Durante la malattia del dipendente, il rapporto di lavoro è “sospeso”: in questo periodo il datore di lavoro non può licenziare il dipendente. Tuttavia, come la cronaca ci insegna, non mancano nelle imprese di ogni tipo, grandi o piccole che siano, lavoratori che si danno in malattia senza esserlo realmente, a volte purtroppo, complici anche medici “consenzienti”.
Cosa fare in questo caso? Come si può aggirare questa insidia, come licenziare un dipendente in malattia “tattica” e soprattutto, dopo quanto tempo di malattia del dipendente è possibile licenziarlo? Cerchiamo di capire quindi, quando l’assenza reiterata presume un comportamento fraudolento, nonchè i diritti del dipendente e del datore di lavoro.
Il lavoratore in malattia ha diritto a conservare il suo posto per un periodo definito. Questo periodo di tempo si chiama “periodo di comporto” e la sua durata é fissata dal CCNL di riferimento (il periodo di comporto ovviamente, viene stabilito dagli usi o secondo equità). Inoltre, il periodo di comporto può essere unico o frazionato in vari periodi.
Licenziamento per Superamento del periodo di comporto
Se la la malattia si prolunga per un periodo superiore a quello di comporto, il datore di lavoro (ma anche il dipendente), può recedere dal rapporto di lavoro ai sensi dell’Art. 2118 c.c. Rimane salvo il diritto di preavviso, ai sensi dell’Art.2110 c.c.
Di può licenziare il dipendente durante il periodo di comporto, ossia mentre è in malattia?
Sì, si può, ma il licenziamento ovviamente, non deve dipendere dalla malattia, ma da altri motivi del tutto estranei, che dovranno essere specificati nella lettera di licenziamento, inoltre, gli effetti del licenziamento, si si attueranno solo alla guarigione (o alla fine del periodo di comporto), Ciò significa che comunque il dipendente continuerà a stare in malattia e il licenziamento si perfezionerà solo al termine di questa.
È quindi da ritenersi nullo il licenziamento avvenuto durante il periodo di comporto e causato dallo stato di malattia.
Ci sono particolari casi in cui è valido il licenziamento durante il comporto?
Per tutelare anche il datore di lavoro, inoltre, è possibile licenziare, legittimamente, un dipendente, anche se si trova in malattia e non è scaduto il periodo di comporto, in particolari e gravi casi, per esempio per giusta causa, ossia un comportamento del dipendente, talmente grave, da non permettere il prosieguo dell’attività lavorativa.
Malattia “tattica”: licenziamento per eccessiva morbilità
Caso particolare é quello del dipendente che si mette in malattia troppo spesso e, guarda caso, proprio in concomitanza di feste, ponti, tuttavia senza superare mai (c’è da dire, furbescamente), il periodo di comporto. In casi, la Corte di cassazione, con apposite sentenze (Cassazione sentenza n. 10337 del 05/08/2000; Cassazione, sentenza n.7672 del 13 Luglio 1995), ha sottolineato che il datore di lavoro non può licenziare per tutti i periodi di comporto, ma può sommare i giorni di malattia (anche se distinti) in un unico e adeguato intervallo temporale.