione e in base a questa dichiarazione tu devi pagare 1.000 euro e poi non li paghi, allora non c’è nessuna incertezza: hai dichiarato tu quella somma e poi non l’hai pagata! In questo caso l’avviso bonario non è obbligatorio: l’ente può inviarti la cartella di pagamento, senza precedente avviso bonario.
In conclusione, l’ente è obbligato a precedere con un avviso bonario solo se i controlli rilevano errori nella dichiarazione (art. 6 L. 212/2000). In questo caso, la sua assenza comporta la nullità della cartella.
Come dimostrare di non aver ricevuto l’avviso bonario
Spetta all’Agenzia delle Entrate dimostrare di aver inviato l’avviso bonario e può farlo attraverso le ricevute di consegna. L’onere della prova spetta quindi all’ente che pretende il tributo, non a te: se a te risulta non pervenuto, non hai nulla da dimostrare, deve dimostrare il contrario l’ente.
Titolo esecutivo
La cartella di pagamento è un titolo esecutivo a tutti gli effetti, quindi l’ente che la emette, ha i seguenti diritti:
- Invitarti a pagare entro un determinato termine (in termini tecnici questo invito si chiama “atto di precetto”). La cartella di pagamento è già di per sé un atto di precetto: ti invita a pagare entro X termine, quindi non occorre un ulteriore atto di precetto.
- Chiedere un pignoramento dei tuoi beni se non procedi a pagare entro i termini. Nella stessa cartella di pagamento troverai scritto che se non paghi entro la data X, l’ente provvederà ad avviare l’esecuzione forzata dei beni.
A seguito di sentenza
Se ricevi una cartella di pagamento a seguito di sentenza, l’ente è obbligato a indicarti nella cartella solo la sentenza, non è più obbligata a indicarti anche l’atto impositivo originario (per esempio un precedente avviso). Inoltre, l’ordine di pagamento indicato nella sentenza si prescrive sempre entro 10 anni, e non più in base al tipo di tributo.
Se ti arriva una cartella e non la paghi, il debito si prescrive entro X tempo, a seconda del tipo di tributo che non hai pagato (trovi i termini nel paragrafo “Prescrizione” di questa guida). La sentenza di un giudice invece, ha una prescrizione pari sempre a 10 anni.
Esempio
Per una multa il termine di prescrizione è di 3 anni, quindi se ricevi una cartella e non la paghi, dopo 3 anni si prescrive, se l’ente non ti manda altre comunicazioni. Se però, ti arriva la cartella, fai ricorso e perdi la causa, quindi il giudice emette sentenza a pagare quella multa, allora l’ordine di pagamento si prescrive entro 10 anni dalla sentenza, non più entro tre anni.