Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro che ha specifica funzione formativa: é un contratto tra datore di lavoro e apprendista, il quale, tramite l’ingresso in quello specifico settore lavorativo, può acquisirne competenze professionali necessarie spendibili sul mercato del lavoro. Da parte sua, anche il datore di lavoro gode di specifiche agevolazioni e facilitazioni.
Cosa fare se l’apprendista però, dimostra di non essere idoneo per quel lavoro? Come e quando è possibile licenziare un apprendista? Dobbiamo innanzitutto chiarire che ci sono, per legge, tre forme di apprendistato:
– apprendistato da correlarsi al diritto-dovere di istruzione e formazione;
– apprendistato professionalizzante mirante al conseguimento di una qualificazione professionale;
– apprendistato per il conseguimento di un diploma di alta formazione.
Quando può essere licenziato un apprendista
Che si tratti di un apprendista parrucchiere o di un operaio in fabbrica, alla scadenza del termine contrattuale (quindi alla alla fine del periodo di apprendistato), il datore di lavoro ha due possibilità:
1. inserire il lavoratore in azienda.
2. Non confermare il rapporto di lavoro. Le parti (il datore di lavoro e l’apprendista) hanno infatti la possibilità di recedere dal contratto con preavviso (come previsto dall’art. 2118 c.c.). Se il datore di lavoro non recede, il contratto si intende automaticamente rinnovato come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con relativo inquadramento CCNL.
Licenziamento di un apprendista prima della scadenza del contratto
Qualora il lavoratore decida di interrompere il rapporto di lavoro prima della scadenza dell’apprendistato, dovrà versare all’INPS un “ticket di licenziamento”. Il ticket di licenziamento é stato introdotto dalla legge Fornero, con lo scopo di finanziare le indennità di disoccupazione INPS (infatti, come appena detto, questo contributo va versato all’INPS e non all’ex lavoratore). L’importo del ticket, dal 2014, é pari a 489,61 euro per ogni anno di prestazione lavorativa (fino ad un massimo di 3 anni). Ciò significa quindi che, se un apprendista ha già lavorato per tre anni, il datore di lavoro che intende licenziarlo prima della scadenza, dovrà versare all’INPS una somma pari a 1.466,83 euro (somma da versare una tantum).
Attenzione: il datore di lavoro non può licenziare l’apprendista a suo “piacimento”, ma solo per giusta causa o giustificato motivo, come previsto per i contratti da dipendente, quindi solo per gravi cause o inadempienze dell’apprendista.
Fonti
Apprendistato: Decreto legislativo n. 276 del 2003, così come modificato dalla Legge n. 133/2008 e dalla Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero).
Ticket di Licenziamento: Circolare INPS n. 44 del 22-03-2013.