Il CCNL è un contratto che nasce dall’incontro delle esigenze dei sindacati e che tutela i diritti dei lavoratori d tutti i livelli, dai quadri agli impiegati, ma che individua specificatamente anche i loro obblighi.
In questa guida completa sul CCNL bancari ti spiego come funziona, quali sono inquadramento, mansioni e livelli previsti, tabelle retributive, scatti di anzianità, indennità di cassa, trasferimenti, congedo matrimoniale e ferie spettanti e le tutele a cui hai diritto in caso di malattia.
Indice
Come funziona
Il CCNL bancario è il contratto che regola i rapporti tra dipendenti e datori di lavoro del settore bancario. Il contratto regola le seguenti fattispecie:
- Diritti e doveri dei dipendenti;
- Trattamento economico, tabelle retributive;
- Ferie, festività e riposi;
- Politiche di salute e sicurezza;
- Licenziamento, termini di preavviso;
- Dimissioni, termini di preavviso.
Inquadramento e mansioni, livelli
Come tutti i contratti nazionali, anche il CCNL bancari prevede dei livelli professionali a cui corrisponde una specifica retribuzione. I livelli sono i seguenti:
Quadro (a partire dal 4° livello, il più alto, fino al 1° livello, il più basso) |
III area (a partire dal 4° livello, il più alto, fino al 1° livello, il più basso) |
II area (a partire dal 3° livello, il più alto, fino al 1° livello, il più basso) |
I area |
Il datore di lavoro è tenuto a erogare lo stipendio il giorno 27 di ogni mese (art. 47 CCNL bancari). Se l’azienda ti assume durante l’anno, hai diritto a tanti dodicesimi di tredicesima quanti sono i mesi lavorati.
Esempio
Sei stato assunto il 1° ottobre, con uno stipendio mensile di 2.400 euro. A dicembre hai diritto non a tutta la tredicesima ma a 1/12 di 2.400 moltiplicato per i mesi lavorati, ossia tre (ottobre, novembre, dicembre). Quindi 200 x 3 = 600 euro di tredicesima.
Tabelle retributive
Di seguito puoi scaricare le tabelle retributive previste per il CCNL bancari per ogni livello e inquadramento.
Scarica subito le tabelle retributive CCNL bancari previste per ogni singolo livello e inquadramento.
Le tabelle comprendono il salario minimo contrattuale e gli scatti di anzianità.
Trasferimenti
Per trasferimenti si intende lo spostamento definitivo di un dipendente presso un’altra sede di lavoro. Quando invece lo spostamento è solo temporaneo, allora si parla di trasferta. L’azienda, per comprovate ragioni organizzative e produttive, può trasferire un dipendente, tenendo presente la situazione personale e familiare del lavoratore.
L’azienda non può trasferirti all’improvviso, da un giorno all’altro, ma deve rispettare un periodo di preavviso. I termini di preavviso a cui hai diritto sono diversi a seconda che il tuo contratto sia:
- Quadro;
- Aree professionali.
Ecco i termini di preavviso previsti per Quadri (art. 88 CCNL) e Aree Professionali (art. 111 CCNL):
Trasferimento presso sede entro 30 km | Trasferimento presso sede oltre 30 km |
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15 gg | 30 gg |
Se non hai carichi familiari | Se hai carichi familiari |
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30 gg | 45 gg |
Attenzione
I giorni si intendono di calendario, non lavorativi. Quindi se per esempio sei un Quadro con carichi di famiglia e l’azienda intende trasferirti il 15 maggio, deve dartene comunicazione almeno 45 gg prima, ossia entro il 31 marzo.
Ci sono alcuni casi in cui l’azienda può trasferirti solo con il tuo consenso:
- Sei disabile grave o assisti un parente/affine disabile grave entro il III grado (art. 33 Legge 104/1992);
- Ricopri una carica pubblica in un ente locale (art.78 D.lgs. 267/2000);
- Sei in congedo parentale, ad esempio in maternità (art.17 Legge 53/2000).
Ferie spettanti
Il CCNL bancari tutela il diritto alle ferie nell’art. 55. Le ferie dipendono dal tuo contratto, se quadro o aree professionali, secondo questa tabella:
Anzianità lavorativa | Giorni annuali |
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Fino a 5 anni | 20 gg lavorativi (22 gg per la III area professionale, IV livello retributivo) |
Da 5 a 10 anni | 22 gg lavorativi |
Oltre 10 anni | 25 gg lavorativi |
Anzianità lavorativa | Giorni |
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Solo il primo anno di assunzione | 2 gg di ferie al mese |
Dal 1° gennaio dell’anno successivo (secondo anno di assunzione) | 26 gg lavorativi annuali |
Aumenti
A partire dal 1° ottobre 2018, il CCNL ha previsto degli aumenti per tutte le categorie di lavoratori del settore bancario. Di seguito puoi scaricare la tabella con gli aumenti previsti e il nuovo stipendio aggiornato.
Scarica subito la tabella con gli aumenti previsti per i bancari.
Indennità di cassa
Il CCNL bancari disciplina l’indennità di cassa, definita indennità di rischio, all’articolo 49.
Se il tuo lavoro prevede il maneggio di denaro, il datore di lavoro deve remunerarti per questa importante responsabilità: in questo modo, ogni mese sulla tua busta paga una parte dello stipendio è una somma che ti copre dai possibili ed eventuali errori che potresti commettere durante la gestione del denaro.
Se sostituisci qualcuno che è addetto al maneggio del denaro, per tutto il periodo di sostituzione hai diritto alla stessa indennità di cassa a cui ha diritto il titolare della mansione. Di seguito puoi scaricare l’allegato del CCNL che indica precisamente a chi spetta e quanto spetta a titolo di indennità di rischio.
Scarica subito la tabella con le indennità di cassa previste per chi lavora con responsabilità di maneggio e gestione del denaro.
Scatti anzianità
Se rimani nella stessa azienda, hai diritto a un aumento dello stipendio, denominato scatto di anzianità, come segue:
- Se risulti assunto entro il 19/12/94, hai diritto a 12 scatti, il primo dopo 4 anni e i restanti 11 ogni 3 anni;
- Se risulti assunto dopo il 19/12/94, hai diritto a 8 scatti, il primo dopo 4 anni e i restanti 7 ogni 3 anni.
Di seguito puoi scaricare la tabella con gli importi degli scatti di anzianità previsti per Quadri (art. 85 CCNL) e Aree Professionali (art. 95 CCNL).
Scarica subito la tabella con gli scatti di anzianità previsti per tutti livelli.
Congedo matrimoniale
Se hai deciso di sposarti, hai diritto a 15 giorni di congedo matrimoniale, indipendentemente dal tuo livello: durante questo periodo di assenza al lavoro riceverei lo stesso stipendio come se stessi lavorando. E’ bene avvisare il datore di lavoro con congruo anticipo (uno o due mesi almeno). I 15 giorni si intendono di calendario.
Ti sposi il 5 giugno, hai diritto a un congedo dal 5 fino al 20 giugno. volendo puoi chiedere al datore di lavoro di anticipare il congedo, per esempio dal 3 al 18 giugno e così via.
Malattia
Durante la malattia conservi il posto di lavoro: l’azienda non può licenziarti fino al periodo di comporto, ossia il periodo di assenza per malattia, stabilito dal contratto nazionale (art.58 CCNL bancari). Il periodo di comporto dipende dalla tua anzianità lavorativa: maggiore è l’anzianità lavorativa, maggiore il periodo di comporto durante il quale conservi il posto di lavoro:
Di seguito puoi scaricare le tabelle indicanti il periodo di comporto massimo in base alla tua anzianità lavorativa. La prima tabella si riferisce al comporto secco, mentre la seconda al comporto frazionato, ossia se ti assenti e poi torni a lavoro e poi ti assenti di nuovo. Il periodo di comporto frazionato è maggiore rispetto a quello secco e si calcola sommando tutte le assenze nell’arco degli ultimi 48 mesi.
Scarica subito la tabella con il periodo di comporto previsto per tutti i livelli.