L’azienda per cui lavori sta attraversando un periodo di profonda crisi e rischi di essere licenziato con i tuoi colleghi? Possiedi un’impresa che è sulla via del fallimento e hai bisogno di aiuti economici per superare questo momento di incertezza? In entrambi i questi casi lo Stato può aiutarti con la cassa integrazione straordinaria.

In questa guida sulla cassa integrazione straordinaria ti spiego cos’è e come funziona, quando può essere richiesta, come funziona la soluzione a zero ore, quando e da chi viene pagata, quanto dura, cosa succede dopo: rientro o licenziamento, come viene versato il TFR, come funzionano la malattia, le ferie e infine le disposizioni attuate per far fronte all’emergenza coronavirus.

Cos’è e come funziona

La cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) é un sostegno INPS a favore delle imprese in situazioni critiche (crisi, ristrutturazione, ecc.) che sono costrette a diminuire le ore di lavoro dei propri dipendenti: grazie a questa misura, i lavoratori a cui le ore sono state ridotte percepiscono una indennità sostitutiva dello stipendio.

Esempio

Sei un operaio di un’impresa industriale in crisi, 40 ore settimanali e la tua busta paga é di 2.000 euro al mese lorde. La tua attività lavorativa viene diminuita della metà (quindi lavori solo 20 ore). Il tuo stipendio non sarà dimezzato perché quello che l’azienda non può darti a causa della crisi sarà pagato grazie alla cassa integrazione. Dei restanti 1.000 euro però non percepirai il 100% ma solo l’80% (ossia 800 euro), la percentuale integrata dalla CIGS.

Attenzione

La cassa integrazione straordinaria deve essere applicata secondo il principio della rotazione tra colleghi che svolgono le stesse funzioni. Quindi la cassa va applicata prima a un gruppo di dipendenti, poi a un altro gruppo e così via. Se l’azienda non può applicare la rotazione, deve specificarne i motivi già con la domanda di ammissione alla CIGS all’INPS.

A zero ore

In caso di cassa integrazione straordinaria, anche se le tue ore lavorative vengono portate a zero (per esempio passi da 40 ore a zero, oppure da 20 a zero, ecc,), hai diritto all’indennità integrativa prevista dalla CIGS, cioè all’80% del reddito previsto per le ore non lavorate (nel tuo caso tutte, visto che sono state ridotte a zero).

In caso di CIGS a zero ore però non maturano ferie (circolare INPS 52020 del 15/9/1979). La maturazione delle ferie infatti, é giustificata dal fatto che ogni lavoratore ha diritto a un periodo di riposo per ripristinare il benessere psicofisico dopo il lavoro. In caso di CIGS a zero ore non si lavora proprio per cui non sorge la necessità di fermarlo ai fini di ristabilire il proprio vigore.

Mobilità

In passato se, dopo la cassa integrazione, l’azienda non aveva comunque la possibilità di ripristinare tutti i lavoratori, ad essi era applicata la “mobilità”. In pratica l’azienda licenziava i dipendenti, che però non venivano abbandonati al loro destino ma usufruivano principalmente di una serie di sostegni:

  • Sostegno economico: l’80% della retribuzione per un periodo massimo di 36 mesi;
  • Iscrizione ad apposite liste di mobilità, da cui potevano attingere le aziende in cerca di personale;
  • Possibilità di partecipare a corsi di specializzazione o riqualificazione professionale.

A partire al 1° gennaio 2017 la mobilità é stata abrogata, per cui il lavoratore che dopo la cassa integrazione viene licenziato usufruisce direttamente dell’indennità di disoccupazione NaSpi (che spetta ai lavoratori che hanno almeno 30 giorni di contributi nell’ultimo anno).

Pagamento

L’indennità può essere pagata in due modi:

  • Tramite conguaglio. L’azienda ti paga l’indennità e poi chiede il rimborso all’INPS. In questo caso non ci sono attese: l’azienda corrisponde l’assegno già dal primo mese di cassa integrazione e poi si occupa del conguaglio con l’INPS;
  • Tramite pagamento diretto. È la scelta più diffusa dalle aziende che hanno grosse difficoltà a pagare l’assegno in anticipo e quindi é l’INPS a pagare direttamente la CIGS. Purtroppo la corrisponde solo nel momento in cui si chiude la procedura di accettazione della domanda da parte del Ministero del Lavoro. In questo caso i tempi sono più lunghi: possono passare dai due fino ai cinque mesi per le aziende più grandi e con tanti dipendenti a cui applicare la cassa.

Durata

La durata della CIGS dipende dal motivo per cui é stata chiesta:

  • Per riorganizzazione aziendale può durare 2 anni prorogabile per ulteriori 2 anni;
  • Per crisi aziendale può durare un anno proprogabile di un anno;
  • Per fallimento e procedure concorsuale può durare un anno prorogabile di sei mesi.

In deroga

La cassa integrazione guadagni straordinaria é una misura a sostegno del reddito applicata in caso di crisi, fallimento, rinnovamento o riorganizzazione aziendale ed é riservata alle imprese editoriali, industriali che contano più di 15 lavoratori e a quelle commerciali che ne contano più di 50.

La cassa integrazione in deroga invece é una misura di sostegno destinata ai lavoratori delle piccole imprese, a coloro che sono esclusi dalle altre forme di tutela del reddito e ai lavoratori titolari di contratti atipici. Anche le grandi aziende, se terminano i sostegni previsti ordinariamente, se lo stato di criticità aziendale persiste, possono accedere alla cassa integrazione in deroga.

Dopo cosa succede

L’azienda può usufruire della cassa integrazione applicando la rotazione tra colleghi che svolgono le medesime mansioni. Non si applica quindi a tutti i lavoratori nello stesso periodo: prima a un gruppo di lavoratori e poi a un altro. Al termine della cassa integrazione straordinaria, le situazioni possono essere tre:

  1. Rientro. Se l’azienda ha superato il periodo di criticità i dipendenti cessano la cassa integrazione e riprendono il normale orario di lavoro.
  2. Fallimento. L’azienda non ha superato la crisi ed é costretta a chiudere.
  3. Licenziamento collettivo. L’aziende pur avendo superato la crisi non é in grado di reintrodurre al lavoro i dipendenti.

In entrambi gli ultimi due casi l’azienda licenzia i dipendenti (licenziamento collettivo). Prima, questi lavoratori potevano usufruire della mobilità, che dal 2017 é stata abrogata. Attualmente, in assenza della mobilità, i dipendenti licenziati possono usufruire direttamente dell’indennità di disoccupazione NaSpi.

TFR

Durante la cassa integrazione straordinaria continuano a maturare le quote TFR (co. 3 dell’art. 2120 del codice civile). Le quote sono a carico dell’INPS per tutta la durata della CIGS mentre sono a carico del datore di lavoro quando il dipendente riprende regolarmente l’attività lavorativa.

Il lavoratore, se l’azienda è in crisi, durante il periodo di cassa perde il diritto a richiedere un anticipo sul TFR maturato. Diritto che viene ripristinato solamente al momento del pieno rientro a lavoro.

Malattia

Come sottolineato al punto C dal Comunicato INPS n. 50943/1973 successivamente ripreso dal Comunicato n.28449/2008, la malattia può sopraggiungere in due momenti differenti (prima o durante la CIGS) e, a seconda di ciò, cambia l’applicazione o meno della cassa integrazione o dell’indennità di malattia.

Nello specifico, se lo stato morboso si verifica prima della cassa integrazione e:

  • Tutto il reparto del lavoratore malato é in CIGS, allora appena inizia la cassa termina la malattia e il lavoratore entra in CIGS;
  • Se non tutto il reparto é in CIGS ma solo una parte, prevale la malattia e quindi il lavoratore continua a percepire l’indennità di malattia.

Se invece la malattia sopraggiunge durante la CIGS, prevale quest’ultima: il dipendente non deve neanche comunicare la malattia al datore di lavoro.

Ferie

Durante la cassa integrazione straordinaria maturano normalmente ferie, permessi ed ex festività. Occorre però fare una precisazione: ferie, permessi ed ex festività maturano solo per la CIGS con riduzione parziale dell’orario di lavoro.

Quindi, qualunque sia la riduzione dell’orario di lavoro, continuano a maturare esattamente come prima della cassa.

Diverso é il caso della CIGS a zero ore. Il presupposto delle ferie infatti, é il recupero delle forze psicofisiche dopo un periodo di attività lavorativa. Presupposto che viene meno in caso di CIGS a zero ore, poiché appunto l’attività viene completamente interrotta (Ministero del Lavoro interpello n.19/2011).

Coronavirus

A causa dell’emergenza coronavirus, il governo è stato costretto a mettere in atto delle misure di emergenza, per aiutare i settori in difficoltà. Purtroppo il coronavirus ha scatenato una crisi non solo sotto il punto di vista sanitario, ma anche economico e sono tantissime le aziende in difficoltà.

Nello specifico, le aziende che prima dell’avvento del coronavirus hanno attivato la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, ora possono sostituirla con la Cassa Integrazione Ordinaria, per un periodo non superiore a tre mesi. Qui puoi leggere la nota governativa e i dettagli.