Disdire una polizza assicurativa, che sia semestrale o annuale, è molto semplice: basta aspettare la scadenza e non rinnovarla, semplicemente, perchè non è più valido il tacito rinnovo (Decreto Legge n.179). Cosa fare invece se si desidera disdire l’assicurazione auto prima della scadenza naturale del contratto?
I casi e le procedure sono diverse, a seconda del motivo che spinge l’assicurato a disdire la polizza RCA. I motivi possono infatti essere i più disparati: per insoddisfazione del cliente, per vendita dell’auto, furto, rottamazione o decesso del titolare. In alcune di queste situazioni è previsto anche il rimborso del premio pagato e non goduto. Vediamo i singoli casi.
1. Insoddisfazione del cliente
La disdetta di una polizza RCA, può essere richiesta in qualsiasi momento, anche prima della scadenza. Purtroppo però, non tutte le compagnie riconoscono il rimborso del premio pagato e non dovuto, per cui, anche se disdici la polizza, non è detto che otterrai parte del denaro indietro. Per sapere se è previsto un rimborso, chiedi informazioni alla tua compagnia.
C’è un’altra considerazione da fare, nel caso in cui il pagamento del premio sia semestrale. Le polizze infatti, hanno scadenza annuale e il pagamento semestrale è solo una possibilità prevista dalla singola agenzia. Se quindi decidi di disdire prima che siano trascorsi i sei mesi, è probabile che tu sia obbligato comunque a pagare ll successivo semestre, nonostante la disdetta. Anche in questo caso quindi, ti conviene chiedere maggiori informazioni alla tua compagnia.
2. Rottamazione, vendita o furto
In questi casi puoi chiedere la disdetta della polizza Rca ed anche il rimborso del premio pagato non dovuto, ovviamente esibendo alla compagnia assicurativa i documenti attestanti la singola situazione (rottamazione, vendita, denuncia di furto). Ti saranno restituiti i giorni di copertura assicurativa non ancora goduti, il contratto viene annullato e quindi tutti i diritti e doveri ad esso collegati.
Se compri una nuova auto, puoi anche chiedere il trasferimento o “portabilità” della polizza dalla vecchia auto alla nuova. Ovviamente il premio da pagare potrebbe essere maggiore se, per esempio, la nuova auto è di grossa cilindrata rispetto alla vecchia.
3. Decesso del proprietario dell’auto
Alcune compagnie continuano la copertura per ulteriori sei mesi dal decesso, altre la cessano immediatamente. Le informazioni in tal senso sono discordanti tra le varie compagnie, per cui la cosa migliore da fare è quella di considerare sin da subito l’auto come non assicurata. Occorre comunque telefonare tempestivamente la compagnia e avvisare del decesso.
Spesso alcuni si chiedono se sia possibile ereditare la polizza del defunto (magari per convenienza, considerata la classe RCA del defunto). La risposta é no. La polizza del defunto non può essere ceduta agli eredi (neanche se sono conviventi, tramite legge Bersani), ad eccezione di una sola persona: il marito (o la moglie) se erano in comunione dei beni. L’auto dovrà però essere intestata al coniuge. Se l’auto viene intestata ad altri eredi o a terzi, partirà con la sua propria relativa classe di appartenenza.