La figura del socio lavoratore viene contemplata nella Legge 142 del 3/04/2001, nella quale viene rivista la normativa sulle cooperative, con particolare riferimento alla figura del socio lavoratore. (GU n.94 del 23-4-2001). Quando e come é possibile licenziare un socio lavoratore di una cooperativa?
L’art. 1, comma terzo, della Legge 03/04/2001, n. 142 sopra citata, sancisce che, i socio lavoratore di cooperativa, è titolare di due diversi rapporti: uno sociale, appunto in qualità di socio della cooperativa e uno di lavoro, che può essere di tipo subordinato, parasubordinato o autonomo, o qualsiasi altra tipologia prevista dalla legge.
Come licenziare un socio lavoratore
Considerando che a qualità di socio e quella id lavoratore sono due rapporti distinti. ad ogni rapporto va applicata la propria disciplina.
Il socio quindi, può essere escluso nei casi menzionati dagli articoli 2286, 2288, 2531 e 2533 del codice civile, ossia:
– mancato pagamento, in tutto o in parte, delle quote sottoscritte;
– mancato conferimento o perimento della cosa conferita atta ad avere la qualità di socio;
– fallimento del socio;
– un creditore del socio ha ottenuto la liquidazione della sua quota;
– negli specifici casi previsti dall’atto costitutivo;
– per gravi inadempienze delle obbligazioni del socio;
– per mancanza o perdita dei requisiti essenziali per far parte della società.
Ci sono però alcune correlazioni tra status di socio e di lavoratore, poichè, come precisato nell’articolo 2533 del codice civile, se l’atto costitutivo non prevede diversamente, l’esclusione comporta anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, il socio quindi, è anche licenziato. In questo caso vi è quindi una correlazione tra l’esclusione del socio e l’estinzione del rapporto di lavoro. Ne consegue quindi, che non è neanche necessario un distinto atto di licenziamento, poichè é diretta conseguenza dell’esclusione (Cass. 5/7/2011 n. 14741)) . E’ comunque sempre bene, consegnare al socio escluso o inviare tramite raccomandata A/R, una lettera di licenziamento.
Cosa succede invece se, si vuole licenziare il socio, ma mantenere il suo status di socio? In questo caso si applica la disciplina del contratto che ha il socio lavoratore. Se ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato, si applicherà la rispettiva disciplina; se ha un contratto a progetto, si applicherà la disciplina dei rapporti parasubordinati e così via.