Svariati sono i casi in cui un soggetto potrebbe voler dimostrare un pagamento in contanti, quando questo avviene in nero, senza ricevuta. Cosa succede però se tra le parti sorge una disputa proprio relativa al pagamento? Come dimostrare un pagamento in contanti anche se non si possiede alcuna prova cartacea dell’avvenuto pagamento?
E’ possibile provare l’avvenuto pagamento tramite dei testimoni? L’effettivo movimento di denaro, in assenza di una quietanza, di una fattura, di un assegno o un bonifico, soprattutto quando la somma in questione è piuttosto alta, come può essere provato, per esempio durante una causa, oppure all’interno di un ricorso per decreto ingiuntivo? Esaminiamo quest’aspetto alla luce del codice civile e delle recenti sentenze giudiziali.
Come dimostrare un pagamento in contanti
La prova per testimoni
L’art. 2721 c.c. parla chiaro: la prova per testimoni dei contratti è ammessa solo per oggetti il cui valore non supera le cinquemila lire (euro 2,58). Se quindi la discordia tra le parti è relativa a un contratto, la prova testimoniale è inammissibile, se l’oggetto supera questa somma.
Non bisogna tuttavia fraintendere il suddetto articolo. Come specifica infatti, è solo per i contratti che si applica tale limite: non è quindi applicabile ai fatti storici che si intendono provare, essendo appunto, il limite dell’art. 2721 c.c. applicabile solo in presenza di un contratto. L’insussistenza dell’applicazione del suddetto limite, è stata sancita anche dalla sentenza n. 8236 24/05/20124 della Cassazione civile. Per meri fatti storici quindi, non relativi a un contratto tra parti, la testimonianza di un soggetto costituisce elemento probatorio. Altre eccezioni al limite suddetto, sono elencate nell’art. 2724 c.c.
L’articolo del codice civile non è comunque ostativo per chi vuole dimostrare un pagamento, in quanto nessuno (o quasi) intenterebbe comunque un giudizio per importi inferiori a cinquemila lire. Oltre questa somma quindi, la prova testimoniale è sempre ammissibile, anche nei contratti.
Per i contratti
In presenza di un contratto invece, ci sono alternativi e consolidati strumenti probatori, vista l’inammissibilità d’una prova testimoniale, attraverso cui dimostrare un pagamento senza ricevuta? in realtà, lo stesso articolo 2721 c.c. sottolinea nel secondo comma che, nonostante il limite di cinquemila lire, l’autorità giudiziaria può comunque permettere la prova oltre tale limite, tenendo conto della qualità delle parti e della natura contrattuale. Il giudice può quindi disporre l’ammissibilità di una prova testimoniale.
Gli altri casi
Cosa fare se nel proprio caso la prova testimoniale è inammissibile o non esiste nessuno disposto a testimoniare? L’articolo 2697 c.c. stabilisce che chi vuol far valere un diritto in giudizio ha l’obbligo di dimostrarlo. Non sono elencati specifici strumenti alternativi probatori. Essi dipendono dalla situazione, dal caso, dalle circostanze: chiunque intende far valere un diritto, ha l’onere di provare con qualsiasi mezzo legittimo, l’esistenza del medesimo.