Si può licenziare un dipendente per mancanza di lavoro dovuto alla crisi? La mancanza di lavoro è una di quelle cause rientranti nel licenziamento per giustificato motivo. Il datore di lavoro infatti, può licenziare un dipendente a tempo indeterminato, in due occasioni:

1. per giusta causa (art. 2119 c.c.)., ossia per un comportamento talmente grave del lavoratore, da non poter più continuare il rapporto di lavoro (si ha quindi il licenziamento in tronco, senza preavviso);
2. Per giustificato motivo (Riforma del lavoro, Legge 92/2012). Il giustificato motivo può essere soggettivo o oggettivo e rende necessario un termine di preavviso. La mancanza di lavoro rientra tra le ipotesi di giustificato motivo oggettivo. Vediamo come.

Licenziamento

Come licenziare un dipendente per mancanza di lavoro

Giustificato motivo soggettivo (che riguarda il soggetto, ossia il lavoratore): costituisce causa di licenziamento, un comportamento grave del dipendente, ma non così grave come la giusta causa (quindi, in questo caso, non si può licenziare senza preavviso). Esempio di giustificato motivo soggettivo, è per esempio la prolungata assenza per malattia (oltre il periodo di comporto).

Giustificato motivo oggettivo (che riguarda l’oggetto, ossia il lavoro): se il lavoro viene a mancare, non c’è più lavoro, oppure l’azienda deve essere ridimensionata e non c’è possibilità neanche di ricollocare il dipendente presso un’altra mansione, è possibile il licenziamento.

Per licenziare un dipendente per mancanza di lavoro é obbligatorio dargli un tempo di preavviso, stabilito dai contratti di lavoro. In mancanza del periodo di preavviso, il datore di lavoro dovrà pagare all’ex dipendente la relativa retribuzione.

A questo link un Fac simile lettera di licenziamento per riduzione di personale.