Come funziona il condono edilizio? Il condono edilizio è una legge speciale a cui possono fare ricorso i cittadini per chiedere un annullamento totale o parziale (condono edilizio totale e condono edilizio parziale) di una pena, in deroga alla normativa vigente e ha validità temporale limitata.
Il condono edilizio ha quindi delle analogie con il condono fiscale: non é sempre vigente, ma può essere introdotto momentaneamente, con una legge speciale: in un arco di tempo stabilito le persone interessate, possono decidere di aderirvi o meno, facoltativamente, proprio come avviene per il condono fiscale.
Il Parlamento ne definisce il raggio d’azione, ovvero per quali reati può essere applicato, per quanto tempo é possibile aderirvi. Solitamente inoltre, per aderire a un condono edilizio, occorre pagare una certa somma di denaro, che può variare caso per caso, anche in relazione di ciò che si desidera condonare. il condono è un provvedimento a cui si può aderire facoltativamente, per sanare talune posizioni: seppur conveniente quindi (perchè é possibile sanare un reato pagando di solito meno rispetto alla sanzione piena prevista) rimane comunque facoltativa.
In Italia nel corso degli anni si sono succeduti tre condoni: quelli disciplinati dalle leggi n. 47 del 1985 (Governo Craxi I, dalle leggi n. 724 del ‘94 (Governo Dini) e dalla legge n. 326 del 2003 (Governo Berlusconi II). Ad oggi quindi, non è possibile chiedere alcun condono edilizio o almeno fino a quando non venga varato un nuovo provvedimento in merito.
Differenza tra condono edilizio e sanatoria: spesso, soprattutto i non addetti al settore, confondono il condono con la sanatoria. SI tratta in realtà di due istituto diversi: il primo, come già detto, é una legge speciale, mentre la sanatoria è un provvedimento amministrativo normalmente consentito. É quindi sempre in vigore (disciplinato dal Testo Unico dell’Edilizia), e si può chiedere per interventi eseguiti senza permesso o in difformità da esso.