Il contratto collettivo nazione per gli enti locali, regola i rapporti che si instaurano tra la Pubblica amministrazione e i suoi lavoratori: regione, provincia, comune, polizia locale, sono alcuni degli enti sottoposti a questa disciplina.
In questa guida completa sui CCNL enti locali, ti spiego cos’è e cosa disciplina il contratto nazionale, quali sono livelli e mansioni, le tabelle retributive previste, come funziona lo straordinario, la disciplina del periodo di prova, le tutele previste in caso di malattia, ferie e permessi retribuiti.
Indice
Cos’è e contratto
Il CCNL enti locali è il contratto collettivo nazionale valido per i dipendenti pubblici enti locali assunti a:
- Tempo determinato;
- Tempo indeterminato presso gli enti locali indicati nell’art. 4 CCNQ/2016.
Gli enti locali sono tutte le amministrazioni pubbliche con funzione locale, dunque la polizia locale, il comune, la regione, la provincia, per esempio sono enti locali.
Tabelle retributive
Di seguito puoi scaricare le tabelle retributive previste per ogni singolo livello e mansione del CCNL enti locali. La tabella indica la retribuzione lorda annua per 12 mensilità, dunque poi devi aggiungere la tredicesima.
Prendiamo ad esempio, dalla tabella, la categoria D7: il CCNL prevede una retribuzione pari a 31.138,84 euro per 12 mensilità. Quindi lo stipendio lordo mensile è pari a 2.594,90 euro, a cui poi si aggiunge la tredicesima nel mese di dicembre. Ai dipendenti enti locali non spetta la quattordicesima.
Ecco di seguito le tabelle retributive previste:
Scarica subito le tabelle retributive degli enti locali attualmente in vigore.
Livelli e mansioni
Il CCNL enti locali prevede specifici livelli professionali, allo scopo di garantire un’efficiente attuazione e gestione dei singolo compiti. Ecco di seguito i livelli previsti, in ordine decrescente a seconda di responsabilità, autonomia, competenza e laboriosità delle funzioni:
- Livello D (D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1);
- Livello C (C6, C5, C4, C3, C2, C1);
- Livello B (B8, B7, B6, B5, B4, B3, B2, B1);
- Livello A (A6, A5, A4, A3, A2, A1).
Nel paragrafo precedente puoi scaricare le tabelle retributive previste per ogni livello e mansione.
Dimissioni e preavviso
Ai sensi dell’art. 51 co. 4 del CCNL enti locali, in caso di lavoro a tempo determinato, i termini di preavviso sono i seguenti:
- Licenziamento: l’ente locale deve darti un termine di preavviso pari a 1 giorno ogni 15 giorni di lavoro prestato, fino a un massimo di 30 giorni. Quindi se per esempio hai lavorato due anni, l’ente non è tenuto a darti 48 giorni di preavviso, ma sempre 30.
- Dimissioni: se ti dimetti, devi dare all’ente locale un termine di preavviso pari a 1 giorno ogni 30 giorni di lavoro effettuato.
In caso di contratto a tempo determinato, alla scadenza, il contratto si chiude senza necessità di preavviso, da ambo le parti. Semplicemente, alla scadenza il rapporto si chiude. Se stai sostituendo qualcuno e il contratto è nello specifico un “contratto di sostituzione”, si chiude al rientro del dipendente che hai sostituito.
Periodo di prova
L’art. 20 del CCNL detta le regole valide per il periodo di prova.
Se l’ente ti assume a tempo determinato, può sottoporti a un periodo di prova fino a
- Due settimane, se il contratto di lavoro dura fino a sei mesi;
- Quattro settimane, per i contratti oltre sei mesi.
Durante il periodo di prova, trascorsa almeno la metà dello stesso, sia tu che l’ente locale potete risolvere il rapporto di lavoro in ogni momento, senza alcun preavviso. Devi comunicare le dimissioni per iscritto (non c’è bisogno di indicare le tue motivazioni) e il rapporto si chiude nel momento in cui le consegni. Se invece è l’ente a licenziarti, deve indicarti le motivazioni nella lettera di licenziamento.
Se sei in malattia hai diritto a mantenere il posto di lavoro fino a sei mesi, trascorsi i quali, il rapporto di lavoro si può chiudere (art. 20 co. 4).
Straordinari
Come stabilito dall’art. 4, co. 4 del D. Lgs. n. 66/2003, l’orario di lavoro massimo settimanale è di 48 ore, straordinario compreso. Le 48 ore si calcolano nell’arco temporale di sei mesi, dunque può succedere che magari una settimana lavori 49 ore e un’altra ne lavori 47, un’altra ancora 40, purché nei sei mesi, tu abbia lavorato al massimo una media di 48 ore settimanali (artt. 22 – 23 del CCNL).
Allo scopo di migliorare le performance dei servizi offerti, l’ente può articolare l’orario di lavoro rispettando comunque le leggi e la disciplina sindacale, dunque prevedere specifici turni.
Ferie
Ogni anno hai diritto alle seguenti ferie:
- 28 giorni lavorativi, se il tuo contratto prevede 5 giorni di lavoro a settimana. Per i primi 3 anni di servizio hai diritto a 26 giorni all’anno, dal quarto anno in poi passi a 28 giorni lavorativi annui;
- 32 giorni, se il tuo contratto prevede 6 giorni di lavoro a settimana. Per i primi 3 anni di servizio hai diritto a 30 giorni all’anno, dal quarto anno in poi passi a 32 giorni lavorativi annui.
Hai inoltre diritto a 4 giorni di riposo all’anno (Legge n. 937/77). Hai diritto a permesso retribuito anche il giorno del Patrono del Comune dove presti servizio, purché cada in giorno lavorativo. Se cade in un festivo, non puoi recuperarlo.
Malattia
In caso di malattia, conservi il posto per un massimo di 18 mesi calcolati negli ultimi tre anni (art. 36 CCNL). Dunque, se per esempio quest’anno ti sei assentato per 6 mesi, l’anno scorso ti sei assentato per quattro mesi, due anni fa ti sei assentato per 9 mesi, hai fatto 19 mesi di assenze e hai superato il periodo di comporto (18 mesi).
In casi particolarmente gravi, puoi chiedere all’ente il rinnovo del periodo di comporto, per ulteriori 18 mesi. Dunque in casi di una certa gravità, il comporto può arrivare fino a un totale di 36 mesi. L’ente, prima di autorizzare questi ulteriori 18 mesi, procede all’accertamento medico della tua salute tramite le autorità preposte per verificare le cause di gravità.
Permessi
Hai diritto ai seguenti permessi retribuiti (art. 31 CCNL):
- Fino a 8 giorni annuali per prender parte a concorsi o sostenere esami;
- 3 giorni in cado di decesso del coniuge, parenti fino al II grado, affini entro il I, convivente;
- 15 giorni per congedo matrimoniale;
- 18 ore annue per specifiche motivazioni personali o familiari;
- 36 ore all’anno di permessi brevi di durata massima pari a metà orario lavorativo.