Abbiamo deciso di stipulare un contratto avvalendoci dell’opzione della cedolare secca, ma non sappiamo se ci sono dei limiti? Per esempio, se intendiamo registrare il contratto in cedolare secca, c’è una durata minima contrattuale da rispettare oppure la durata del contratto rimane completamente libera?

La risposta si può leggere direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la quale sottolinea che, l’opzione vincola il locatore ad applicare il regime scelto (quindi la cedolare secca) per tutta la durata del contratto o della proroga o per il residuo periodo (quando per esempio l’opzione viene esercitata per gli anni seguenti). Cosa significa questo?

Come possiamo notare, non si fa espresso riferimento a determinati tipi di contratto locativo, nè tantomeno vi sono esclusioni. Si giunge quindi alla conclusione che, il regime della cedolare secca può applicarsi indistintamente ai seguenti contratti di locazione:

– liberi (4+4),
– concordati (durata minima di 3 anni, prorogabili di altri 2, i cosiddetti 3+2),
– transitori (con durata non inferiore ad un mese e non superiore a 18 mesi),
– per studenti (possono avere una durata da sei mesi a tre anni),
– per uso turistico (hanno durata libera e se inferiore a 30 giorni non c’è neanche l’obbligo di registrazione del contratto).

L’opzione può poi essere revocata, qualora il locatore lo decida, durante ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui ha esercitato l’opzione. La revoca va fatta entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro dell’anno di riferimento.

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