Le imprese che operano nel campo della trasformazione, produzione e commercializzazione dell’energia elettrica, sono disciplinate da uno specifico contatto nazionale sul lavoro, il CCNL elettrico.

In questa guida completa sul CCNL elettrico ti spiego cos’è, quali sono livelli e mansioni, tabelle retributive e gli aumenti dovuti agli scatti di anzianità previsti, come funziona il periodo di prova, come chiedere l’aspettativa, a quanti giorni di ferie hai diritto, come funziona il congedo per malattia ed infine il periodo di preavviso da rispettare in caso di dimissioni o licenziamento.

Cos’è e contratto

Il CCNL elettrico è il contratto collettivo nazionale che riguarda i lavoratori delle imprese che producono, trasformano, vendono energia elettriche; quelle che producono e forniscono calore ed infine quelle che si occupano di smantellare le centrali elettriche in disuso.

In questo settore i dipendenti sono più di 50.000 e il CCNL elettrico disciplina:

  • Livelli e mansioni;
  • Tabelle retributive e scatti di anzianità;
  • Stipendio previsto per ogni categoria lavorativa;
  • Assunzioni e periodo di prova;
  • Aspettativa, in quali casi è prevista;
  • Astensione obbligatoria per maternità;
  • Congedo parentale;
  • Ferie e permessi;
  • Malattia;
  • Termini di preavviso in caso di dimissioni;
  • Termini di preavviso in caso di licenziamento.

Livelli e mansioni

Il CCNL elettrico prevede specifici livelli e mansioni, eccoli nella seguente tabella

CCNL elettrico
LivelloMansione
QS e Q
(Quadro Superiore e Quadro)
Lavoratori con funzione di responsabilità e rilevante importanza per l’azienda
AS SuperioreLavoratori che hanno le stesse mansioni del livello AS ma hanno anche funzioni di gestione (coordinamento, rappresentanza, ecc.)
ASLavoratori con funzioni direttive e mansioni di particolare importanza e specializzazione
A1 SuperioreLavoratori che hanno le stesse mansioni del livello A1 ma hanno anche funzioni di maggior rilievo (coordinamento, rappresentanza, ecc.)
A1Lavoratori con funzioni direttive e mansioni di specifica importanza e specializzazione
BS SuperioreLavoratori che hanno le stesse mansioni del livello BS ma hanno anche funzioni di maggior rilievo (coordinamento, rappresentanza, ecc.)
BSLavoratori con funzioni di specifica importanza nel reparto
B1 SuperioreLavoratori che hanno le stesse mansioni del livello B1 ma hanno anche funzioni di maggior rilievo (di coordinare un gruppo di addetti, di rappresentare l’impresa, ecc.)
B1Lavoratori che svolgono mansioni richiedenti particolare esperienza
B2 SuperioreLavoratori che hanno le stesse mansioni del livello B2 ma hanno maggiore rilievo in quanto hanno maturato una certa esperienza
B2Lavoratori con eccellente capacità tecnica o amministrativa
CSLavoratori che eseguono impieghi d’ordine che richiedono una certa capacità tecnica o amministrativa
C1Lavoratori che eseguono operazioni richiedenti un breve tirocinio per acquisirne la capacità
C2Lavoratori che eseguono semplici operazioni manuali, tecniche o amministrative

Tabelle retributive

Di seguito puoi scaricare le tabelle retributive per tutti i livelli del CCNL elettrico. La tabella comprende:

  • Minimo salariale;
  • E.D.R. (Elemento Distinto della Retribuzione);
  • Scatti di anzianità.

Scarica subito le tabelle retributive previste dal CCNL elettrico.

I lavoratori hanno diritto a tredicesima e quattordicesima mensilità.

Aumenti

Lavorare per un’azienda per tanti anni significa maturare una certa esperienza e prestare il proprio servizio a beneficio della crescita dell’impresa. Ecco perché i CCNL prevedono i cosiddetti “scatti di anzianità”.

Il CCNL elettrico, nello specifico, prevede uno scatto di anzianità ogni due anni, per 10 anni, ciò significa che nella tua vita lavorativa maturerai 5 scatti di anzianità.

Periodo di prova

AI lavoratori assunti con CCNL elettrico si applica il seguente periodo di prova (art. 10 CCNL):

  • Fino a 6 mesi, per i livelli A e Quadri;
  • Fino a 3 mesi per tutti gli altri livelli.
  • 3 mesi in caso di contratto di apprendistato. Il periodo di prova scende a un mese e mezzo se l’apprendista, durante precedente lavoro, ha seguito corsi di formazione relativi alla mansione svolta.

Durante il periodo di prova:

  • Si applica la retribuzione prevista dalle tabelle contrattuali (vedi paragrafi precedenti);
  • Sia il lavoratore che l’azienda possono interrompere il rapporto di lavoro senza preavviso.

Aspettativa

IL CCNL elettrico disciplina l’aspettativa all’articolo 28:

  • Il CCNL non prevede motivi specifici per cui l’azienda può concedere/negare l’aspettativa. L’azienda può concedertela sulla base di motivazioni da valutare di volta in volta e in base alle esigenze aziendali;
  • L’aspettativa non è retribuita, non maturi ferie né tredicesima o quattordicesima, non maturi anzianità di servizio;
  • Hai diritto fino a un anno di aspettativa;
  • Al tuo rientro hai diritto a rioccupare il tuo posto di lavoro, con le stesse mansioni che avevi prima dell’aspettativa.

Ferie

IL CCNL elettrico disciplina l’aspettativa all’articolo 29. In qualità di dipendente assunto con CCNL elettrico hai diritto a:

  • 20 giorni di ferie all’anno, se hai un’anzianità lavorativa fino a 8 anni;
  • 20 giorni + 1 giorno per ogni anno oltre gli 8 anni, ma fino a un totale di ferie di 24 giorni. Ciò significa che se per esempio lavori da 10 anni per quell’azienda, hai diritto a 22 giorni di ferie; se lavori da 11 anni per quell’azienda, hai diritto a 23 giorni di ferie; se lavori da 12 anni per quell’azienda, hai diritto a 24 giorni di ferie; dai 13 anni in su hai sempre diritto a 24 giorni di ferie, non di più.

La legge garantisce il tuo riposo psicofisico, dunque le ferie sono irrinunciabili e non monetizzabili. Se non riesci a usufruire delle ferie, per provate esigenze di lavoro o su tua precisa richiesta, puoi fruirne entro il 30 aprile dell’anno seguente alla maturazione.

Esempio

Quest’anno maturi 20 giorni di ferie, devi usufruirne entro il 30 aprile dell’anno prossimo.

Malattia

IL CCNL elettrico disciplina la malattia all’articolo 32.

In caso di malattia, hai diritto alla conservazione del posto di lavoro per:

  • 12 mesi consecutivi. Nel calcolo non si considerano le assenze dovute a tumore, sclerosi multipla, distrofia muscolare, malattia di Cooley e i ricoveri in ospedale.

Se sei in malattia, rientri in servizio ed entro 30 giorni vai di nuovo in malattia, la seconda si considera prosecuzione della prima malattia.

Esempio

Sei in malattia da 20 giorni, domani rientri a lavoro ma dopo 7 giorni vai di nuovo in malattia per 15 giorni. Questi 15 giorni vanno ad aggiungersi ai 20, quindi diventa una malattia lunga 35 giorni.

  • 18 mesi (frazionati) nell’arco degli ultimi 36 mesi (i mesi salgono a 32 in casodi assenza per tumore, sclerosi multipla, distrofia muscolare, malattia di Cooley).

Superati questi termini, puoi domandare all’azienda l’aspettativa non retribuita per un massimo di ulteriori 12 mesi.

Dimissioni e preavviso

Se hai deciso di dare le dimissioni, devi rispettare i seguenti termini di preavviso:

  • 15 giorni, se hai un’anzianità lavorativa fino a 2 anni;
  • Un mese e mezzo, se hai un’anzianità lavorativa oltre 2 e fino a 10 anni;
  • 2 mesi, se hai un’anzianità lavorativa oltre 10 anni.

Se è l’azienda a licenziarti, i termini sono raddoppiati (30 giorni, 3 mesi, 4 mesi).

I termini di disdetta decorrono dal 15 o dall’ultimo giorno di ogni mese.

Esempio

Lavori in azienda da 3 anni, quindi devi rispettare un mese e mezzo di preavviso. Ti dimetti il 10 aprile. Il mese e mezzo parte dal 15 aprile, quindi il tuo ultimo giorno di lavoro sarà il 30 maggio.