Sebbene il settore agricolo sia in diminuzione nel nostro Paese, ci sono ancora tante primizie che vengono prodotte in Italia e l’attività agricola, fortunatamente, non è ancora scomparsa. Ovviamente, chiunque presti il suo lavoro nel settore dell’agricoltura, dietro corrispettivo, per la coltivazione di terreni o per l’allevamento di bestiame o per altre attività connesse all’attività agricola, deve essere assunto rispettando tutte le regole previdenziali, fiscali ed infortunistiche.
Allora, come assumere un bracciante agricolo? Quali forme contrattuali possono essere utilizzate? Prima di tutto occorre fare delle differenze: se si intende assumere un bracciante agricolo da impiegare in modo continuativo, oppure per lavori occasionali.
In ragione di ciò, in particolare, il sito dell’INPS, distingue:
1. Operai a tempo determinato ODT (detti anche braccianti agricoli o giornalieri di campagna), assunti per periodi brevi, saltuariamente, anche per sostituire altri operai assenti.
2. Operai a tempo indeterminato OTI (detti anche salariati fissi), sono quei lavoratori assunti appunto a tempo indeterminato, il cui contratto non ha scadenza.
3. Lavoratori assimilati: piccoli coloni. Sono coloro che costituiscono un rapporto di lavoro di natura associativa e le cui giornate di lavoro, in un anno, sono inferiori a 120. Seguono le indicazioni lavorative del concedente, il quale si occuperà del versamento dei contributi INPS.
4. Lavoratori occasionali accessori. Questa è la forma di collaborazione più usata, quando si tratta appunto di prestazioni di lavoro di tipo saltuario. Il D.L. 112/2008 ha infatti esteso agli imprenditori agricoli, la possibilità di instaurare collaborazioni occasionali accessorie, remunerate attraverso i cosiddetti “voucher”. I voucher (che possono essere acquistati nelle sedi INPS, sul sito INPS o presso i Centri per l’impiego) hanno un valore nominale di 10 euro, di cui 7,5 euro vanno al lavoratore, gli altri 2,5 euro sono per la copertura di contributi INPS e spese. Le prestazioni pagate con voucher non sono tassabili ai fini fiscali (Circ. 81 del 31/07/2008 –Circ.94 del 27/10/08)
Sempre il D.L. 112/2008, sottolinea che è possibile avvalersi di lavoro occasionale accessorio (quindi pagato con voucher), solo in questi casi:
– le aziende di qualsiasi dimensione e fatturato, possono avvalersi di prestazioni occasionali accessorie solo se svolte da pensionati e studenti under 25 (solo studenti e pensionati e non da altri soggetti, come le casalinghe per esempio, come precisato dalla riforma Fornero Legge 92/2012).
– le azienda con un volume d’affari inferiore a 7000 euro annui, possono avvalersi invece di prestazioni occasionali svolte da lavoratori di qualsiasi età, disoccupati o di qualsiasi professione, purché non risultino iscritti, nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Attenzione: il committente, quando assume un lavoratore agricolo occasionale accessorio, deve darne apposita comunicazione preventiva all’INAIL.
Cosa deve fare un privato?
Supponiamo che tu sia un privato, che tu possegga un fondo e che tu abbia bisogno di lavoratori occasionali per la gestione, coltivazione, manutenzione del tuo terreno o bestiame. Il tuo caso può essere ricompreso nella seconda opzione (volume d’affari inferiore a 7000 euro), poichè, con un volume d’affari inferiore a 7000 euro, si rientra in un regime di “esonero IVA”. Puoi quindi usare i voucher per pagare il lavoratore. Ricorda, ovviamente, di comunicarne l’assunzione all’INAIL.