Le precedenti istruzioni di compilazione del modello 730/2014 non erano sufficientemente esaustive e lasciavano alcuni dubbi interpretativi su come avrebbero dovuto comportarsi i proprietari di case che, non hanno pagato l’IMU sulla prima casa, ma che hanno dovuto pagare il conguaglio di gennaio 2014 (conosciuto anche come mini IMU).
Con il provvedimento n. 34411 del 10 marzo 2014 dell’Agenzia delle Entrate, é stato chiarito nello specifico come indicare l’IMU nel modello 730. Di seguito il quadro completo della situazione per ogni caso venuto a crearsi dopo l’abolizione dell’IMU prima casa: IMU non pagata affatto, IMU pagata, Mini IMU pagata.
– IMU non pagata affatto: il reddito degli immobili di chi ha goduto totalmente dell’abolizione dell’IMU e quindi non ha versato neanche la Mini IMU, concorre alla formazione dell’imponibile IRPEF, va però dedotta la rendita catastale dell’immobile.
– IMU pagata: le abitazioni principali appartenenti alla categoria A1, A8 e A9 (immobili di lusso) che hanno già pagato l’IMU, non pagano l’IRPEF nel 730 e quindi non usufruiscono della relativa deduzione.
– Mini IMU pagata: per gli immobili per cui si é pagata la Mini IMU di gennaio non é dovuta nè IRPEF nè addizionali. Quindi questi immobili non rientrano assolutamente nella formazione dell’imponibile IRPEF e, conseguentemente, non godono delle relative deduzioni. In questi casi, nel quadro B (redditi da fabbricati), nella colonna 12 che annovera i casi particolari IMU, occorre inserire il codice 2. Inoltre, alla voce “IMU dovuta per il 2013“ (colonna 10) occorre inserire l’importo della Mini IMU.