La disciplina relativa al licenziamento di una colf o badante (convivente e non), é diversa da quella normalmente prevista per altri tipi di contratto. Infatti, mentre in un classico contratto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro può licenziare solo per giusta causa o giustificato motivo, per colf e badanti non è prevista questa tutela.

In questa fattispecie infatti, il legislatore ha preferito tutelare il datore di lavoro che, può procedere al licenziamento anche senza obbligo di motivazione, in quanto la motivazione può semplicemente derivare da motivi discrezionali, personali o di opportunità. Ci sono però alcune regole da rispettare nel caso si intenda licenziare il lavoratore domestico: vediamo quali.

Licenziamento

Il datore di lavoro che intende licenziare una colf o una badante, deve consegnarle una lettera di licenziamento e rispettare i termini di preavviso, in modo da dare al lavoratore domestico di avere il tempo necessario per trovare un nuovo lavoro. Alla scadenza del preavviso, se la colf o la badante sono conviventi, dovranno liberare l’alloggio.

Licenziamento in tronco

Se il licenziamento avviene a causa di negligenza o mancanza grave, tali da non consentire più la prosecuzione del rapporto di lavoro, l’obbligo di preavviso non sussiste e il rapporto si estingue immediatamente, in tronco. Il licenziamento potrà anche essere verbale, a cui dovrà seguire una lettera di licenziamento.

Fonti: art. 39 CCNL 2013 / Art. 2119 c.c.