L’IMU è l’Imposta Municipale Unica e si applica su immobili e pertinenze, fabbricati e terreni rurali di proprietà, ad eccezione della prima casa: in tal caso l’IMU è dovuta solo se la prima casa è un immobile di lusso, quindi appartiene alle categorie catastali A1, A8 e A9.
In questa guida completa sul codice tributo IMU ti spiego cos’è e a cosa si riferisce, qual è il codice tributo per l’imposta in base all’immobile, il codice tributo per sanzioni e interessi in caso di ravvedimento operoso, come calcolare la base imponibile e l’imposta dovuta in funzione dell’aliquota comunale ed infine quali sono le agevolazioni e riduzioni previste.
Indice
Qual è e a cosa si riferisce
Descrizione
Fino al 2013, l’IMU andava versata per una parte al Comune e per un’altra parte allo Stato. Quindi, nel momento in cui andavi a compilare il modello F24 per il pagamento dell’imposta, dovevi calcolare la quota spettante al Comune e indicarla con un codice tributo, e quella spettante allo Stato e indicarla con un altro codice tributo.
Attenzione
L’IMU non si paga sull’abitazione principale. Se però si tratta di un immobile di lusso, quindi di categoria catastale A1, A8 o A9 si paga anche sulla prima casa.
A partire dal 2013, l’IMU si versa solo al Comune, quindi il calcolo e la compilazione del modello F24 è ancora più semplice. Sono ancora sottoposti ad aliquota differente quota Stato e quota Comune solo gli immobili di categoria catastale D. Ecco di seguito una tabella con i codici tributo previsti:
Tipo immobile | Codice tributo |
---|---|
Abitazione principale di lusso (cat. catast. A1, A8 e A9) e relative pertinenze (box auto, garage…) | 3912 |
Terreni agricoli | 3914 |
Aree fabbricabili | 3916 |
Fabbricati rurali ad uso strumentale | 3913 |
Seconda casa (terza, quarta, ecc.) locata o non locata | 3918 |
Negozi e botteghe (locati e non locati) | 3918 |
Abitazioni rurali che non sono abitazione principale | 3918 |
Immobili categoria D quota Stato | 3925 |
Immobili categoria D quota Comune | 3930 |
Sanzione da accertamento | 3924 |
Interessi da accertamento | 3923 |
Saldo
L’IMU da pagare si versa in due momenti:
- Un acconto, entro il 16 giugno;
- Il saldo, entro il 16 dicembre.
L’aliquota ordinaria dell’IMU è dello 0,76%, ma ogni comune può aumentarla o diminuirla, sempre entro determinati limiti. L’aliquota applicata dal singolo comune quindi, può essere compresa tra 0,46% (aliquota minima) e 1,06% (aliquota massima).
Sul sito del Ministero delle Finanze puoi trovare l’aliquota IMU precisa prevista dal tuo Comune, semplicemente effettuando una ricerca per Regione e poi per Comune.
Base imponibile
La base imponibile si calcola diversamente a seconda che si tratti di:
- Immobili;
- Terreni agricoli.
Immobili
La base imponibile si calcola prendendo la rendita catastale dell’immobile valida al 1° gennaio dell’anno (quindi può cambiare ogni anno!). Poi si aumenta la rendita del 5% e il risultato si moltiplica per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale:
Categoria Catastale | Coefficiente |
A (ad eccezione di A10), C2, C6 e C7 | 160 |
B, C3, C4, C5 | 140 |
A10, D5 | 80 |
D (tranne D5) | 65 |
C1 | 55 |
Terreni agricoli
La base imponibile si calcola aumentando del 25% il reddito in vigore al 1° gennaio dell’anno e poi moltiplicandolo per i seguenti coefficienti:
Terreni agr. appartenenti a coltivatori diretti e imprese agricole | 110 |
Tutti gli altri terreni | 130 |
Calcolo
Vediamo un esempio di calcolo:
Esempio Immobile
Supponiamo che l’aliquota IMU applicata al tuo Comune sia pari al 1%. L’immobile ha
- Rendita catastale di 1.000;
- Categoria catastale A2 quindi, quindi coefficiente 160.
Calcolo IMU
1.000 + 5% di 1.000 = 1.050
1.050 * 160 = 168.000
1% di 168.000 = 1.680 IMU dovuta
Agevolazioni
Sono previste delle riduzioni IMU in caso di:
- Immobili di particolare interesse culturale o inagibili;
- Comodato d’uso gratuito;
- Affitto con contratto a canone concordato.
1. Immobili storici o inagibili
La base imponibile è diminuita del 50% se l’immobile è:
- Di particolare interesse culturale;
- Dichiarato inagibile ed effettivamente non abitato.
2. Comodato d’uso gratuito
La Legge n. 208/2015, prevede l’abbattimento del 50% della base imponibile IMU se l’immobile è concesso in comodato d’uso gratuito a un parente entro il primo grado. È necessario che:
- Il comodato sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
- L’abitazione non sia di lusso;
- Il comodante la usi come abitazione principale;
- Il comodante abbia, oltre alla casa abitata, al massimo un altro immobile su territorio italiano.
Il comodante deve consegnare al proprietario una dichiarazione scritta e firmata in cui conferma di possedere i suddetti requisiti.
3. Locazioni a canone concordato
Se hai affittato un immobile con canone concordato, hai diritto a una diminuzione della base imponibile IMU del 25%.
Pagamento
Dopo aver compilato il modello F24, puoi effettuare il pagamento in:
- Posta;
- Banca;
- Tabaccherie convenzionate con Banca ITB.
Se sei titolare di partita IVA oppure stai pagando l’IMU usando dei crediti fiscali a compensazione, sei obbligato a presentare il modello F24 per via telematica (anche se il saldo è zero).
Attenzione
Nel modello F24 ricorda di arrotondare le cifre per difetto se le cifre decimali sono minori di 50 centesimi, e per eccesso se sono da 50 centesimi in poi.
Box auto
Il box auto si intende pertinenziale solo se è nelle immediate vicinanze dell’abitazione, altrimenti costituisce immobile a parte (Cassazione, sez. sent. n. 15668/2017).
Esempio
Hai una casa di proprietà e questa è abitazione principale. Non è di lusso, quindi sei esente IMU. Hai anche un garage, ma si trova in un altro palazzo, quartiere, comunque non in una zona immediatamente vicina a casa tua. In questo caso il box rappresenta un altro immobile ed è dovuta l’IMU.
Distanza
In molti quindi si domandano quale sia la distanza massima, entro la quale il garage si considera pertinenziale: un garage può considerarsi pertinente se situato nello stesso edificio o al massimo entro 400 metri (cfr. newsletter n.8 di dicembre 2004, Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia).
Ravvedimento operoso
Se sei in ritardo con il pagamento dell’IMU, che sia l’acconto o il saldo o entrambi, puoi avvalerti dell’istituto del ravvedimento operoso:
- Entro 14 giorni dalla scadenza: sanzioni pari allo 0,1% per ogni giornata di ritardo + interessi al tasso legale;
- Entro 30 giorni dalla scadenza: sanzioni pari allo 1,5% per ogni giornata di ritardo + interessi al tasso legale;
- Entro 90 giorni dalla scadenza: sanzioni pari allo 1,67% per ogni giornata di ritardo + interessi al tasso legale;
- Sono passati più di 90 giorni dalla scadenza per il pagamento: devi pagare, oltre all’IMU dovuta, una sanzione del 3,75% + interessi al tasso legale.
Il tasso di interesse legale varia di anno in anno, di solito ammonta tra lo 0,1 e lo 0,3%.
I codici tributo da usare sono, oltre a quello per l’imposta dovuta:
- Sanzione: codice tributo 3924;
- Interessi: codice tributo 3923.