Abbiamo deciso di dare le nostre dimissioni sul lavoro ma temiamo di perdere l’indennità di disoccupazione? La disoccupazione infatti, é una prestazione erogata dall’INPS, a cui si ha diritto solo quando il licenziamento non é volontario, ossia quando é l’azienda a licenziare e non il lavoratore a dimettersi. Come licenziarsi e prendere la disoccupazione ugualmente, ci sono casi in cui la disoccupazione é comunque dovuta?

In due soli casi é possibile percepire la disoccupazione in caso di dimissioni: quando le dimissioni avvengono per giusta causa e in caso di lavoratrici madri. Se quindi il lavoratore si dimette per giusta causa, ha comunque diritto all’assegno di disoccupazione. Vediamo di seguito quali sono i casi che rientrano nella giusta causa e che quindi danno il diritto ad avere l’indennità di disoccupazione (che dal 2013 si chiama ASPI o Mini ASPI, quest’ultima corrisponde alla disoccupazione con requisiti ridotti).

GIUSTA CAUSA

A sancire il diritto a ottenere la disoccupazione é stata nel 2002 la Corte Costituzionale, la quale ha precisato che, in determinati casi, il lavoratore ha diritto comunque all’assegno, quando le dimissioni non sono riconducibili a una reale volontà del lavoratore, ma sono indotte da comportamenti altrui che hanno determinato l’impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro.

Sulla base della sentenza della Corte Costituzionale, l’Inps, con la circolare n. 163 del 2003, ha elencato tutti i casi in cui la dimissione è considerata per giusta causa e quindi per il soggetto permane il diritto a prendere la disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali o ridotti.

Si considerano per giusta causa le dimissioni per:

– mancato pagamento della retribuzione;
– le molestie sessuali sul posto di lavoro;
– qualora intervengano delle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
– mobbing, ossia quei comportamenti vessatori da parte dei colleghi o dei superiori;
– le notevoli variazioni delle condizioni di lavoro;
– il trasferimento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che ci siano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (l’art. 2103 codice civile) e la nuova sede dista più di 50 km dalla residenza del lavoratore e non é raggiungibile in massimo 80 minuti di mezzi pubblici.
– l’aver subito ingiurie da parte di un superiore (Corte di Cassazione, sentenza n.5977/1985).

Come presentare la domanda di disoccupazione se sussistono uno o più casi di cui sopra?

Se il lavoratore dichiara di essersi dimesso per giusta causa, deve allegare alla domanda di disoccupazione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiara la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti dell’ex datore di lavoro (occorre allegare diffide, citazioni, sentenze, etc.) e impegnarsi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.

Cosa succede se si avvia un processo e il giudice dichiara che la giusta causa non sussiste? A questo punto l’amministrazione potrà procedere al recupero di quanto pagato.

LAVORATRICI MADRI

Dalla data di gestazione, ossia da 300 giorni prima della data presunta del parto, fino al compimento di un anno di vita del bimbo, se la madre si dimette, ha comunque diritto all’indennità di disoccupazione, sia ordinaria che ridotta (ora Aspi e Mini Aspi).