Calo della produzione, diminuzione dell’esportazione e riduzione delle vendite, sono chiari segnali di una situazione economica tutt’altro che felice per la tua azienda. Se non puoi accedere alla cassa integrazione ordinaria per ammortizzare questa crisi, è possibile sempre richiedere la cassa integrazione in deroga.

In questa guida sulla cassa integrazione in deroga ti spiego cos’è e come funziona, quanto percepisce il lavoratore, come avviene il pagamento della busta paga, come fare domanda di richiesta, quando e in quali modalità licenziare il personale, come vengono conteggiati i giorni di malattia e come viene versato il TFR.

Cos’è

La cassa integrazione in deroga (CIG in deroga) é una forma di sostegno a favore di coloro che appartengono a settori lavorativi che non possono usufruire della cassa integrazione ordinaria.

Come funziona

La CIG in deroga si applica, così come quella ordinaria, in due casi specifici:

  1. Interruzione dell’attività lavorativa (licenziamento);
  2. Sospensione dell’attività lavorativa.

Il sostegno é di natura economica e consiste in una integrazione salariale erogata dall’INPS a favore di lavoratori dipendenti quali: operai, impiegati, quadri, apprendisti, lavoratori con contratto di somministrazione da almeno 12 mesi.

Quanto si percepisce

Se se in cassa integrazione in deroga ti spetta una somma pari all’80% dello stipendio che avresti percepito per le ore non lavorate.

Esempio

Stipendio lordo pari a 2.000 euro per 40 ore settimanali. Il tuo orario di lavoro viene ridotto del 50%, per cui lavori 20 ore a settimana e con uno stipendio dimezzato pari a 1.000 euro lordi. I restanti 1.000 euro vengono erogati sotto forma di CIG in deroga, ma non completamente: hai diritto solo all’80% di essi, quindi 800 euro. In tutto quindi percepirai 1.800 euro lordi pur lavorando 20 ore, grazie alla CIG in deroga.

Esempio

Stipendio lordo pari a 2.000 euro per 40 ore settimanali. Il tuo orario di lavoro viene ridotto del 25%, per cui lavori 30 ore a settimana e con uno stipendio ridotto del 30% (che é pari a 2000/100*30 = 600 euro) e quindi pari a 1.400 euro. Di questi 600 euro, otterrai l’80%, ossia 480 euro grazie alla CIG in deroga. Il tuo stipendio sarà quindi pari a 1.880 euro.

Attenzione

L’assegno di indennità non può superare un determinato importo, stabilito ogni anno dalla legge.

Pagamento

Il pagamento dell’indennità CIG in deroga avviene mensilmente secondo questi due metodi principali:

  1. Pagamento da parte dell’azienda. In questo caso l’azienda anticipa i soldi, che poi le saranno rimborsati dall’INPS. In questo caso quindi il lavoratore riceve l’indennità direttamente in busta paga, senza attese, sin dal primo mese in cui sei in cassa integrazione.
  2. Pagamento diretto da parte dell’INPS. In questo caso il lavoratore riceve ogni mese la sua busta paga, riceve inoltre anche un bonifico da parte dell’INPS con l’importo dell’indennità. Per scegliere questa modalità di pagamento, l’azienda deve inviare specifica richiesta all’INPS.

Attenzione

Se l’azienda opta per il pagamento diretto da parte dell’INPS, potresti non ricevere subito l’indennità, ma potrebbero trascorrere alcuni mesi dalla domanda, poiché l’INPS eroga il denaro solo a procedura completata.

Richiesta

La procedura inizia con la discussione con i sindacati di categoria. L’azienda infatti non può decidere liberamente se e quando porre dei lavoratori in CIG, ma solo in accordo con i sindacati e apposita comunicazione alla Regione. Successivamente procede con l’invio della domanda all’INPS: il lavoratore dipendente non deve fare nulla: si occupa di tutto l’azienda.

Se l’azienda ha scelto il pagamento diretto, il lavoratore riceverà il primo pagamento subito in busta paga, dal primo mese in cui si trova in cassa integrazione.

Se invece ha deciso che sia l’INPS a pagare direttamente, potrebbero passare alcuni mesi affinché l’INPS completi la procedura (quindi per alcuni mesi il lavoratore riceverà solo lo stipendio pagato per le ore effettive di lavoro).

A quel punto il beneficio è duplice: uno lo stipendio in base alle ore lavorate effettive, il secondo invece sarà il bonifico dell’INPS con l’importo dell’indennità.

All’INPS deve presentare il modello:

  • IG 15 deroga (SR100) se opta per il pagamento anticipato dell’indennità (ossia l’azienda paga la CIG al lavoratore in busta paga e poi ottiene il rimborso dall’INPS);
  • IG/STR/AUT (SR 41) se opta per il pagamento diretto da parte dell’INPS.

L’indennità prevista per la cassa integrazione in deroga viene erogata per un massimo di tre mesi.

Attenzione

Il datore di lavoro deve presentare la domanda di CIG in deroga entro 20 giorni dalla sospensione dell’attività lavorativa del dipendente.

Licenziamento dopo

La cassa integrazione ha ragione di esistere solo per esigenze temporanee, quando l’azienda versa in una situazione di crisi ma non tale da dover chiudere i battenti.

La cassa integrazione diventa quindi un modo per dare un po’ di ossigeno alle aziende liberandole dal peso di parte degli stipendi. D’altro canto i dipendenti non subiscono gravi mancanze di denaro grazie all’indennità prevista.

Se l’azienda dopo aver terminato tutti gli ammortizzatori sociali previsti, non riesce comunque a riprendersi dalla crisi e a riassumere tutti (o parte) dei dipendenti, può procedere al licenziamento collettivo.

Tali lavoratori vengono licenziati e, in passato, venivano collocati in mobilità. A partire dal 1° gennaio 2017 la mobilità é stata abrogata, per cui i lavoratori licenziati dopo la cassa integrazione possono usufruire direttamente dell’indennità di disoccupazione NASPI.

Malattia

In caso di malattia prima della cassa integrazione, occorre distinguere due situazioni:

  1. L’intero reparto é in cassa integrazione. Prevale la cassa integrazione e quindi il lavoratore riscuote la relativa indennità;
  2. Non tutto il reparto é in cassa integrazione, ma soltanto alcuni dipendenti (oltre al malato), allora vale lo stato di malattia.

Se invece il dipendente si ammala durante la cassa integrazione, prevale quest’ultima. Occorre tra l’altro chiarire che, proprio in virtù di ciò, il dipendente non é tenuto a comunicare il suo stato di malattia se insorge durante la CIG in deroga. Dovrà invece dichiararla quando sarà previsto il rientro al lavoro.

TFR

Dopo un lungo periodo di vuoto normativo, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha chiarito le incertezze sulla maturazione del TFR durante la cassa integrazione in deroga: anche alla CIG in deroga si applica l’articolo 2110 comma 3 del codice civile, secondo il quale il TFR matura anche in caso di sospensione dell’attività lavorativa e integrazione salariale.

Nello specifico al lavoratore spetta la stessa quota TFR che sarebbe maturata se l’attività lavorativa non fosse stata sospesa.

Tuttavia, per evitare di gravare un’azienda in crisi con un ulteriore fardello, come chiarito da una sentenza del Tribunale di Brindisi (n.805/2015), la quota di TFR da accantonare durante la CIG in deroga é a carico:

  • Dell’INPS, se il dipendente viene licenziato dopo la cassa integrazione;
  • Del datore di lavoro, se viene rioccupato.