Per conoscere i tuoi diritti e doveri, non c’è cosa migliore da fare che consultare il CCNL di riferimento, nel tuo caso, quello del comparto scuola. Il contratto collettivo nazionale fornisce tutte le informazioni dettagliata e la regolamentazione del lavoro.
In questa guida completa sul CCNL scuola ti spiego cos’è, quali sono le tabelle retributive, come chiedere permessi, congedo parentale, ferie, aspettativa, come comportarsi in caso di malattia personale e malattia figlio ed infine come funziona se hai un contratto a tempo determinato, da supplente.
Indice
Cos’è e contratto
Il CCNL Scuola è il contratto nazionale che si applica a tutti i lavoratori della scuola, assunti a tempo determinato e a tempo indeterminato, dunque si applica anche ai supplenti.
Il contratto si divide in due parti:
- Parte comune, con le disposizioni che si applicano a tutti;
- Sezioni specifiche, con le disposizioni che si applicano alle specifiche sezioni:
- Istituzioni scolastiche;
- Istituti musicali e artistici;
- Istituzioni ospedaliere universitarie;
- Centri di ricerca.
Tabelle retributive
Di seguito puoi scaricare le tabelle stipendiali previste per il personale ATA e il corpo docente, insegnanti con cattedra e supplenti, divise per:
- Collaboratore scolastico;
- Tecnico amministrativo;
- Direttore;
- Insegnante della scuola d’infanzia della scuola primaria;
- Insegnante diplomato delle scuole medie e superiori;
- Insegnante laureato delle scuole medie e superiori.
Scarica subito le tabelle retributive previste per gli insegnanti e il personale impiegato nella scuola pubblica.
Permessi
Se sei dipendente della scuola, hai diritto ai seguenti permessi retribuiti (art. 15 CCNL):
- Partecipare a concorsi oppure sostenere esami per esempio all’università: 8 GG;
- Lutto per coniuge, parenti entro il II grado e affini entro il I grado: 3 GG ad evento;
- Motivi personali o familiari: 3 GG;
- Matrimonio: 15 GG.
Per usufruire del permesso devi consegnare in segreteria i documenti comprovanti oppure un’autocertificazione.
Per visite mediche
Il CCNL non prevede espressamente il permesso per visite mediche specialistiche, quindi in caso di visite specialistiche dovrai usare, a tua scelta (MIUR, prot. n. 7457 del 06 maggio 2015):
- Permesso per motivi personali (e come detto sopra hai diritto fino a 3 GG all’anno);
- Assenza per malattia (in tal caso considera quindi che tale assenza poi vale ai fini del periodo di comporto).
Chiaramente, devi documentare il permesso per visita medica consegnando in segreteria il certificato rilasciato dal medico.
Congedo parentale
Per l’arrivo di un bimbo, il CCNL scuola prevede dei vantaggi rispetto alla normativa nazionale. Ecco a cosa hai diritto:
- Astensione obbligatoria, pari a 5 mesi e che puoi far partire anche dal nono mese. Durante questo periodo percepisci un’indennità pari al 100% della tua retribuzione (e non all’80% come previsto dalla normativa nazionale);
- Congedo parentale, fino a 6 mesi e con retribuzione pari al 30% dello stipendio. Durante il primo mese di congedo hai diritto al 100% dello stipendio (anche questo è un vantaggio rispetto alla normativa nazionale, che prevede il 30% a partire dal 1° mese).
Puoi usufruire del congedo entro i 12 anni di età del bambino. I primi 30 giorni ti spettano sempre al 100%, mentre i restanti mesi al:
- 30% se ne usufruisci entro i 6 anni del figlio;
- 30% se ne usufruisci tra i 6 e gli 8 anni del figlio, ma solo se il tuo reddito personale è minore di una certa soglia (2,5 volte l’assegno minimo di pensione, quindi più o meno sui 1.300 euro);
- Zero se ne usufruisci tra gli 8 e i 12 anni del figlio.
Supplenze
Ogni anno il MIUR pubblica una nota denominata “Istruzioni per le supplenze del personale assunto come docente ed ATA per l’anno scolastico X”, quindi ti conviene seguire il sito del MIUR per essere sempre aggiornato.
Tra le note più interessanti da segnalare:
- Supplenze oltre 36 mesi: non vige più il limite, dunque le scuole possono firmare contratti di supplenza anche con scadenza superiore a 36 mesi;
- Supplenza con messa a disposizione (MAD): se ottieni la supplenza tramite una MAD, si applicano le regole contrattuali delle supplenze (DM 131/2007);
- Al momento della stipula del contratto, puoi usufruire dei vari diritti previsti dal CCNL (congedo, maternità, aspettativa…) quindi non occorre prendere servizio per almeno un giorno.
Malattia
Tutti i lavoratori dipendenti, dunque anche quelli della scuola, docenti e personale ATA a tempo determinato e indeterminato, hanno diritto di assentarsi per:
- Malattia personale;
- Malattia dei figli.
1. Malattia personale
Se ti ammali e non puoi recarti a lavoro, devi comunicarlo alla scuola entro l’inizio dell’orario di lavoro, per esempio: se il tuo orario di lavoro inizia alle 8, devi necessariamente comunicare la tua assenza entro le 8 (art. 17 del CCNL).
Dunque, in caso di malattia, devi innanzitutto comunicarlo alla scuola entro l’orario di inizio del tuo turno, in giornata poi devi recarti dal medico curante, il quale ti fa il certificato di malattia e lo invia all’INPS e alla scuola. Tu non devi fare nulla, perché si occupa di tutto il medico, non devi inviare alcun certificato né alla scuola né all’INPS.
Conteggio del sabato e domenica. Se il tuo certificato di malattia dura fino a venerdi, ma poi lunedì non rientri in quanto ti rechi di nuovo dal medico e ti fa un nuovo certificato, allora il sabato e la domenica contano come giorni di malattia (anche se il certificato medico non li comprende) e quindi rientrano nel periodo di comporto.
Periodo di comporto
Il periodo di comporto è il numero massimo di assenze che puoi fare e conservare il posto di lavoro: non perdi il tuo impiego. Oltre il periodo di comporto, la scuola può licenziarti appunto per superamento periodo di comporto. Ecco il comporto previsto per la malattia:
- Personale a tempo indeterminato: 18 mesi calcolati negli ultimi 36 mesi. Terminati questi 18 mesi puoi chiederne altri 18, per gravi ragioni comprovate;
- Personale a tempo determinato: 9 mesi calcolati nell’ultimo triennio scolastico;
- Personale assunto dal Preside, con contratto breve: 30 giorni in un anno.
Stipendio
Durante la malattia questa è la retribuzione che ti spetta:
- Personale a tempo indeterminato: fino a 9 mesi di malattia hai diritto al 100% della busta paga; dal 10° al 12° mese il 90%, dal 13° a 18° il 50%. Se chiedi altri 18 mesi, la paga è pari a zero;
- Personale a tempo determinato: 1° mese hai diritto al 100% della busta paga; dal 2° al 3° mese il 50%, dal 4° a 9° mese non hai diritto a retribuzione;
- Personale assunto per brevi periodi dal dirigente: 50% della retribuzione.
2. Malattia dei figli
Se tuo figlio si ammala, che il tuo contratto sia a tempo indeterminato o determinato (anche con supplenza breve), hai diritto ad assentarti dal lavoro, senza autorizzazione del dirigente. Chiaramente devi comunque avvisare la scuola prima dell’inizio dell’orario di lavoro. Ecco come funziona il congedo per malattia del figlio:
- Fino a 3 anni; senza limiti di tempo, ma retribuito solo fino a 30 giorni all’anno;
- Da 3 a 8 anni; hai diritto a soli 5 gg lavorativi all’anno. Non ti spetta alcuna retribuzione.
Per usufruire del congedo malattia figlio, devi presentare alla scuola:
- Certificato medico attestante la malattia del bambino;
- Attestazione con cui dichiari che l’altro genitore non è in congedo per il medesimo motivo.
Scarica subito la dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche, da consegnare alla scuola.
Ferie
Il CCNL scuola regola le ferie all’articolo 13.
Per i primi tre anni di servizio ti spettano 30 giorni di ferie all’anno, retribuiti. Dal quarto anno in poi ti spettano 32 giorni di ferie. Le ferie sono un tuo diritto intoccabile e non monetizzabile, da chiedere al dirigente d’istituto.
Le ferie non godute sono monetizzabili solo quando il rapporto di lavoro si chiude. Se per particolari esigenze non riesci a consumare le tue ferie, puoi consumarle entro l’anno scolastico successivo.
Quante ferie spettano ai docenti a tempo determinato? Se sei un supplente, le ferie ti spettano in proporzione al servizio effettuato. Quindi se per esempio hai lavorato sei mesi, ti spettano 15 giorni. Se hai lavorato un mese, ti spettano 2,5 giorni (30 / 12).
Aspettativa
In caso di particolari esigenze, se sei assunto a tempo indeterminato, puoi chiedere al dirigente scolastico un periodo di aspettativa (art. 18 CCNL scuola). Sono quindi esclusi i supplenti. L’aspettativa deve rispettare dei limiti temporali:
- Fino a 12 mesi, se ne usufruisci in modo continuo;
- Fino a due anni e mezzo nel giro di 5 anni, se ne usufruisci a periodi frazionati.
Solo in casi eccezionali il CCNL prevede una proroga di ulteriori 6 mesi.
Durante l’aspettativa non hai alcuna retribuzione, non maturi ferie, contributi, tredicesima, né anzianità di servizio.
Motivi per cui puoi domandare l’aspettativa:
- Studio, anche universitario;
- Motivi personali e familiari.
Per motivi personali e familiari non si intendono solo i casi di malattia, ma tutte le circostanze che secondo il comune buon senso sono meritevoli di un periodo di astensione al lavoro, per il benessere del lavoratore (Corte Conti, sez. contr., n.1415/84). Dunque tra i vari casi rientrano anche l’aspettativa per altro lavoro, altra esperienza lavorativa, che sia in un’azienda privata o statale.
Aspettativa per anno sabbatico
L’anno sabbatico è molto diffuso all’estero, ma poco in Italia. Puoi chiedere al dirigente scolastico l’aspettativa per anno sabbatico, ma il dirigente può approvarlo o meno in base alle esigenze scolastiche. Durante l’anno sabbatico non ti spetta retribuzione, non maturi ferie né anzianità, conservi solo il posto di lavoro.