La tua azienda è composta da molteplici rami, ma solo alcuni di essi sono redditizi mentre gli altri sono in perdita? Quello che puoi fare, se non intendi investire in futuro, è vendere i rami più svantaggiati al fine di rinforzare quelli che già vanno bene: puoi procedere con la cessione di ramo d’azienda.

In questa guida sulla cessione del ramo d’azienda ti spiego come funziona, qual è la procedura per farlo, quali sono le leggi e normative che ne disciplinano il comportamento, come sono gestiti i debiti aziendali, cosa succede ai dipendenti in seguito alla cessione e come viene tassata la compravendita.

Cos’è e come funziona

Come sancito dall’articolo 2112 del codice civile, il ramo d’azienda é una parte dell’azienda che funziona autonomamente sotto il profilo organizzativo rispetto all’intero complesso aziendale. Tale ramo può essere venduto con un contratto di cessione, trasferendone quindi la titolarità da un soggetto (detto cedente) a un altro (detto cessionario).

Il trasferimento del ramo d’azienda può avvenire:

  • Da ditta individuale a ditta individuale;
  • Da ditta individuale a società;
  • Da società a società;

Nulla vieta che la cessione avvenga anche da società a ditta individuale, ma si tratta del caso meno frequente. Di solito infatti avviene il contratto, da ditta individuale a società oppure tra due società.

Procedura

Con la cessione del ramo aziendale, i contratti dei dipendenti, nonché quelli che prevedono crediti e debiti (con i fornitori, clienti, ecc.), passano alla nuova azienda. Tuttavia, siccome la giurisprudenza talvolta ha messo in discussione tale automatismo, la cosa migliore da fare é quella di prevedere espressamente ogni accordo sul contratto di cessione.

La procedura inizia con la trattativa tra le due parti: il cessionario può chiedere al cedente tutti i documenti utili a vagliare l’offerta. Di solito il cedente fornisce un documento riassuntivo dei seguenti dati:

  • Attività e passività;
  • Immobilizzazioni materiali e immateriali;
  • Avviamento;
  • Ratei;
  • Dipendenti in essere e tutti i contratti con i collaboratori esterni;
  • Contratti con clienti e fornitori, quindi crediti e debiti;
  • Bilanci d’esercizio delle ultime annualità;
  • Eventuali cause e controversie in essere;
  • Ulteriori info utili.

Inoltre il cedente consegna anche una copia di:

  • Libri e scritture contabili;
  • Libro delle assemblee;
  • Libro del Cda;
  • Libro del Collegio sindacale se presente.

Attenzione

In caso di cessione a srl o a spa, occorre consegnare anche una perizia di stima che indichi la descrizione dei beni aziendali, il loro valore e i criteri utilizzati per la stima. Il perito deve essere super partes, nominato dal tribunale.

Una volta trovato un accordo, le parti si riuniscono per stipulare un contratto preliminare. Il preliminare deve avere forma scritta, pena la nullità, ma non é necessario che sia stipulato dinanzi a un notaio: va bene anche una scrittura privata non autenticata.

Nel preliminare vengono stabilite tutte le clausole e le regole dell’accordo, nonché anche l’eventuale penale nel caso in cui una delle parti non volesse più portare a termine la compravendita. Infine, le parti si rivolgono al notaio per stipulare l’atto di cessione, sotto forma di scrittura privata autenticata o atto pubblico.

Normativa

Alla cessione del ramo d’azienda si applica la stessa disciplina prevista per la cessione dell’intera azienda (articolo 2112 del codice civile). Questo perché lo scopo della normativa é soprattutto quello di tutelare i contratti ceduti, con particolare rilievo ai creditori del cedente e ai dipendenti.

Soprattutto per questi ultimi é previsto il passaggio automatico da un’azienda all’altra. Infatti, sebbene i contratto di cessione prevedano espressamente tale trasferimento, in mancanza tutti i dipendenti assunti passano automaticamente alla nuova azienda, con gli stessi diritti acquisiti fino ad allora.

Quindi ferie maturate, ROL, scatti di anzianità, TFR accumulato non subiscono mutamenti, il contratto passa semplicemente alla nuova azienda.

Inoltre, come stabilito dall’ex art.47 della L. 428/1990, se l’impresa che vende un ramo aziendale ha più di 15 dipendenti, con un anticipo di venticinque giorni rispetto alla cessione, deve comunicarla ai sindacati e alle rappresentanze di categoria. La comunicazione deve contenere i motivi della cessione, le conseguenze per i lavoratori e le misure atte ad arginare tali conseguenze.

Debiti

Un’altra parte che ottiene tutela dalla normativa, é quella rappresentata dai creditori del ramo aziendale ceduto. L’articolo 2560 del codice civile infatti, stabilisce che il soggetto cedente é liberato dai debiti solo se i creditori vi hanno acconsentito. In caso contrario quindi rimane obbligato insieme all’acquirente.

Il motivo di questa norma sta nel fatto che, in caso di vendita del ramo aziendale, le garanzie del creditore potrebbero comunque essere pregiudicate, per esempio perché la nuova azienda ha un patrimonio inferiore oppure ha molti più debiti.

Per questo motivo il cedente risponde in solido con l’acquirente, salvo pattuizione contraria con i creditori stessi, che acconsentono al passaggio, di fatto liberando il cedente.

Dipendenti

In caso di cessione d’azienda e di ramo aziendale, si applica l’articolo 2112 del codice civile, che stabilisce la conservazione di tutti i diritti acquisiti da parte dei lavoratori: i loro contratti passano alla nuova impresa, senza alcuna decurtazione su ferie, ROL, TFR, anzianità lavorativa.

Non occorre neanche che tale aspetto sia chiarito nel contratto di cessione (anche se di solito lo contempla): il passaggio é automatico. Le dipendenti in maternità possono terminare il loro periodo di astensione al lavoro, senza che siano pregiudicati i propri diritti e quindi rientrare nella nuova azienda al termine del congedo.

Se l’azienda cedente ha più di 15 lavoratori dipendenti, almeno 25 giorni prima della cessione, deve comunicare la cessione ai sindacati e alle rappresentanze di categoria, indicando le conseguenze che cadono sui dipendenti a causa della cessione e le misure per arginarle (art. 47 L. 428/1990).

Una volta che i sindacati ricevono la comunicazione se, nell’interesse di lavoratori, ritengono necessari dei chiarimenti, entro 7 giorni possono richiedere una consultazione con le aziende coinvolte,

Licenziamento

La cessione del ramo d’azienda non rappresenta motivo valido di licenziamento, al contrario, lo scopo della normativa é proprio quello di garantire la continuità contrattuale dei dipendenti e la conservazione dei diritti maturati nel tempo. Il lavoratore ha comunque tutto il diritto di opporsi al trasferimento. In questo caso però si profilano due situazioni:

  • Il lavoratore comunica l’opposizione al trasferimento alla nuova azienda. Questa deve provvedere a ricollocarlo in altro settore.
  • Se l’azienda non riesce a ricollocare il lavoratore in altro settore, a quel punto il dipendente può decidere di accettare, suo malgrado, il trasferimento. Se rimane della sua opinione e non accetta di passare alla nuova impresa, allora scatta il licenziamento. In questo caso l’interruzione del rapporto di lavoro é legittimata da cause oggettive.

Tassazione

Quando si parla di tassazione occorre valutare vari aspetti fiscali: prima di tutto la tassazione da applicare alla plusvalenza, intesa come il guadagno che il cedente ottiene se il prezzo ottenuto é maggiore del valore contabile dei beni.

Esempio

Prezzo di vendita pari a 5.000.0000 € > del valore contabile pari a 4.500.000 € = 500.000 € di plusvalenza

Su questa plusvalenza non si calcola l’IRAP ma, essendo considerato comunque un “reddito di impresa” a tutti gli effetti, si applica invece l’IRES, che dal 2017 é pari al 24%. Nell’esempio il 24% di 500.000 é pari a 120.000 euro e può essere pagato:

  • In un’unica soluzione, nell’anno della compravendita;
  • In un massimo di cinque rate, 1/5 ogni anno a partire dall’anno della compravendita e per i quattro successivi.

Attenzione

La rateizzazione in cinque anni é possibile solo se l’azienda si possiede da almeno un triennio, indipendentemente dal momento di acquisto dei singoli beni ceduti.

Imposta di registro

Le cessioni d’azienda e ramo aziendale non sono imponibili ai fini IVA, per cui, per il principio di alternatività, si applica l’imposta di registro. L’articolo 1 della Tariffa allegata al DPR n. 131/86 ne stabilisce l’aliquota, che dipende dalla presenza o meno del preciso prezzo di ogni bene venduto:

Calcolo imposta di registro
Atto di cessione indica valore di ogni bene(CASO 1.)
VocePercentuale imposta
Avviamento3%
Fabbricati residenziali non di lusso2%
Fabbricati e relative pertinenze9%
Terreni per costruzioni edilizie9%
Terreni agricoli (compratore è uno IAP)9%
Terreni agricoli (compratore non è uno IAP)12%
Atto di cessione NON indica valore di ogni bene(CASO 2.)
VoceCondizione
Nell’operazione non ci sono beni immobili3%
Nell’operazione c’è un fabbricato a cui applicare aliquota superiore al 2%2%
Nell’operazione c’è un terreno agricolo venduto a un NON IAP9%