Il contratto di lavoro a chiamata (detto anche intermittente), é un contratto di lavoro subordinato, disciplinato dagli articoli 33-40 del decreto legislativo 276/2003. Questo rapporto di lavoro, può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato, inoltre, può essere di due tipi:

1. Contratto con obbligo di risposta alla chiamata: quando il lavoratore deve essere sempre a disposizione del datore di lavoro, ogni volta che riceve una chiamata.

2. Contratto senza obbligo di risposta alla chiamata: quando il lavoratore non ha questo obbligo, ma può decidere se accettare o meno la chiamata al lavoro.

Vediamo quando é possibile il licenziamento per questo tipo di contratti.

Contratto

Come licenziare nel contratto a chiamata

Al lavoratore assunto con contratto di lavoro a chiamata a tempo indeterminato o a tempo determinato, si applica la normativa dei licenziamenti individuali come per i lavoratori dipendenti. Il contratto a chiamati infatti, é un tipo di lavoro subordinato, anche se si caratterizza per il fatto che la prestazione di lavoro vanno rese solo nei casi in cui sia richiesta dal datore di lavoro.

La risoluzione del contratto (e quindi il licenziamento) è ammessa, come per i rapporti di lavoro dipendente in generale, in due casi

1. Licenziamento per giusta (licenziamento in tronco), per motivi talmente gravi, tali da non permettere la prosecuzione, neanche momentanea, del rapporto di lavoro. Il lavoratore quindi viene licenziato in tronco. Se è in azienda è invitato subito ad andarsene, Seguirà una formale lettera di licenziamento, dove sarà anche spiegata la giusta causa di licenziamento.

2. Licenziamento per giustificato motivo, a sua volta di due tipi

– oggettivo: quando dipende dall’azienda (per crisi aziendale, riduzione del personale e impossibilità di ricollocarlo in altre mansioni, etc.)
– soggettivo: a causa di motivi gravi del dipendente, ma non così gravi da necessitare il licenziamento in tronco. Per esempio: periodi di malattia troppo lunghi, superiori al periodo di comporto, etc.).

Nel licenziamento per giustificato motivo, a differenza di quello per giusta causa, occorre dare al lavoratore il periodo di preavviso, secondo il proprio contratto e da specificare nella lettera di licenziamento.

Nel contratto a chiamata con obbligo di risposta, inoltre, costituisce motivo di licenziamento, anche l’ipotesi di rifiuto, senza motivo, del lavoratore. Anche tale circostanza infatti legittima la risoluzione del rapporto.

Il contratto a chiamata prevede la liquidazione?

Il TFR (liquidazione) è dovuto anche al lavoratore a chiamata, poichè si tratta di un lavoro subordinato a tutti gli effetti e su cui, come detto prima, si applica la relativa disciplina. Chiaramente il TFR sarà rapportato ai giorni di lavoro.