Un’adeguata tutela per i lavoratori e per la stessa impresa, è l’obiettivo principale di ogni contratto collettivo nazionale. Prevedere e regolare tutti i rapporti e le situazioni che intercorrono tra datore di lavoro e dipendenti è uno dei passi principali di una politica del lavoro certa e appropriata.
In questa guida completa sul CCNL multiservizi ti spiego quali sono le principali tutele previste in questo ambito lavorativo, i livelli e le mansioni per ogni categoria professionale e le relative tabelle retributive, come dare le dimissioni e quali termini rispettare, le ferie a cui hai diritto ed infine cosa succede in caso di cambio appalto.
Indice
Cos’è e contratto
Un’azienda multiservizi, come è possibile intuire, è un’attività economica svolta sotto forma di ditta individuale, di società o cooperativa, che opera per offrire servizi di vario tipo, a soggetti pubblici e privati. Spesso queste aziende operano nei seguenti settori:
- Pulizia;
- Manutenzione aree verdi;
- Disinfestazione;
- Custodia;
- Centralini;
- Servizi accessori al trasporto;
- Facchinaggio.
Il contratto collettivo nazionale prevede una serie di regole cui devono adempiere le aziende e i lavoratori in esse impiegati.
Mansioni e livelli
Il CCNL multiservizi prevede i seguenti livelli e mansioni:
Livello | Mansioni |
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Quadri | Personale direttivo con lunga esperienza e potere decisionale in ambito strategico |
VII livello | Impiegati con funzioni direttive |
VI livello |
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V livello |
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IV livello |
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III livello |
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II livello |
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I livello | Operai manovali |
Tabelle retributive
Di seguito puoi scaricare le tabelle retributive relative a tutti i livelli previsti dal CCNL multiservizi.
La retribuzione indicata si intende quella minima per un orario settimanale di 40 ore. Per calcolare la retribuzione oraria, basta dividere per 173. Per calcolare invece la retribuzione giornaliera, occorre dividere per:
- 22 in caso di lavoro per 5 giorni a settimana;
- 26 in caso di lavoro per 6 giorni a settimana.
Scarica subito la tabella indicante la retribuzione prevista per i lavoratori di questo settore.
Cambio appalto
Quando un’azienda multiservizi ha un appalto e alla scadenza subentra una nuova azienda, si pone il problema del mantenimento dei lavoratori impiegati. La nuova azienda appaltatrice è un’entità a parte, diversa da quella precedente e potrebbe assumere nuovi lavoratori, anche a condizioni economiche differenti.
L’art. 4 del CCNL Multiservizi tutela i lavoratori di questo settore, prevedendo una procedura a cui le imprese (sia la vecchia che la nuova appaltante) devono aderire per cercare di mantenere lo stesso personale impiegato. Ecco la procedura da seguire in caso di cambio appalto:
1. L’impresa cessante, 15 giorni prima della chiusura appalto deve inviare ai sindacati una comunicazione preventiva di chiusura appalto indicante i seguenti dati:
- Nome dei lavoratori impiegati da un tempo minimo di 4 mesi;
- Numero dei lavoratori interessati;
- Orario settimanale di ogni addetto.
La cessante inoltre, deve fornire alla subentrante tutti i documenti relativi ai rapporti di lavoro in essere.
2. L’impresa subentrante deve inviare tempestivamente comunicazione di subentro ai sindacati.
Termini del nuovo appalto
Il nuovo appalto può avere:
- Pari termini e condizioni del precedente (stesse mansioni, stesse modalità e tempi);
- Diversi termini e condizioni del precedente.
Successione di appalto con pari termini
In caso di successione di appalto con analoghe prestazioni e termini, la nuova azienda mantiene l’organico precedente senza instaurare un nuovo periodo di prova, purché si tratti di lavoratori assunti da almeno 4 mesi prima della chiusura appalto.
Successione di appalto con differenti termini
Se il nuovo appalto prevede termini e prestazioni diversi dal precedente, possibilmente entro 15 giorni dal nuovo appalto, l’istituzione territoriale competente convoca l’impresa subentrante e i sindacati per discutere la situazione e cercare di trovare un equilibrio tra le nuove esigenze e il personale impiegato, ricorrendo se necessario, alla mobilità, oppure all’assegnazione del part time, oppure alla riduzione dell’orario di lavoro, in modo da cercare di mantenere assunti tutti i lavoratori.
Dimissioni e preavviso
Se sei assunto a tempo determinato, non è possibile dimettersi prima: il contratto a tempo determinato va rispettato fino alla scadenza. Chiaramente, se ci sono giuste motivazioni per lasciare il lavoro (per esempio la cosiddetta giusta causa), hai diritto di lasciare il posto di lavoro anche in tronco, senza preavviso.
Se hai un contratto di lavoro a tempo indeterminato, la situazione è diversa: puoi dare le tue dimissioni in qualunque momento, purché rispetti i termini di preavviso.
Anche l’azienda, se ti licenzia, deve rispettare i seguenti termini di preavviso:
Livello | Giorni di preavviso |
---|---|
Quadri e VII livello | 2 mesi e 15 giorni |
VI livello | 1 mese e 15 giorni |
Dal II al V livello | 1 mese |
Livello | Giorni di preavviso |
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Quadri e VII livello | 3 mesi e 15 giorni |
VI livello | 2 mesi |
Dal II al V livello | 1 mese e 15 giorni |
Livello | Giorni di preavviso |
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Quadri e VII livello | 4 mesi e 15 giorni |
VI livello | 2 mesi e 15 giorni |
Dal II al V livello | 2 mesi |
Livello | Giorni di preavviso |
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Qualsiasi livello | 15 giorni |
Se invece è il dipendente a dare le dimissioni, allora i termini da rispettare sono la metà. Per gli operai si passa a 7 giorni.
I termini di disdetta non partono automaticamente dal giorno in cui la parte disdice il contratto, ma dal 15 o all’ultimo giorno del mese.
Esempio
Supponiamo che tu sia un operaio, decidi di dimetterti, quindi devi dare almeno 7 giorni di preavviso. Se oggi è il 5 aprile, i termini di preavviso non partono dalla data odierna, ma dal 15 aprile.
Ferie
Ogni anno hai diritto ai seguenti giorni di ferie:
- 22 gg lavorativi se lavori 5 giorni a settimana;
- 26 giorni lavorativi se lavori 6 giorni a settimana.
Se sei stato assunto da meno di un anno, le ferie sono proporzionate ai mesi lavorati. Ad esempio se sei assunto da 6 mesi, hai diritto a 11 giorni di ferie o 13, a seconda che la tua settimana di lavoro sia articolata su 5 giorni oppure su 6.
Se hai deciso di sposarti, hai diritto a 15 giorni di calendario, in qualità di congedo matrimoniale.