Abbiamo capito che il mestiere dell’insegnante non fa per noi? Oppure abbiamo trovato un altro impiego più adatto alle nostre esigenze e che mette meglio in risalto le nostre attitudini? Se stiamo cercando informazioni su come licenziarsi dalla scuola, siamo nel posto giusto. La procedura e i tempi soprattutto sono un po’ diversi rispetto al licenziamento presso una classica azienda di natura privata.
Il rapporto d’impiego del personale docente della scuola può cessare al verificarsi di alcune precise condizioni: al raggiungimento dell’età pensionabile, per decadenza, per dispensa dal servizio, oppure per dimissioni.
Come licenziarsi dalla scuola
Il personale docente può rassegnare le dimissioni sia alla fine dell’anno che in corso d’anno. Tuttavia, secondo l’art. 1/1 del DPR 28/4/1998, n.351 esse decorrono non da subito, ma solo dal 1° settembre dell’anno successivo alla data in cui la domanda è stata presentata. Se quindi abbiamo presentato la domanda di dimissioni a gennaio 2013 per esempio, le dimissioni decorreranno solo da settembre 2013: fino a quella data dovremo prestare servizio.
Cosa succede se l’insegnante abbandona il servizio prima di settembre?
In questo caso l’insegnante potrebbe incorrere nella decadenza dall’impiego (art. 127 lettera c) del DPR n. 3 del 10/01/1957): in caso di mancata assunzione o riassunzione in servizio, senza giustificato motivo nel termine prefissato dalla scuola (che avrà contattato l’insegnate); per assenze ingiustificate dal servizio di docenza per un periodo non inferiore a 15 giorni.