La sanità pubblica è un settore molto particolare e che necessita di un’apposita disciplina per quanto riguarda i contratti di lavoro. Nel settore sanitario infatti operano non solo dirigenti e impiegati amministrativi, ma anche medici e infermieri a stretto contatto con il pubblico, i pazienti.

In questa guida completa sul CCNL sanità pubblica ti spiego cos’è e come funziona il contratto collettivo nazionale di questo settore, quali livelli e mansioni prevede, le tabelle retributive che identificano nello specifico lo stipendio per ogni categoria, come dare le dimissioni e i termini di preavviso da rispettare, infine le tutele previste in particolari casi come malattia, aspettativa e ferie.

Cos’è e contratto

Il CCNL sanità pubblica è il contratto collettivo nazionale che regola i rapporti tra i dipendenti della sanità e la pubblica amministrazione che li assume. Quello della sanità è un settore molto particolare: i servizi che si offrono al pubblico devono rispondere a particolari esigenze ed essere sempre incentrati sulla massima professionalità e competenza.

Il CCNL regola dunque i contratti di tutti coloro che la sanità assume, in particolar modo quelli di:

  • Dirigenti;
  • Medici;
  • Infermieri.

Livelli e mansioni

Il CCNL sanità pubblica prevede i seguenti livelli contrattuali:

  • DS (DS6, DS5, DS4, DS3, DS2, DS1, DS,);
  • D (D6, D5, D4, D3, D2, D1, D);
  • C (C5, C4, C3, C2, C1, C);
  • BS (BS5, BS4, BS3, BS, BS1, BS);
  • B (B5, B4, B3, B2, B1, B);
  • A (A5, A4, A3, A2, A1).

Tabelle retributive

Di seguito ecco le tabelle retributive previste per ogni livello e mansione. La tabella si riferisce alla retribuzione annua lorda, dunque per ottenere lo stipendio mensile lordo devi prendere l’importo indicato in tabella e dividerlo per 12. A dicembre riceverai la tredicesima aggiuntiva, ossia il doppio stipendio.

Scarica subito le tabelle retributive previste per ogni livello del CCNL sanità.

Dimissioni e preavviso

Se l’ente pubblico ti licenzia, deve darti un termine di preavviso; lo stesso vale per te: se presenti le tue dimissioni, devi rispettare il periodo di preavviso, in modo che l’ente possa organizzare la tua eventuale sostituzione (art. 72 CCNL).

Termini di preavviso

Se l’ente ti licenzia, deve rispettare i seguenti termini di preavviso:

  • 2 mesi, se hai un’anzianità di servizio fino a 5 anni;
  • 3 mesi, se hai un’anzianità di servizio fino a 10 anni;
  • 4 mesi, se hai un’anzianità di servizio oltre 10 anni.

Se sei tu a presentare le dimissioni, i termini sono ridotti del 50%, quindi sono:

  • 1 mese, se hai un’anzianità di servizio fino a 5 anni;
  • 1 mese e mezzo, se hai un’anzianità di servizio fino a 10 anni;
  • 2 mesi, se hai un’anzianità di servizio oltre 10 anni.

I termini decorrono dal giorno 1 o dal giorno 16 del mese.

Esempio

Hai un’anzianità di servizio di tre anni, quindi devi dare un preavviso di un mese. Presenti le tue dimissioni il giorno 5. Il mese parte non dal 5 ma dal giorno 16.

Se tu in caso di dimissioni (o l’ente in caso di licenziamento) non rispetti il termine di preavviso, devi corrispondere alla controparte un’indennità pari allo stipendio spettante per il preavviso. Quindi, nell’esempio di cui sopra, in cui devi dare un mese di preavviso, se non lo dai devi pagare all’azienda un importo pari alla retribuzione giornaliera x 40 giorni (perché essendoti dimesso il giorno 5, il mese parte dal 16, quindi sono in tutto 40 giorni).

Licenziamento e dimissioni per giusta causa

L’unico caso in cui non occorre rispettare i termini di preavviso, è quando il rapporto di lavoro si chiude per giusta causa, ossia per motivazioni tali da non permettere la continuazione del lavoro neanche momentanea (di solito si tratta di fatti molto gravi, come furto, molestie…).

Ferie

Hai diritto ai seguenti giorni di ferie annuali (art. 33 CCNL):

Se hai un’anzianità di servizio fino a 3 anni (comprensivi anche di periodi di lavoro presso altre PA):

  • 26 giorni, se il tuo calendario prevede 5 giorni di lavoro a settimana;
  • 30 giorni, se il tuo calendario prevede 6 giorni di lavoro a settimana.

Se hai un’anzianità di servizio oltre 3 anni (comprensivi anche di periodi di lavoro presso altre PA):

  • 28 giorni, se il tuo calendario prevede 5 giorni di lavoro a settimana;
  • 32 giorni, se il tuo calendario prevede 6 giorni di lavoro a settimana.

Usufruire delle ferie è un tuo diritto e l’ente non può corrispondertele in denaro: sono un tuo diritto irrinunciabile. Solo in un caso l’ente può monetizzarle: in caso di cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni, licenziamento, pensione…). In tale situazione, l’ente deve corrisponderti la retribuzione per le ferie non godute.

Malattia

In caso di malattia, il tuo posto di lavoro non lo tocca nessuno: I’ente chiaramente può anche assumere un sostituto, ma al tuo rientro tu devi riavere lo stesso posto che hai lasciato (art. 42 CCNL). Il periodo di tempo in cui conservi il tuo posto di lavoro si chiama periodo di comporto ed è di 18 mesi in 3 anni.

Quindi se per esempio quest’anno ti assenti 6 mesi, l’anno scorso ti ero assentato per altri 6 mesi e due anni fa ti eri assentato per 7 mesi, hai fatto in tutto 19 mesi di assenza per malattia. Hai superato il periodo di comporto e l’ente può licenziarti.

Se il tuo caso è particolarmente grave, puoi chiedere all’ente di concederti altri 18 mesi di comporto. L’ente ha il diritto di far verificare il tuo stato di salute dalle autorità mediche competenti, per verificare se realmente sei inidoneo al lavoro.

Durante la malattia, hai diritto alla seguente indennità:

  • 100% dello stipendio per i primi 9 mesi di malattia;
  • 90% per i mesi dal 10° al 12°;
  • 50% per i mesi dal 13° al 18°;
  • 0% per gli eventuali ulteriori 18 mesi.

Aspettativa

Se stai vivendo un periodo particolare della tua vita (per motivi personali o familiari) puoi formulare domanda di un periodo di aspettativa non retribuita. In questo periodo mantieni il posto di lavoro. Non hai diritto a:

  • Retribuzione;
  • Contributi;
  • Maturazione di ferie, permessi.

In pratica in questo periodo è come se il tuo rapporto di lavoro si congelasse: l’ente non ti eroga lo stipendio, ma almeno sai che al tuo ritorno il posto di lavoro è lì e nessuno può togliertelo.

L’aspettativa va chiesta per iscritto all’amministrazione per la quale lavori. Entro breve tempo (di solito un mese) l’amministrazione ti risponde per iscritto.