Sei socio di una srl (società a responsabilità limitata), ma non desideri più farne parte e quindi vorresti cedere le tue quote societarie? Puoi infatti vendere le tue quote a un terzo soggetto (può essere sia una persona estranea alla società, sia un altro socio), il quale rileverà la posizione tua sociale, nonchè gli obblighi e le responsabilità nei confronti della società.

In caso di cessione delle quote di una srl, occorre tenere presente due aspetti: quello giuridico (e quindi riguardante il trasferimento contrattuale delle quote) e quello fiscale (relativo quindi alla tassazione sul reddito ricavato dalla vendita delle quote). Vediamo di seguito entrambi gli aspetti.

Impresa

Come cedere le quote di una srl

Grazie alla novità introdotta con la Legge 133/2008 (comma 1 bis dell’art.36), non é più necessario un notaio per redigere il contratto di cessione, ma può occuparsene direttamente il commercialista, garantendo competenze e, soprattutto, costi più limitati. Il commercialista quindi si occuperà di redigere il contratto di cessione. Il cedente e il cessionario dovranno recarsi presso lo studio del commercialista prescelto, muniti dei propri documenti di identità e degli altri documenti aziendali necessari. Il dottore commercialista predisporrà una scrittura privata di cessione in formato elettronico dove cedente e cessionario apporrano la propria firma in digitale. Il commercialista si occuperà di sbrigare le varie pratiche di comunicazione:

– all’Agenzia delle Entrate per la registrazione dell’atto e il pagamento dell’imposta di registro ed i bolli dovuti, per conto di cedente e cessionario.

– alla Camera di Commercio per la comunicazione dell’avvenuta cessione delle quote e il pagamento dei bolli dovuti e dei diritti di segreteria camerali; La Camera di Commercio, lavorata la pratica, invierà al dottore commercialista una visura aggiornata della società, su cui appare la nuova compagine sociale.

Tassazione cessione quote srl

Il prezzo delle quote vendute viene determinato in accordo tra le parti e può essere maggiore o minore del valore nominale della partecipazione. Per esempio: il socio aveva una partecipazione di 10.000 euro ma la vende a 11.000 euro: in questo caso ha ottenuto una plusvalenza. Se invece la vende a 9.000 euro, ha avuto una minusvalenza. Se la vendita realizza una plusvalenza, il ricavato rappresenta reddito soggetto a tassazione. La minusvalenza invece, non è tassata. non concorre alla formazione del reddito. La tassazione della plusvalenza dipende dal tipo di partecipazione ceduta:

– se si tratta di partecipazione non qualificata, viene tassata con un imposta sostitutiva del 20%;

– se si tratta di partecipazione qualificata la plusvalenza si somma alla base imponibile IRPEF nei limiti del 49,72% del suo importo.

Una partecipazione si intende qualificata quando é superiore al 20% del capitale di una società non quotata in Borsa o superiore al 2% del capitale di una società quotata in Borsa.