La legge 68/1999 tutela le cosiddette “categorie protette” ossia le persone che hanno determinati requisiti stabiliti dalle legge e per i quali viene agevolato il collocamento nel mondo del lavoro. Nello specifico la suddetta legge prevede, per le azienda con più di 15 dipendenti, l’obbligo di assumere una percentuale id lavoratori appartenenti alle categorie protette, ottenendo in cambio delle agevolazioni fiscali.
I requisiti per chiedere l’inserimento nelle categorie protette, sono disciplinati dalla legge 68/99 e, in generale, prevedono l’inserimento nelle liste speciali per gli invalidi civili e di guerra, vedove e orfani, non vedenti e sordomuti, ovviamente in età lavorativa, compresa tra 15 e 65 anni.
La legge prevede alcuni casi in cui, l’azienda é esonerata dal rispettare la quota obbligatoria di appartenenti alle categorie proptette da assumere. I casi sono questi:
- se l’impresa si trova in fase di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale;
- se l’impresa si trova in fase di liquidazione o fallimento dichiarato;
- se l’impresa ha stipulato contratti di solidarietà;
- se l’impresa si trova in mobilità. In questo caso, l’esonero perdura solo fino a quando perdura la mobilità. Se il numero di lavoratori licenziati durante la mobilità è maggiore di 5, allora l’azienda può chiedere un ulteriore anno di esonero dall’obbligo. In caso di mobilità e nel momento in cui questa cessi (o dopo l’anno incrementativo), l’impresa entro 60 giorni deve presentare richiesta della lista degli appartenenti alle categorie protette in modo da assumere il numero di dipendenti minimo stabilito dalla Legge 68/99.
L’esonero (per tutti i casi di cui sopra) non si ottiene automaticamente, ma deve essere autorizzato dal Centro dell’Impiego competente.
Le aziende che, per proprie caratteristiche specifiche non possono assumere la percentuale di lavoratori appartenenti alle categorie protette, possono essere esonerate dall’obbligo, ma dovranno pagare un contributo giornaliero pari a 12,91 euro per ogni disabile.