Difendersi da soli davanti al giudice di pace, si può: la legge prevede che sia possibile difendersi da soli, senza avvocato, purchè siano rispettati determinati requisiti: sebbene quindi circolino in rete informazioni non corrette e sembra che alcuni giudici respingano richieste di difesa personale, è bene fare chiarezza su questo argomento.
Fare una causa e difendersi in prima persona, senza affidarsi (e pagare) un avvocato, é possibile, sia in veste di attore che di convenuto (significa che è possibile sia se siamo stati querelati, sia se siamo stati noi ad aver querelato qualcuno). Vediamo come e in quali casi.
Come difendersi da soli davanti al giudice di pace
E’ possibile se:
1. come già detto, si tratta di cause davanti al giudice di pace.
2. il valore della controversia non supera i 1.100 euro o, negli altri casi, se il giudice, su richiesta dell’interessato, da la sua autorizzazione tenendo sempre conto della natura e dell’entità della causa. La ratio sta in termini di convenienza. Per esempio: se dobbiamo avere 300 euro da un debitore, si può far ricorso a un avvocato spendendone 500? Non sarebbe assolutamente conveniente. Ecco perchè è prevista la possibilità di difendersi da soli per questioni di importo minimo.
A quale giudice di pace rivolgersi quando si intenta una casa, sapendo di non voler rivolgersi a un avvocato? In generale, occorre rivolgersi al giudice del luogo di residenza del convenuto. E’ possibile rivolgersi al giudice del luogo di residenza proprio, solo se il convenuto in Italia non ha alcuna dimora, residenza o domicilio.
E’ possibile anche rivolgersi al giudice di pace del luogo ove si trovano i beni per le cause di servizi condominiali o del luogo ove deve essere fatto un pagamento/consegnata una cosa/adempiuta una obbligazione.
In caso di multa per infrazioni sul codice stradale, il ricorso va presentato al giudice del luogo in cui è stata elevata la multa.
Cosa si deve fare? Il soggetto prima di tutto, deve esporre i fatti. Può farlo in due modi:
– in forma scritta. Deposita quindi un proprio atto scritto (che in gergo si chiama “citazione” se stiamo agendo per primi; “costituzione” se intendiamo difenderci da una citazione);
– in forma orale. Espone oralmente tutte le proprie ragioni al giudice, il quale le raccoglierà in un verbale.
E’ possibile anche farsi rappresentare da un terzo non avvocato, conferendogli un mandato scritto in calce alla citazione o in un atto separato.
Chi preferisce evitare un avvocato, deve comunque avere una certa esperienza in pratiche burocratiche, soprattutto se è l’attore della querela. Questo per evitare che, per vizi di forma, la domanda venga subito rigettata.
Fonti: Cassazione S.U. sent. n. 9767/2001. Articolo 13 c.1, lett. a) D.L. n. 212/2011 conv. nella L. n. 10/2012.