L’eredità è l’insieme di beni che lascia un defunto ai suoi discendenti o ascendenti. L’asse ereditario può essere composto da beni mobili, immobili, da somme di denaro, conti correnti, titoli. Tutto ciò viene diviso tra gli eredi.
In questa guida completa sulla collazione ereditaria ti spiego il significato di questo termine, ti faccio alcuni esempi concreti, ti spiego cos’è la collazione di somme di denaro, se e quando è obbligatoria e infine quali sono i termini di prescrizione previsti per avviare una collazione.
Significato
La collazione è un atto con cui gli eredi riconsegnano all’asse ereditario i beni ottenuti in donazione dal defunto quanto era vivente. Spieghiamoci meglio: capita che una persona decida di donare qualcosa, per esempio una casa. Questa azione però, nel momento in cui tale persona muore, toglie agli altri futuri eredi: avvantaggia il ricevente della casa, ma danneggia gli altri eredi, che così hanno un bene in meno al momento della morte.
Supponiamo che un padre abbia una moglie e tre figli. Dona una casa a un solo figlio. Quando muore, il figlio che ha ricevuto la casa in donazione deve “restituirla” per farla rientrare nell’eredità, in modo che tutti gli eredi possano avere la propria quota. In questo modo l’asse ereditario si ricostituisce in maniera legittima e nessuno viene danneggiato.
La motivazione di questo atto sta nella tutela di tutti gli eredi: se una persona mentre è in vita dona uno o più beni a un erede piuttosto che a un altro, è chiaro che l’altro ne viene danneggiato. La donazione incide quindi non poco sul totale dei beni lasciati dal defunto e, di conseguenza, sulle quote spettanti a ogni erede.
La legge quindi ha lo scopo di reintegrare l’asse ereditario a vantaggio dei familiari più vicini, per evitare che atti di donazione in vita del defunto abbiano ridotto significativamente l’eredità e quindi le quote di tutti gli eredi legittimi.
Esempi
Supponiamo che Mario Rossi muoia, lasciando a coniuge e due figli dei beni per un valore totale di 300.000 euro. Durante la sua vita però, ha regalato a un figlio una casetta del valore di 100.000 euro. Questo figlio, attraverso la collazione, dovrà restituire la casa (o l’equivalente in denaro) in modo da ricostituire l’asse ereditaria.
L’eredità da ripartire tra mamma e i due figli quindi, non sarà di soli 300.000 euro, ma di 400.000 euro (300 + 110). Senza la collazione, gli eredi avrebbero ottenuto meno, ora invece, con i 100.000 euro in più, la quota risultante è maggiore. Forse il figlio che ha dovuto restituire la casa ci ha perso, ma purtroppo bisogna ricostituire l’asse ereditario, per non danneggiare gli altri eredi.
I soggetti tenuti alla collazione sono i seguenti:
- Figli;
- Nipoti (solo figli dei figli e non figli di fratelli);
- Coniuge.
Non si può fare collazione se il defunto ha donato un bene a una persona diversa da questi. Quindi se per esempio ha donato a un cugino, a un non parente, ecc. non si può chiedere la restituzione del bene a costoro.
Sono oggetto di collazione solo i beni di una certa rilevanza. Donazioni di irrilevante valore non rientrano nella collazione, così come non rientrano le spese per il mantenimento (se i due erano separati/divorziati), per la scuola dei figli.
Tipologie
La collazione può avvenire:
- In natura, quando si restituisce precisamente il bene ottenuto con la donazione. Quindi questo bene cessa di essere proprietà esclusiva e rientra nell’asse ereditario;
- Per equivalente, quando il donatario (ossia colui che ha avuto un bene in donazione) non lo rende, ma ne restituisce il corrispettivo valore in denaro. Questo avviene sopratutto quando oggetto della donazione sono stati degli immobili: il donatario al posto di restituire la casa, paga in denaro il valore corrispondente. Il prezzo da pagare è il valore del bene al momento della morte del donante: non si considera quindi il valore del bene al momento della donazione.
Di somme di denaro
Supponiamo che Mario Rossi muoia, lasciando a due figli un’eredità di 100.000 euro. Quando Mario era in vita, ha donato 30.000 euro a uno dei figli.
Alla morte di Mario, il figlio che ha ricevuto i 30.000 euro li deve restituire (art. 751 codice civile). Tuttavia, non deve restituirli materialmente: per semplificare le cose, al momento della divisione dell’eredità riceve una somma inferiore.
Esempio
Mario Rossi muore e lascia un’eredità di 100.000 euro a due figli. Un figlio aveva ottenuto 30.000 euro da Mario, quando quest’ultimo era ancora in vita. In base alla legge, al figlio 1 spetta 50.000 euro di eredità, al figlio 2 spettano altri 50.000 euro di eredità.
Tuttavia, considerando i 30.000 euro, l’eredità sarebbe stata di 130.000 euro, da dividere in 2, ossia 65.000 euro a testa. Ciò significa che al figlio 1 spetteranno 65.000 euro dei 100.000 euro, mentre al figlio 2 spettano i restanti 35.000 euro (che sommati ai 30.000 euro ricevuti mentre Mario era in vita, fanno 65.000 euro). Quindi, grazie alla collazione, entrambi hanno ricevuto 65.000 euro.
Obbligo
L’obbligo di collazione nasce in maniera diretta il giorno dell’apertura della successione (Cassazione, sent. n. 22721/2018), indifferentemente dal fatto che gli altri eredi ne facciano domanda.
Attenzione
L’obbligo di collazione sorge solo se tra gli eredi ci sono coniuge e/o discendenti diretti (figli, nipoti). Se gli eredi sono altri (nipoti figli di fratelli, cugini, zii, ecc.) allora in questo caso non c’è alcun obbligo di collazione.
Esempio
Tizio muore e lascia 50.000 euro di eredità. Come eredi ci sono solo due nipoti (figli del fratello). I nipoti non sono discendenti diretti. Mentre Tizio era in vita, a uno dei due nipoti ha donato 10.000 euro. Questo nipote non deve restituirli, non essendo discendente diretto né lui né l’altro erede.
Imprescrittibile
Non c’è termine prescrizionale. L’azione di collazione è imprescrittibile: ciò significa gli eredi danneggiati da una donazione, possono chiedere in qualunque momento la restituzione di beni/denaro regalati dal defunto mentre costui era vivente. Gli eredi procedono quindi a invitare l’altro erede a restituire quanto deve, se il donatario non vi provvede autonomamente all’apertura della successione.
Se non lo fa, bisogna esperire un tentativo di conciliazione attraverso un mediatore autorizzato dal Ministero della Giustizia. Se la conciliazione non va a buon fine, bisogna procedere con una vera e propria causa dinanzi al giudice.