Lavori nell’ambito della ristorazione? Hai un bar, una pizzeria? Il CCNL Pubblici Servizi tutela tutti i lavoratori di questo settore, ma non solo: la tutela è anche per i datori di lavoro. Un’armoniosa e adeguata previsione è infatti un grande e importante passo verso la regolarizzazione dei rapporti di lavoro ed è quello che si pone di fare questo contratto collettivo nazionale.

In questa guida completa sul CCNL pubblici esercizi, ti spiego cos’è, i livelli e le mansioni per cui l’azienda può assumerti e la relativa retribuzione che ti spetta, qual è il periodo di prova a cui può sottoporti il contratto, quanto ti spetta di ferie, i permessi, cosa fare in caso di malattia ed infine i termini di preavviso da tener presente in caso di licenziamento o dimissioni.

Cos’è e contratto

Il CCNL pubblici esercizi è il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro all’interno di aziende operanti nei pubblici servizi, per esempio bar, ristoranti, pizzerie. È uno strumento contrattuale aderente alla necessità dei lavoratori e dell’impresa che assume.

Il contratto collettivo ha lo scopo di rendere omogenea la disciplina per un settore rilevante in Italia, come quello dei pubblici esercizi dislocati su tutto il territorio nazionale, i quali contano migliaia e migliaia di addetti.

Mansioni e livelli

Il CCNL prevede 10 livelli professionali, ognuno dei quali racchiude specifiche mansioni in base al grado di autonomia, responsabilità, specializzazione, possibilità di coordinamento di un team. Ecco di seguito una tabella con mansioni e livelli previsti dal CCNL:

Livelli e mansioni CCNL pubblici servizi
LivelloMansioni
Quadri
(personale con adeguato titolo di studio, formazione ed esperienza)
  • Quadro A (capo area, direttore);
  • Quadro B (vicedirettore, capo area mense, responsabile settore o di negozio)
I livello
(lavoratori con importante esperienza, autonomia e che svolgono funzioni altamente professionali)
Capo area catering, assistente direzione
II livello
(lavoratori che eseguono funzioni in relazione alle direttive ricevute ma conservano autonomia decisionale nel proprio settore)
Responsabile di specifici impianti e lavorazioni, responsabile di ufficio amministrativo
III livello
(lavoratori specializzati e che eventualmente coordinano un gruppo di lavoro)
Cuoco, barista, pasticcere
IV livello
(lavoratori che svolgono funzioni richiedenti conoscenze specialistiche)
Cameriere, pizzaiolo, secondo pasticcere
V livello
(lavoratori con qualificate competenze)
Cassiere, addetto al centralino, terzo pasticcere
VI livello Super
(lavoratori con adeguate capacità tecnico pratiche)
Addetto mensa,
VI livello
(lavoratori che svolgono attività richiedenti normale formazione)
Guardiano, addetto alla caffetteria
VI livello Super
(lavoratori con adeguate capacità tecnico pratiche)
Addetto mensa,
VI livello
(lavoratori che svolgono attività richiedenti normale formazione)
Guardiano, addetto alla caffetteria
VI livello Super
(lavoratori con adeguate capacità tecnico pratiche)
Addetto mensa,
VI livello
(lavoratori che svolgono attività richiedenti normale formazione)
Guardiano, addetto alla caffetteria
VI livello Super
(lavoratori con adeguate capacità operative)
Addetto mensa,
VI livello
(lavoratori che svolgono attività richiedenti normale formazione)
Guardiano, addetto alla caffetteria
VII livello
(lavoratori che svolgono attività semplici)
Addetto alle pulizie, conducente

Tabelle retributive

La retribuzione dei lavoratori impiegati nel CCNL Pubblici esercizi comprende la seguenti voci:

  • Minimo contrattuale;
  • Indennità di contingenza;
  • Eventuali trattamenti aggiuntivi;
  • Scatti di anzianità.

Di seguito puoi scaricare la tabella retributiva prevista per il CCNL pubblici esercizi:

Scarica subito la tabella indicante gli elementi della retribuzione.

Periodo di prova

La lettera di assunzione deve contenere il riferimento al periodo di prova. Durante tutto questo periodo, sia l’azienda che il datore di lavoro possono interrompere il contratto in qualsiasi momento e senza dare alcun preavviso. In questo modo, sia il lavoratore che l’impresa hanno la possibilità di conoscersi e capire se entrambi rispondono alle rispettive esigenze, senza dover sottostare all’obbligo di prosecuzione.

Durante il periodo di prova, il lavoratore ha diritto alla retribuzione prevista per il livello di assunzione. Una volta cessato il periodo di prova, se nessuna delle due parti disdice, il contratto si intende confermato.

Di seguito il periodo di prova previsto per ogni livello di assunzione:

  • Livelli A e B: 180 gg;
  • Livello 1: 150 gg;
  • Livello 2: 75 gg;
  • Livello 3: 45 gg;
  • Livelli 4 e 5: 30 gg;
  • Livello 6S: 2 gg;
  • Livelli 6 e 7: 15 gg.

Per giorni si intendono giorni lavorativi, fermo restando che il periodo di prova non può, in ogni caso, superare i sei mesi di calendario (art. 10 L. 604/66).

Se in passato hai lavorato presso un’azienda, poi sei andato via (per esempio perché hai ricevuto un’offerta da un’altra), se poi vieni riassunto, non occorre fare un altro periodo di prova: quello che hai già fatto la prima volta è sufficiente.

Dimissioni e preavviso

L’azienda può licenziare il lavoratore, per giustificato motivo oppure per giusta causa. Se il licenziamento avviene per giusta causa, allora può essere in tronco, immediato; se invece avviene per giustificato motivo, l’azienda deve rispettare i seguenti termini di preavviso.

I termini di preavviso sono gli stessi, sia in caso di licenziamento che in caso di dimissioni e sono i seguenti:

Impiegati con anzianità lavorativa fino a 5 anni compiuti
LivelloGiorni di preavviso
Quadri A e B4 mesi
I livello2 mesi
II e III livello1 mese
IV e V livello20 giorni
VIS, VI e VII livello15 giorni
Impiegati con anzianità lavorativa oltre 5 e fino a 10 anni compiuti
LivelloGiorni di preavviso
Quadri A e B5 mesi
I livello3 mesi
II e III livello45 giorni
IV e V livello30 giorni
VIS, VI e VII livello20 giorni
Impiegati con anzianità lavorativa oltre 10 anni
LivelloGiorni di preavviso
Quadri A e B6 mesi
I livello4 mesi
II e III livello2 mesi
IV e V livello45 giorni
VIS, VI e VII livello20 giorni

Ferie e permessi

Tutti i lavoratori assunti con il CCNL Pubblici servizi, hanno diritto a 26 giorni di ferie all’anno. Il periodo di ferie, normalmente, non si può frazionare, ma in caso di particolari esigenze, datore di lavoro e lavoratore possono mettersi d’accordo per venire incontro a specifiche esigenze aziendali.

Congedo matrimoniale. In caso di matrimonio, hai diritto a 15 giorni di calendario di permesso, regolarmente retribuiti. Al rientro, devi esibire al datore di lavoro apposita documentazione comprovante le nozze.

Malattia

In caso di malattia, il dipendente deve prontamente avvisare della sua assenza il datore di lavoro. In caso malattia prolungata, il lavoratore ha diritto di mantenere il posto di lavoro per 180 giorni (periodo di comporto)

Se il dipendente si assenta per malattia in modo frazionato, i 180 giorni si calcolano sommando le assenze intervenute in un anno.

Esempio

Dipendente si assenta 2 mesi, poi ritorna e poi si riassenta, poi torna e si riassenta. Se nel corso di un anno le assenze superano i 180 giorni, l’azienda può licenziarlo.