Il CCNL credito è il contratto collettivo nazionale che regola i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori che operano nel mondo creditizio. Lo scopo di questo contratto, è quello di tutelare le parti ed evitare contenziosi, con una precisa normativa per ogni singolo aspetto.
In questa guida completa sul CCNL credito ti spiego cos’è, quali sono i livelli di inquadramento e le tabelle retributive previste per ogni mansione, i termini di preavviso da rispettare in caso di dimissioni, quando sono previsti gli scatti di anzianità, le ferie spettanti, le tutele in caso di malattia e in maternità.
Indice
Cos’è e contratto
Le imprese bancarie assumono importanza rilevante nel settore economico italiano: finanziano imprese e famiglie e hanno dunque un ruolo cruciale nel tessuto sociale. Il CCNL credito è il contratto collettivo nazionale che fornisce risposte agli interessi dei dipendenti di questo settore e, allo stesso tempo, risponde alle esigenze di un settore così cruciale.
Il CCNL credito dunque, regola i rapporti tra dipendenti e datore di lavoro, per tutto ciò che riguarda la vita aziendale: dal momento dell’assunzione, alle ferie, ai congedi, ai permessi, alla retribuzione, al licenziamento alle dimissioni.
Livelli inquadramento
I livelli del CCNL credito si articolano in tre parti:
- Dirigenti;
- Quadro;
- Aree professionali.
Nella seguente tabella livelli e mansioni previste dal CCNL credito (artt. 82 e 90):
Livello | Mansione |
---|---|
Dirigenti | Responsabile di aree (varie filiali) |
Quadro 4° livello ruolo chiave 2 | Responsabile di filiale con ruolo chiave e strategico |
Quadro 4° livello ruolo chiave 1 | Responsabile di filiale che risponde al Quadro 4° livello ruolo chiave 2 |
Quadro 4° livello | Lavoratori con funzioni e conoscenze segnatamente approfondite, direttore di filiale con dipendenti fino a 25 |
Quadro 3° livello | Lavoratori con funzioni e conoscenze segnatamente approfondite, direttore di filiale con dipendenti fino a 9 |
Quadro 2° livello | Lavoratori con funzioni e conoscenze segnatamente approfondite, direttore di filiale con dipendenti fino a 7 |
Quadro 1° livello | Lavoratori con funzioni e conoscenze segnatamente approfondite, direttore di filiale con dipendenti fino a 5 |
3a Area professionale | |
Quarto livello | Gestore di importanti patrimoni aziendali e familiari |
Terzo livello | |
Secondo livello | |
Primo livello | Cassiere, addetto allo sportello |
2a Area professionale | |
Terzo livello | Contabili, archivisti |
Secondo livello | Coordinatori del personale assunto al Primo livello |
Primo livello | Addetti a imbustamento, gestori sala, custodia |
1a Area professionale | Addetti alle pulizie, guardiani |
Di seguito puoi scaricare l’elenco dei livelli e mansioni descritti in maniera precisa e particolare:
Scarica subito il documento con le indicazioni precise sulle mansioni a cui sono preposti i quadri.
Scarica subito il documento con le indicazioni precise sulle mansioni a cui sono preposti i lavoratori delle aree professionali.
Tabelle retributive
Come visto nel paragrafo precedente, il CCNL credito prevede tre macro aree professionali:
- Dirigenti;
- Quadri;
- Aree professionali.
Di seguito puoi scaricare le tabelle retributive per ogni singolo livello e mansione:
Scarica subito le tabelle retributive previste per ogni livello e mansione del CCNL credito.
Dimissioni e preavviso
Se hai deciso di presentare le tue dimissioni, devi presentarle per iscritto con preavviso di un mese (art. 79 del CCNL). Il contratto con l’azienda può prevedere condizioni e patti differenti.
Se presenti le tue dimissioni, l’azienda può far cessare il rapporto di lavoro anche il giorno stesso, oppure nei giorni seguenti, anche prima che trascorra il termine di preavviso. Rimane sempre fermo il tuo trattamento economico fino alla scadenza: dunque l’azienda può interrompere il rapporto anche prima ma dovrà comunque pagarti fino alla scadenza, ossia l’ultimo giorno di lavoro rispettando i termini di preavviso.
Scatti anzianità
Il CCNL regola gli scatti di anzianità in maniera differente a seconda che tu abbia un contratto di assunzione Quadro oppure Area Professionale.
Quadri (art. 85 CCNL): dal momento dell’assunzione il primo scatto è dopo 4 anni, dopodiché ogni 3 anni. Se passi al 3° o 4° livello retributivo, il successivo scatto è dopo 4 anni.
Area Professionale (art. 95 CCNL): dal momento dell’assunzione il primo scatto è dopo 4 anni, dopodiché ogni 3 anni.
Ferie
Tutti i lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie retribuite (art. 55 CCNL). Ecco le ferie spettanti a Quadri e Aree professionali:
Anzianità di assunzione | Giorni |
---|---|
1° anno di assunzione | 20 gg, riproporzionati ai mesi di lavoro |
Dal 2° al 5° anno | 20 gg (22 g per i dipendenti 3a area, 4° livello) |
Da oltre 5 fino al 10° anno | 22 gg |
Oltre 10 anni | 25 gg |
Anzianità di assunzione | Giorni |
---|---|
1° anno di assunzione | 2 gg al mese (minimo 6 giorni all’anno) |
Tutti gli altri | 26 gg |
Malattia
In caso di malattia hai diritto a mantenere il tuo posto di lavoro (periodo di comporto) per un tempo che dipende dalla tua anzianità di servizio, secondo questa tabella:
Anzianità | Mesi di assenza |
---|---|
Fino a 5 anni | 6 |
Da oltre 5 anni e fino a 10 anni | 8 |
Da oltre 10 anni e fino a 15 anni | 12 |
Da oltre 15 anni e fino a 20 anni | 15 |
Da oltre 20 anni e fino a 25 anni | 18 |
Oltre i 25 anni | 22 |
Se ti assenti in modo frazionato, l’azienda conteggia le assenze dei 48 mesi precedenti. Dunque, se nei precedenti 48 mesi superi quest periodo di comporto, l’azienda può licenziarti:
Anzianità | Mesi di assenza |
---|---|
Fino a 5 anni | 8 |
Da oltre 5 anni e fino a 10 anni | 10 |
Da oltre 10 anni e fino a 15 anni | 14 |
Da oltre 15 anni e fino a 20 anni | 18 |
Da oltre 20 anni e fino a 25 anni | 22 |
Oltre i 25 anni | 24 |
Maternità
Hai diritto a un periodo di:
- Astensione obbligatoria dal lavoro, pari a 5 mesi, durante i quali percepirai la tua retribuzione al 100%. La normativa nazionale prevede un’indennità di maternità pari all’80% della retribuzione, ma il CCNL credito prevede un trattamento di maggior favore, dunque a te spetta il 100%;
- Astensione facoltativa dal lavoro, pari a 6 mesi dopo l’astensione obbligatoria. Durante questo periodo percepirai un’indennità pari al 30% della retribuzione.
La domanda di indennità devi fare direttamente all’INPS, tramite il sito INPS, call center oppure rivolgendoti a un patronato. Per quanto riguarda l’indennità, te la pagherà direttamente il tuo datore di lavoro, solitamente alle stesse scadenze della tua classica busta paga. Quindi tu semplicemente ogni mese riceverai la solita busta paga al 100%, nei 5 mesi di obbligatoria; al 30% nei restanti 6 mesi di facoltativa.