Hai deciso di accettare l’offerta di una società straniera per l’acquisto della tua azienda? Vuoi acquistare l’impresa di un tuo concorrente per diventare più forte nel mercato? In tutti questi casi è bene che tu conosca tutte le normative che disciplinano questa compravendita al fine di procedere con sicurezza.
In questa guida sulla cessione d’azienda ti spiego come funziona, come si calcola l’avviamento, come funziona il licenziamento dei dipendenti e quando essi possono opporsi, come procedere con il notaio, quali sono le tasse da pagare durante e dopo l’atto, come redarre un contratto preliminare di compravendita.
Indice
Cos’è e come funziona
Con la cessione d’azienda o di ramo d’azienda, un soggetto ne trasferisce a un altro la titolarità, dietro pagamento di un corrispettivo. L’acquirente subentra in tutti i contratti e rapporti, quindi crediti e debiti (art. 2559 del codice civile) e anche i rapporti di lavoro, per cui i dipendenti passano da un’azienda all’altra, mantenendo tutti i diritti fino ad allora acquisiti (art. 2558 c.c. e s.s.).
Il trasferimento di crediti, debiti e rapporti opera in maniera automatica, senza che occorra uno specifico accordo, anche se, di solito, i contratti di cessione comunque comprendono tutti i dettagli in merito al trasferimento, con specificazione di tutti i rapporti in essere e dell’ammontare dei valori.
Attenzione
I crediti, sono trasferiti direttamente all’acquirente, invece, per i debiti contratti prima della cessione, il soggetto venditore continua a essere obbligato in solido con l’acquirente, a meno che i creditori diano apposito consenso al trasferimento della responsabilità unicamente alla nuova impresa (art. 2560 c.c.).
Calcolo dell’avviamento
E’ importante calcolare diligentemente l’avviamento dell’azienda, perché su quel valore deve essere calcolata l’imposta di registro e tra l’altro non sono pochi i contenziosi da parte dell’Agenzia delle Entrate proprio in questa particolare situazione, ecco perché é bene porre attenzione al calcolo.
L’Agenzia delle Entrate con la comunicazione di servizio n. 52 del 25/07/2003, ha dichiarato legittimo il metodo sancito nel D.P.R. 460/1996 (precedentemente abrogata).
L’avviamento, in base a questa disciplina, deve essere calcolato in base ai valori derivanti dagli studi di settore, oppure in assenza di questi, in base alla percentuale di redditività calcolata sui ricavi medi effettivi (o, in assenza, dichiarati) nei tre anni precedenti la cessione, moltiplicata per 3 (tale coefficiente può scendere a 2, ma solo quando lo richiede il particolare caso.
Detto così il calcolo può sembrare davvero articolato e difficile. Risulta sicuramente più chiaro con un esempio. Occorre quindi:
- Partire dai ricavi degli ultimi tre anni;
- Calcolarne la media;
- Calcolare la percentuale di redditività;
- Calcolare infine l’avviamento.
Esempio di calcolo
Anno | Ricavi (€) |
---|---|
2015 | 40.000 |
2016 | 55.000 |
2017 | 32.000 |
Totale | 127.000 |
Media 3 mesi | 42.333 |
Ricavi (€) | Reddito (€) |
---|---|
60.000 | 30.000 |
Formula redditività | % redditività |
= reddito/ricavi = 30.000/60.000 | = 0,5 = 50% |
Formula avviamento | Avviamento |
= (% redditività sul ricavo medio) x 3 = (50% di 42.333) x 3 | = 63.500 |
Attenzione
È comunque consigliabile, di persona oppure per il tramite del notaio o del proprio commercialista discutere preventivamente il proprio caso con l’Agenzia delle Entrate del tuo territorio, in modo da prevenire qualsiasi contenzioso futuro.
Licenziamento dipendenti
L’articolo 2112 del codice civile tutela i dipendenti dell’azienda ceduta: costoro passano automaticamente alla nuova azienda, mantenendo tutti i diritti acquisiti fino ad allora (TFR, ferie, anzianità lavorativa…).
Il trasferimento d’azienda quindi, non rappresenta causa di licenziamento dei lavoratori, al contrario: se con l’ingresso nella nuova azienda, le mansioni o le condizioni di lavoro mutano in maniera fondamentale, é il lavoratore che può decidere di:
- Dimettersi (artt. 2112 e 2119 c.c.);
- Opporsi al trasferimento.
Nel caso in cui il dipendente scelta di opporsi, la situazione che si viene a creare é piuttosto complessa, poiché si prospettano due casi:
- Se l’azienda A viene completamente ceduta ad azienda B, il lavoratore non può certo tornare in A, visto che é stata completamente venduta;
- Se l’azienda A cede a B solo un ramo d’azienda, il lavoratore dissidente potrebbe essere ricollocato in altri rami aziendali. Ma se l’azienda non riesce a ricollocarlo negli altri settori rimanenti, allora il licenziamento é legittimo (per giustificato motivo oggettivo).
Notaio
È possibile stipulare un contratto di cessione d’azienda senza notaio, con il solo ausilio del commercialista? La differenza sarebbe sostanziale, perché gli onorari notarili fanno lievitare il costo dell’operazione.
Purtroppo la risposta é negativa: in ambito cessioni aziendali interviene sempre il notaio in quanto come unica persona legittimata a depositare l’atto presso la Camera di Commercio (per la trascrizione sul Registro delle Imprese).
Il contratto deve essere stipulato con uno dei seguenti metodi:
- Atto pubblico;
- Scrittura privata autenticata.
In ognuno dei due casi serve comunque l’intervento del notaio.
Tassazione: aspetti fiscali
La cessione d’azienda o di un ramo, può generare un guadagno per il cedente, se il prezzo di cessione é superiore al valore contabile dei beni venduti. Tale guadagno viene tecnicamente chiamato “plusvalenza”, ex art. 86 D.P.R. 917/1986 (TUIR) e viene tassato. Il sistema fiscale prevede due tipi di tassazione della plusvalenza:
- Ordinario, si applica alle società;
- Differito, se il cedente é una ditta individuale può optare per quello differito, altrimenti, in mancanza di scelta si applica quello ordinario.
Con il regime differito, la plusvalenza viene divisa in importi uguali nell’anno in cui è avvenuta la cessione e al massimo nei quattro anni seguenti, se l’imprenditore era stato titolare dell’azienda (o del ramo) ceduta per i tre anni precedenti la cessione.
Attenzione
Sulla plusvalenza non si applica l’IRAP.
Attenzione
La cessione non rappresenta operazione imponibile ai fini IVA (art. 2 comma 3 lett.b) DPR 633/1972).
Sulle cessioni aziendali si calcola invece l’imposta di registro e la percentuale cambia a seconda che l’atto di cessione indichi o meno il prezzo di ogni bene che rientra nell’operazione di vendita:
Atto di cessione indica valore di ogni bene | (CASO 1.) |
---|---|
Voce | Percentuale imposta |
Avviamento | 3% |
Fabbricati residenziali non di lusso | 2% |
Fabbricati e relative pertinenze | 9% |
Terreni per costruzioni edilizie | 9% |
Terreni agricoli (compratore è uno IAP) | 9% |
Terreni agricoli (compratore non è uno IAP) | 12% |
Atto di cessione NON indica valore di ogni bene | (CASO 2.) |
Voce | Condizione |
Nell’operazione non ci sono beni immobili | 3% |
Nell’operazione c’è un fabbricato a cui applicare aliquota superiore al 2% | 2% |
Nell’operazione c’è un terreno agricolo venduto a un NON IAP | 9% |
Contratto preliminare
Il contratto preliminare serve a indicare gli obblighi e i diritti delle rispettive parti, prima della stipula del contratto di cessione vero e proprio.
Il preliminare deve essere stipulato nella stessa forma del definitivo, per cui in forma scritta, anche tramite scrittura privata semplice tra le parti, senza notaio (non è ammessa quindi la forma orale, pena la nullità dello stesso preliminare, ai sensi dell’art. 1351 c.c.).
Nel contratto, oltre a tutti i dettagli relativi alle aziende, é opportuno indicare anche:
- La presenza di una eventuale clausola penale (art. 1382 c.c.), da pagare a titolo risarcitorio se una delle parti dovesse cambiare idea e non voler più completare la cessione;
- La consegna della caparra e la specifica tipologia.
La legge infatti prevede due tipi di caparre:
- Penitenziale (art. 1386 c.c.). Se la cessione d’azienda non va a buon fine, la controparte può trattenerla e non potrà pretendere un risarcimento maggiore;
- Confirmatoria (art.1385 c.c.). Se la cessione non va a buon fine, la controparte ha più possibilità: può intascare la caparra e chiudere la situazione oppure chiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno.