L’assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli, può essere modificato nel tempo. Ci sono due tipi di modifiche che possono essere apportate all’assegno di mantenimento: la prima, quella relativa all’adeguamento ISTAT, va fatta ogni anno, per adeguare l’assegno di mantenimento al costo della vita, ed è obbligatoria per legge (comma 7, art. 5 della legge n.898 del 01/12/1970).

La seconda modifica invece, dipende da vari fattori. L’importo dell’assegno di mantenimento, può subire delle modifiche (sia in aumento che in diminuzione) in base a determinati fattori che vanno valutati caso per caso. Vediamo insieme le situazioni più comuni.

Assegno di mantenimento

Adeguamento ISTAT dell’assegno di mantenimento

Ogni anno il coniuge che versa l’assegno di mantenimento, deve provvedere all’adeguamento ISTAT dell’importo. L’assegno deve essere rivalutato in base all’indice FOI (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito dell’ISTAT). A questo link una guida completa su come rivalutare l’assegno di mantenimento in base a questo indice.

Come chiedere l’aumento dell’assegno di mantenimento

L’importo da versare, può diminuire o cresce, a seconda di varie situazioni. Se per esempio ci sono cambiamenti oggettivi nel tenore di vita di uno dei coniugi separati.

Come agire?

Come sempre, é possibile cercare di accordarsi in via stragiudiziale. Questo significa che le parti, di comune accordo, alla presenza o meno dei rispettivi avvocati, possono accordarsi per una modifica dell’importo da versare. Se non c’è accordo, l’unica via da percorrere é quella del tribunale. Il coniuge che pretende un aumento, dovrà quindi rivolgersi al giudice e provare di aver diritto all’aumento. Occorre rivolgersi al Tribunale che ha pronunciato la separazione.

Il giudice quindi, fisserà un’udienza, e, sentite le parti e considerate le prove, provvederà a emettere una sentenza in merito (art. 710 del codice di procedura civile).

Un caso specifico

Un tipico caso é quello della moglie che perde la propria occupazione lavorativa, ritrovandosi disoccupata. Una sentenza della Cass. Civ. del 19.03.2012 n. 4312, ha confermato l’aumento dell’importo dell’assegno di mantenimento.